Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5,

della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12,

in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei

canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla

legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni),

promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1997 dal pretore di

Rimini, nel procedimento civile vertente tra Luigia Makuc e il comune

di Rimini, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Rimini, nel procedimento di opposizione avverso

il provvedimento del sindaco di detta città, che aveva dichiarato

decaduto dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale

pubblica il beneficiario della medesima, in quanto non lo avrebbe

abitato stabilmente, con ordinanza del 28 gennaio 1997, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, della

legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e

integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di

assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli

alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2

dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni), nella parte in cui

stabilisce che "contro il provvedimento del sindaco si applica la

procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30

dicembre 1972, n. 1035" in riferimento agli artt. 108 e 117 della

Costituzione.

2. - Nel giudizio pretorile, la parte ricorrente,

pregiudizialmente, ha sostenuto la giurisdizione del giudice adito,

sul rilievo che il provvedimento impugnato inciderebbe su un proprio

diritto soggettivo.

Il comune di Rimini, in persona del sindaco pro-tempore ha, invece,

eccepito il difetto di giurisdizione, deducendo che, a seguito della

dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 23 della legge della

regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (sentenza n. 727 del

1988), mancherebbe la norma attributiva della potestas judicandi al

pretore. In contrario, a suo avviso, neppure potrebbe essere invocato

l'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035

dato che la disposizione disciplina una fattispecie diversa da quella

oggetto del giudizio ed è inapplicabile per analogia, in quanto ha

natura di norma eccezionale.

3. - Il pretore di Rimini, nell'ordinanza di rimessione, premette

che proprio la norma denunziata radica la sua giurisdizione sulla

controversia ed esplicita le argomentazioni che inducono a ritenerne

l'applicabilità, nonostante la legge regionale che la reca sia stata

emanata successivamente al deposito del ricorso, e quindi fanno

ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionale.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente

osserva che l'art. 11, tredicesimo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 1035 del 1972, stabilisce che l'opposizione

avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio

di edilizia residenziale pubblica adottato dal presidente

dell'Istituto autonomo case popolari deve essere proposta innanzi al

pretore del circondario in cui è ubicato l'immobile.

La norma regionale impugnata, stabilendo analogo principio per i

provvedimenti di decadenza adottati dal sindaco, violerebbe gli artt.

108 e 117 della Costituzione, dato che la regione non ha potestà

legislativa nella materia della giurisdizione, che è

inderogabilmente riservata al legislatore statale. Inoltre, a suo

avviso, la violazione di entrambi i parametri costituzionali neppure

è esclusa dalla circostanza che la disposizione censurata stabilisce

la giurisdizione del pretore attraverso il richiamo della norma

statale.

4. - Le parti del processo principale non si sono costituite; la

regione Emilia-Romagna non ha spiegato intervento. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata

dall'ordinanza in epigrafe investe l'art. 22, comma 5, della legge

della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13, nella parte in cui

prevede che contro il provvedimento del sindaco che dispone la

decadenza dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica "si applica

la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R.

30 dicembre 1972, n. 1035", che, a sua volta, stabilisce che il

suddetto provvedimento è impugnabile innanzi "al pretore del luogo

nel cui mandamento" è situato l'alloggio.

Secondo il giudice a quo la norma regionale impugnata - che

peraltro riproduce l'art. 23 della legge della regione Emilia-Romagna

14 marzo 1984, n. 12, già dichiarato, con sentenza n. 727 del 1988,

costituzionalmente illegittimo - richiamando il dettato della

disposizione statale, intende "legiferare in materia di tutela

giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi", violando così

gli artt. 108 e 117 della Costituzione, in quanto non rientrerebbe

nelle competenze regionali la disciplina della materia

giurisdizionale, riservata alla legge dello Stato.

2. - La questione è fondata.

Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte,

concernente proprio disposizioni molto spesso identiche a quella in

esame, il legislatore regionale non può emanare norme che prevedano

rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in ordine a poteri o

facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto l'art. 108 della

Costituzione riserva la materia della giurisdizione e quella

processuale alla competenza del legislatore statale (tra le più

recenti, le sentenze nn. 390 del 1996, 76 e 459 del 1995, 303 e 457

del 1994, 210 del 1993). La violazione di tale parametro, d'altra

parte, non può neppure essere esclusa, secondo quanto affermato da

questa Corte in fattispecie identica a quella ora in esame, "sulla

base del rilievo che la norma regionale impugnata si è limitata a

fare rinvio alla normativa statale contenuta nell'art. 11, comma 13,

del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, perché le regioni in nessun

caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge

statale, comportando ciò un'indebita novazione della fonte con la

forza e le conseguenze che ne derivano" (sentenza n. 457 del 1994,

nonché sentenze nn. 210 del 1993, 203 e 615 del 1987).

Nel quadro di tali principi, pertanto, la norma censurata viola

l'art. 108 della Costituzione, disciplinando una materia, che è al

di fuori delle competenze regionali fissate dall'art. 117 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5,

della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12,

in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei

canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla

legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e ulteriori modificazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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