Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1986

Altra decisione · depositata il 09/06/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto, notificati

il 23 aprile e 15 luglio 1980, depositati in Cancelleria il 30 aprile e

il 21 luglio 1980 ed iscritti ai nn. 9 e 19 del Registro 1980, per

conflitti di attribuzione sorti a seguito dei provvedimenti n. 3775/80

dell'Intendente di Finanza di Verona del 16 febbraio 1980 e n. 8470

dell'Intendente di Finanza di Rovigo del 17 maggio 1980, relativi alle

competenze regionali in materia di opere idrauliche e conseguentemente

alla competenza per il rilascio delle concessioni.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'Avvocato Guido Viola per la Regione e l'Avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con nota del 16 febbraio 1980 l'Intendenza di Finanza di

Verona invitava il sig. Crivellaro Vittorio, titolare di una

concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Menago con ponte

di cemento armato, assentita dall'Ufficio regionale del Genio Civile di

Verona il 3 gennaio 1980, a versare gli importi corrispondenti al

canone annuo all'Ufficio statale del Registro di Verona. Il

provvedimento dell'Intendenza era difforme da quanto disposto dallo

stesso Ufficio del Genio civile, il quale aveva invece invitato il

Crivellaro ad effettuare i versamenti a favore della Regione Veneto.

Secondo l'Intendenza, la titolarità del demanio fluviale resta

statale pure in regime di decentramento regionale, anche se diversa è

l'autorità che emana l'atto di concessione.

Avverso detto provvedimento dell'Intendenza di Finanza di Verona

solleva conflitto di attribuzione la Regione Veneto con ricorso

notificato il 23 aprile 1980, chiedendo l'annullamento dell'atto

impugnato per il difetto di attribuzione dello Stato in ordine alla

pretesa espressa nell'atto stesso, nonché, corrispondentemente, la

dichiarazione di appartenenza alla Regione delle competenze in ordine

alle concessioni idrauliche e ai relativi canoni.

Si assume dalla ricorrente che le attuali norme statali e regionali

attribuiscono alla Regione il potere di determinare ed incamerare il

canone per le concessioni ed autorizzazioni in materia idraulica sul

proprio territorio.

Più precisamente, per effetto dei d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8,

art. 2 lett. e), e 24 luglio 1977, n. 616, artt. 9, 11, 87 segg.,

attuativi degli artt. 117, 118, 119 Cost., sarebbero state trasferite

alla Regione le funzioni relative alle opere idrauliche di IV e V

categoria e non classificate, alle opere idrauliche di III categoria e

comunque a tutte le opere idrauliche, relative anche ai bacini

idrografici interregionali, con esclusione di quelle di I categoria.

Sempre alla Regione sarebbero state parallelamente trasferite anche le

funzioni relative alla polizia idraulica, e in generale alle opere

pubbliche che si eseguono nel territorio della Regione medesima e, in

particolare, per la materia delle cave e torbiere, il potere di

autorizzazione all'escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi

d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale

nonché la vigilanza sulle attività di escavazione (art. 62, lett. a),

d.P.R. n. 616).

Su tali basi, la legge del 27 aprile 1979, n. 32, della Regione

Veneto avrebbe inteso dettare una disciplina unitaria delle funzioni

amministrative riguardanti la polizia idraulica regolando il

procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni in

materia, e ciò con portata generale, anche se nella legge è posta in

particolare risalto l'estrazione di sabbia e ghiaia dall'alveo dei

fiumi.

Non sarebbe d'altra parte fondata la tesi dell'Intendenza, che

afferma il diritto dello Stato sui beni appartenenti al demanio

fluviale. Invero, afferma la ricorrente, le concessioni regolate nella

legge regionale n. 32/79, in materia di acque pubbliche, dovrebbero

intendersi corrispondenti alle concessioni previste dal Testo Unico

delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse

categorie, approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nella stessa

materia e concernenti, fra l'altro, le acque pubbliche in genere, oltre

che, in particolare, l'estrazione di sabbia e ghiaia dall'alveo dei

fiumi e la costruzione di ponti su fiumi (artt. 97 e 98). La

titolarità del bene demaniale in capo allo Stato non potrebbe quindi

intaccare la spettanza del potere di esercitare la vigilanza e

attribuire le concessioni al soggetto pubblico cui la funzione è

attribuita, ed in cui si esprimerebbe appunto la funzione di polizia

delle acque ora regolata dalla legge regionale.

Né il trasferimento alla Regione del potere rivendicato

altererebbe sotto il profilo della proprietà pubblica il demanio

fluviale, poiché lo stesso legislatore statale avrebbe assoggettato al

medesimo regime normativo delle opere idrauliche sia l'estrazione della

ghiaia, sia la costruzione di ponti, ed avrebbe comunque trasferito

tali opere e i relativi poteri alla Regione senza nel contempo

trasferire a quest'ultimo ente la proprietà del bene.

Infine, la Regione afferma che il complesso di poteri di cui al

capo IV del d.P.R. n. 616 del 1977 trasferito alla Regione in tema di

opere pubbliche e di opere idrauliche in particolare, nonché dei

poteri in altre numerose materie, pure esse devolute alla Regione

stessa con altre disposizioni del medesimo decreto, renderebbe evidente

che non sussiste la pretesa esclusività dei poteri statali in materia

di demanio, e che si è, anzi, introdotto un criterio di collaborazione

fra Stato e Regione per tutte le attività oggetto della programmazione

nazionale e dei programmi regionali di sviluppo. Escluso il potere

statale di regolare in via unilaterale ed esclusiva la destinazione e

l'uso dei beni pubblici, la stessa configurazione del demanio statale

andrebbe rivista nel senso che, in materia di polizia idraulica e delle

acque e dei connessi poteri, allo Stato rimane la proprietà del bene e

la signoria della relativa destinazione di esso; mentre spetta alla

Regione tutto ciò che attiene alla gestione amministrativa e quindi

all'attuazione dei poteri.

1.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

L'Avvocatura contesta la fondatezza del ricorso affermando che le

norme invocate dalla Regione hanno disciplinato il trasferimento di

funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, ma non hanno inciso

sulla titolarità dei beni appartenenti al pubblico demanio, la quale

resterebbe disciplinata dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281

e riservata allo Stato in relazione ai corsi d'acqua pubblica. Ancora

allo Stato, di conseguenza, competerebbero i canoni delle relative

concessioni.

2.1. - Con nota del 17 maggio 1980, diretta al locale Ufficio del

Genio civile della Regione Veneto, l'Intendenza di Finanza di Rovigo,

richiamandosi alle istruzioni ricevute dalla Direzione Generale del

Demanio - in cui si affermava che in tutte le ipotesi di utilizzazione

dei beni del demanio pubblico, marittimo, lacuale, fluviale, ad

esclusione di quelle a scopo turistico ricreativo previste dalla delega

di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, "spetta agli organi

regionali (uffici del Genio civile) soltanto il potere di esprimere il

parere circa la compatibilità dell'utilizzazione con il regime

idraulico del corso d'acqua, ferma restando la competenza dello Stato a

rilasciare le concessioni con introito dei relativi canoni "disponeva

che l'ufficio stesso si attenesse alla direttiva sopra ricordata in

relazione alle procedure da adottare per le concessioni relative

all'occupazione di superfici costituenti rilevati arginali a mare c.d.

di prima difesa nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle.

A fondamento della disposizione l'Intendenza di Finanza distingue

fra "polizia idraulica" - attività amministrativa diretta alla tutela

delle opere idrauliche e del buon regime idraulico dei corsi d'acqua,

disciplinata dagli artt. da 93 a 101 del T.U. approvato con R.D. 25

luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche ed affidata alla competenza

del Ministero dei lavori pubblici (uffici del Genio civile) - e

"polizia delle acque", attività diretta alla tutela delle acque

pubbliche mediante la regolamentazione degli usi delle stesse, prevista

dal T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e

sugli impianti elettrici nonché dal Regolamento per la derivazione e

utilizzazione delle acque pubbliche del 14 agosto 1920, n. 1285.

Tale distinzione sarebbe stata confermata dal d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, che tratta separatamente di acque (art. 88 n. 12 e art.

90) e di opere idrauliche (art. 88 n. 2 e art. 89). Con l'art. 90

dello stesso d.P.R. sarebbero state delegate alle Regioni le sole

funzioni concernenti la "polizia delle acque". Comunque, le competenze

trasferite alla Regione riguarderebbero unicamente l'esercizio di

funzioni amministrative senza comportare il passaggio di proprietà di

beni del demanio idraulico statale.

Di conseguenza, il potere di determinare e riscuotere i canoni per

le relative concessioni spetterebbe pur sempre allo Stato.

Secondo l'Intendenza, infine, la legge n. 32 del 1979 della Regione

Veneto oltrepasserebbe i limiti segnati ai poteri regionali con il già

richiamato d.P.R. n. 616 del 1977.

Contro l'anzidetto provvedimento dell'Intendenza di Finanza, la

Regione Veneto solleva conflitto di attribuzione con ricorso notificato

il 15 luglio 1980 chiedendo, previa dichiarazione di illegittimità

dell'atto impugnato e delle relative istruzioni ministeriali,

dichiararsi la competenza della Regione al rilascio delle concessioni

di cui all'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, nonché

alla determinazione e riscossione del relativo canone.

La Regione ripete le argomentazioni già svolte nella difesa

relativa al ricorso contro il sopra menzionato provvedimento

dell'Intendenza di Finanza di Verona e ribadisce l'affermazione che la

legge regionale n. 32 del 1979 concerne tutta la materia della polizia

idraulica e quindi ricomprende l'azione di tutela e vigilanza, nonché

gli atti autorizzativi e concessivi relativi alle opere idrauliche e

loro pertinenze sui corsi di acqua.

Rileva altresì la ricorrente l'inefficacia di ogni censura alla

legge regionale formulata al di fuori del giudizio di legittimità

costituzionale.

2.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Anche in questo giudizio l'Avvocatura contesta la fondatezza del

ricorso con argomentazioni analoghe a quelle esposte in occasione del

ricorso della Regione avverso il sopra menzionato provvedimento

dell'Intendenza di Finanza di Verona.

3. - In prossimità dell'udienza, la difesa della Regione Veneto -

relativamente al secondo conflitto - e l'Avvocatura dello Stato -

relativamente ad entrambi i giudizi - hanno depositato memorie

aggiuntive, sviluppando le argomentazioni già svolte e insistendo

nelle conclusioni adottate.

4. - La trattazione dei presenti ricorsi era stata assegnata

all'udienza pubblica del 13 marzo 1984. La Corte, con ordinanza n.

160/84, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri e la

Presidenza della Giunta regionale del Veneto facessero pervenire,

rispettivamente: il testo integrale della circolare del Ministero delle

Finanze, Direzione Generale Demanio, ed eventuali successive istruzioni

impartite in materia dal Ministero delle Finanze; l'indicazione dei

tipi di utilizzazione dei beni demaniali cui tendono le richieste di

concessione, delle quali è cenno nella nota dell'Ufficio regionale del

Genio civile di Rovigo, diretta all'Intendenza di Finanza.

L'una e l'altra amministrazione hanno provveduto a depositare i

documenti richiesti.

5. - Nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986, il giudice La Pergola

ha svolto la relazione e la difesa della ricorrente e l'Avvocato dello

Stato hanno ribadito le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

1. - Questa Corte è stata investita di due conflitti di

attribuzione con ricorsi della Regione Veneto, rispettivamente

notificati il 23 aprile ed il 15 luglio del 1980, com'è spiegato in

narrativa.

La prima delle controversie in esame trae origine da un atto

dell'Intendenza di Finanza di Verona del 16 febbraio 1980. Gli organi

regionali avevano, sulla base della legge veneta 27 aprile 1979, n. 32,

assentito alla ditta Crivellaro la concessione di attraversare con un

ponte in cemento armato il fiume Menago, nel Comune di Bovolone;

l'Ufficio regionale del Genio civile di Verona ha conseguentemente

determinato il canone annuo di concessione (in misura diversa da quella

in precedenza stabilita dall'Intendenza di Finanza), invitando

l'anzidetta ditta a versarlo direttamente alla Regione. Con l'atto

impugnato in questa sede, l'Intendenza, sull'assunto che il canone sia

tuttora di spettanza statale, ha, dal canto suo, successivamente

invitato il concessionario a versarlo non alla Regione, ma al locale

Ufficio del Registro. La questione posta alla Corte è, allora, quella

di stabilire se, in relazione alla concessione idraulica che qui viene

in considerazione, spetti allo Stato, oppure alla Regione, determinare

ed incamerare il canone dovuto dal concessionario.

Il secondo conflitto è sollevato dalla ricorrente per avere

l'Intendenza di Finanza di Rovigo prodotto - in risposta ad una nota

del locale Ufficio regionale del Genio civile - una lettera, in data 17

maggio 1980, nella quale si afferma che compete, anche qui, non alla

Regione, ma allo Stato, assentire alle autorizzazioni e concessioni di

polizia idraulica, le quali concernono, nella specie, rilevati arginali

a mare, c.d. "di prima difesa", nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle.

In quest'ultimo caso, si tratta, quindi, di decidere se la competenza

di adottare l'atto di concessione avente l'oggetto testé descritto

spetti allo Stato ovvero alla Regione. Le due questioni di cui la Corte

è chiamata ad occuparsi sono connesse. I relativi giudizi possono

essere riuniti e congiuntamente decisi.

2. - Giova, prima di tutto, ricordare in quali termini la

ricorrente deduca la lesione della propria sfera di attribuzione,

garantita dagli artt. 117- 119 Cost. e dalla legislazione ordinaria che

ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative concernenti le

opere idrauliche ed altre attribuzioni in varia guisa interferenti nel

settore (cfr. d.P.R. n. 616/1977). Nell'uno e nell'altro atto

dell'Intendenza di Finanza si assume, precisamente, che il

trasferimento delle anzidette funzioni "nulla ha innovato circa la

titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al

demanio fluviale". Titolare di questo diritto, ritiene l'Intendenza,

è rimasto lo Stato. Restando riservata ai competenti organi del

Ministero delle Finanze l'amministrazione dei beni demaniali, nessuna

disposizione della legge regionale n. 32/79 avrebbe, ad avviso

dell'Intendenza di Finanza di Verona, inteso, o comunque potuto,

conferire alcun titolo alla Regione per determinare ed incamerare il

canone di concessioni, le quali concernono, come qui accade,

l'utilizzazione di beni demaniali. L'Intendenza di Rovigo muove

anch'essa dalle premesse testé riferite per dedurne, sulla base di

istruzioni impartite dalla Direzione generale del Demanio, che il

d.P.R. n. 616/77, in conformità del criterio discretivo adottato nella

previgente legislazione, pone distinte discipline relativamente alla

polizia o tutela delle acque pubbliche, che si connette con la

disciplina degli usi delle stesse, e alla polizia o tutela delle opere

idrauliche, che concerne il buon regime del corso d'acqua: la polizia

delle acque è delegata alle Regioni (art. 90 d.P.R. n. 616/77); quanto

alle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, esse

sarebbero state attribuite alle Regioni, senza. tuttavia, espressa

menzione dei relativi poteri di polizia. Dal sistema vigente, sempre a

giudizio dell'Intendenza di Rovigo, si ricava, in via

d'interpretazione, che alle Regioni debbano, in materia di polizia

idraulica, intendersi trasferite solo le attribuzioni prima spettanti

al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del Testo Unico delle

disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse

categorie, approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523. Di qui la

conclusione secondo la quale in tutte le ipotesi di utilizzazione dei

beni del demanio pubblico - ad esclusione di quelle a scopo

turistico-ricreativo, per le quali è espressamente prevista altra

delega alle Regioni, ex art. 59 del d.P.R. n. 616 - spetta agli organi

regionali "soltanto di esprimere il parere circa la compatibilità

dell'utilizzazione" (del bene demaniale, conseguente al provvedimento

da adottare) "con il regime idraulico"; mentre spetta allo Stato

assentire alla concessione, oltre che determinare ed incamerare il

relativo canone.

Ora, alle affermazioni dell'Intendenza di Finanza la ricorrente

oppone che le funzioni ad essa trasferite in materia di opere

idrauliche vanno configurate alla stregua dei principi informatori del

d.P.R. n. 616 (la tassatività delle competenze residuate allo Stato,

per un verso, e, per l'altro, organicità del settore devoluto alle

Regioni; la generale previsione secondo cui le funzioni amministrative

delle Regioni si collegano con quelle di polizia; la puntuale ed

espressa delega alle Regioni della polizia delle acque; le attribuzioni

ad esse conferite con riferimento alle opere pubbliche nel territorio

regionale; e così via). Le norme di trasferimento avrebbero, insomma,

investito la Regione di tutte le competenze occorrenti ad esercitare le

funzioni di vigilanza e di polizia, nelle quali sarebbe implicitamente,

ma chiaramente radicato anche il potere di disporre in ordine alle

concessioni ed autorizzazioni aventi per oggetto opere idrauliche; e

ciò, sotto tutti gli aspetti, per i quali l'Intendenza di Finanza

rivendica la competenza dello Stato ed avanza, altresì, la pretesa di

declassare al piano del semplice parere la funzione spettante alla

ricorrente. Dopo di che, la disciplina della specie andrebbe ricondotta

sotto il generale regime concessorio dettato con la legge veneta n.

32/1979. Nulla toglie al fondamento delle conclusioni dinanzi esposte -

asserisce la Regione - il fatto che lo Stato mantenga il diritto di

proprietà sui beni appartenenti al demanio fluviale. Per quel che

concerne l'attuale decisione, il decentramento delle funzioni,

intervenuto successivamente alla produzione dei corpi normativi che

regolano acque pubbliche ed opere idrauliche, imporrebbe all'interprete

di distinguere, nella sfera del demanio, l'ambito di residua competenza

statale, in cui gli organi centrali potrebbero, se mai, istituire un

canone ricognitivo del diritto di proprietà, e quello in cui operano,

in relazione al bene demaniale, i poteri di autonomia: dai quali ultimi

la Regione verrebbe, senza necessità di apposita ed espressa

attribuzione, a trarre il titolo giustificativo, sia della

determinazione e spettanza del canone, sia - in considerazione

dell'attività di gestione e delle funzioni di polizia ad essa

trasferite - dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi e

concessori, attualmente previsti dalla legge.

La tesi della Regione sarebbe, poi, confortata da altri dati del

vigente ordinamento. così, in particolare, la ricorrente deduce che il

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, contenente modificazioni delle leggi

sulle tasse per le concessioni governative ha eliminato dalle tasse di

concessione quelle relative agli atti compresi nell'art. 97 del T. U.

del 1904 sulle opere idrauliche; il legislatore avrebbe con ciò tenuto

conto del fatto che, trasferite le funzioni in discorso alle Regioni,

le concessioni gravate da tale onere fiscale non sarebbero più state

di competenza dello Stato.

3. - Va aggiunto che, con riguardo ai giudizi riuniti ai fini della

presente decisione e dopo l'udienza pubblica del 13 marzo 1984, la

Corte ha pronunziato un'ordinanza istruttoria (n. 160/84), volta ad

acquisire agli atti il testo integrale della lettera-circolare del

Ministero delle Finanze, menzionata nella nota dell'Intendenza di

Finanza di Rovigo (v. sopra sub 2.1) e a conoscere i tipi di

utilizzazione dei beni demaniali contemplati dalle richieste di

concessione, alle quali si riferisce la sopra richiamata nota

dell'Ufficio regionale del Genio civile di Rovigo (10 maggio 1980, n.

3188), diretta all'Intendenza di Finanza di quella città.

La Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta regionale

hanno provveduto agli adempimenti richiesti. La circolare della

Direzione Generale del Demanio contiene, in buona sostanza, le

affermazioni fatte dall'Intendenza di Rovigo sull'assetto delle

competenze, e sulla relativa distribuzione fra Stato e Regioni. Lo

stesso deve dirsi di altri provvedimenti della Direzione Generale del

Demanio (29 dicembre 1980; 10 dicembre 1983), diretti, il primo

all'Intendenza di Belluno, l'altro a tutte le Intendenze del Veneto,

fatti pervenire alla Corte dalla Presidenza del Consiglio in

ottemperanza all'anzidetto provvedimento istruttorio. La Giunta

regionale del Veneto ha per parte sua precisato che le concessioni cui

si fa riferimento nella citata nota dell'Ufficio regionale del Genio

civile di Rovigo riguardano l'utilizzazione dei beni demaniali elencati

nell'art. 97 del T. U. n. 523/1904, e nella specie, precisamente,

costruzioni di rampe di accesso, attraversamenti aerei, sfalci di

prodotti erbosi su rilevati arginali. Le concessioni per queste ed

altre utilizzazioni dello stesso genere, soggiunge la Presidenza della

Giunta regionale, sono rilasciate dagli uffici regionali del Genio

civile, sulla base dell'art. 6 della legge regionale n. 32/1979.

4. - Delle questioni poste alla Corte va, in ordine logico,

considerata per prima quella che riguarda il potere di adottare il

provvedimento concessorio. La ricorrente fa, invero, discendere

dall'asserzione che tale competenza è stata ad essa attribuita anche

l'ulteriore conseguenza, di cui sopra si è detto: assentita la

concessione, spetterebbe altresì alla Regione di determinare il canone

ed incamerarlo. A1 riguardo s'impone subito una precisazione.

La Regione non contesta che lo Stato mantenga il diritto di

proprietà sul bene appartenente al demanio fluviale. La ricorrente non

deduce nemmeno di essere, in base alle funzioni ad essa trasferite,

abilitata a rilasciare concessioni di uso del bene demaniale; essa

lamenta che lo Stato abbia preteso di emanare i provvedimenti

contemplati negli artt. 97 e 98 del T. U. 1904, in materia di opere

idrauliche, dei quali rivendica la spettanza, evidentemente

sull'assunto che si tratti di veri e propri atti di concessione, la cui

emanazione è stata demandata alle Regioni, quando, per il settore in

discorso, sono state ad esse trasferite le funzioni amministrative e di

polizia. Se così è, sovviene però il rilievo, formulato dalla difesa

dello Stato, che i provvedimenti, della cui spettanza si controverte,

sono qualificati dalla legge solo come autorizzativi: sono o "speciali

autorizzazioni", o "permessi", così testualmente definiti nel senso

proprio del termine, per modo che, ai fini dell'esecuzione delle opere,

le quali interessano corsi d'acqua pubblica, l'organo autorizzante è

chiamato esclusivamente a valutare la compatibilità dell'opera da

eseguire con il buon regime delle acque. Posto ciò, non occorre

indagare se qui versiamo di fronte ad una funzione trasferita alla

ricorrente, in quanto connessa o addirittura afferente al settore delle

opere idrauliche, o all'altra funzione, concernente la polizia delle

acque, che alla Regione è soltanto delegata, e nell'esercizio della

quale essa non sarebbe, secondo la più recente giurisprudenza di

questa Corte (sentenza n. 359/1985), nemmeno assistita dal mezzo di

tutela offerto, in relazione alla sua propria sfera di attribuzioni,

dal regolamento di competenza. Ai fini della presente decisione, basta

osservare che il provvedimento autorizzativo, per via della funzione

alla quale esso è predisposto, non era, né può oggi considerarsi,

titolo idoneo a costituire in capo al privato concessionario i diritti,

cosiddetti reali, sul bene demaniale oggetto dell'uso speciale

assentito. Giustamente, dunque, la difesa dello Stato deduce che,

quando l'esecuzione dell'opera autorizzata comporta l'occupazione o

l'uso di tale bene il provvedimento autorizzativo, concernente la

compatibilità dell'opera con il buon regime delle acque, dovrà essere

seguito dal provvedimento concessorio di carattere costitutivo,

indispensabile perché il concessionario fruisca dei diritti e delle

azioni scaturenti dagli artt. 823, primo comma, e 1145, secondo e terzo

comma, c.c.. In ragione del sottostante regime del bene demaniale, il

potere di concessione, che qui viene in rilievo, compete, peraltro,

necessariamente allo Stato e ricade nella sfera di attribuzione degli

organi del Ministero delle Finanze, istituzionalmente preposti

all'amministrazione dei beni anzidetti. Queste funzioni

dell'amministrazione delle Finanze hanno una loro autonoma e perdurante

ragione d'essere e non toccano la materia delle opere pubbliche, né

quella della polizia delle acque: ecco perché esse non sono coinvolte

nel trasferimento (e nemmeno, è appena il caso di aggiungere, nella

delega) delle attribuzioni prima spettanti agli organi statali, ed ora

invocate in giudizio dalla ricorrente.

5. - I rilievi fin qui svolti conducono a ritenere che il ricorso

sia infondato anche per quanto riguarda la determinazione e la

spettanza del canone. Si voglia configurare il canone di concessione

come un'imposizione di carattere tributario, oppur no, è un dato

decisivo per la soluzione del problema rimesso alla Corte che il bene

del demanio fluviale non è stato trasferito al demanio della Regione,

laddove il non controverso diritto statale di proprietà sul bene

costituisce un indefettibile presupposto del canone che si esige dal

concessionario.

Le ragioni fin qui dette conducono alla seguente altra conclusione:

spetta allo Stato determinare il canone relativo alle concessioni, che

nel caso in esame esso rilascia; ed è alle casse dello Stato che il

canone va versato, per l'introito nell'apposito capitolo del bilancio.

D'altra parte, la funzione autorizzativa in materia di opere idrauliche

spetta alla ricorrente nella sua pienezza e tipicità e non scade, come

si vorrebbe dall'Intendenza di Finanza, all'emanazione di pareri. Se,

poi, la ricorrente possa, in virtù di queste attribuzioni, istituire,

anche con proprie leggi, oneri di sua spettanza a carico del soggetto

autorizzato all'esecuzione dell'opera è altro problema, di cui la

Corte non è chiamata ad occuparsi. Oneri del genere sarebbero in ogni

caso nuovi e diversi dal canone che viene in considerazione nel

presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara che spetta allo Stato rilasciare la concessione per

l'occupazione di superfici costituenti rilevati arginali a mare c.d. di

prima difesa nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle, nonché determinare

e riscuotere il relativo canone;

b) dichiara che spetta allo stato determinare e riscuotere il

canone relativo alla concessione per l'attraversamento del fiume Menago

con ponte in cemento armato nel Comune di Bovolone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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