Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/12/1967 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 4164, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1966 dal

Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Berliri

Zoppi di Zolasco Carlo e Maria Teresa e l'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze

1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del

24 settembre 1966.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito l'Avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso avanti al Tribunale di Grosseto

da Carlo e Maria Teresa Beriri Zoppi di Zolasco avverso l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale, per ottenere la

restituzione dei beni da questi espropriati in virtù del D.P.R. 27

dicembre 1952, n. 4164, con la condanna al risarcimento dei danni, o,

in via subordinata, alla restituzione della quota di circa 38 ettari,

espropriata in eccesso, gli attori sollevavano questione

d'illegittimità costituzionale del decreto predetto, allegando: 1)

che l'Ente convenuto, dopo avere pubblicato un primo piano di

esproprio, con il quale, con riferimento alla consistenza della

proprietà al 15 novembre 1949, veniva espropriata una quota, per lire

15.402,35 (di cui lire 5.134,12 per quota terzo residuo)

successivamente, in applicazione dell'art. 2 n. 3 della legge n. 339

del 1952, annullava detto piano sostituendolo con altro, pubblicato il

30 settembre 1952, nel quale la consistenza della proprietà venne

determinata in base al reddito catastale al 30 settembre 1952, elevando

la quota espropriabile a lire 18.164,50, senza aver provveduto sul

terzo residuo; 2) che, avendo essi istanti proposto ricorso avverso il

nuovo provvedimento, denunciando l'errore di calcolo dell'area

espropriabile e l'omessa pronuncia sulla richiesta relativa al terzo

residuo, l'Ente prese atto dell'istanza di concessione del terzo

residuo ed assegnò un termine di 60 giorni per la presentazione, del

piano di trasformazione, ma prima della scadenza di tale termine, emise

il decreto di esproprio, senza provvedere sulla domanda del terzo

residuo.

Il Tribunale, dopo aver affermato la rilevanza delle questioni

sollevate al fine delle decisioni della causa, ritenne non

manifestamente infondata la denunciata violazione degli artt. 76 e 77

della Costituzione. A suffragio di tale opinione ha rilevato in primo

luogo che, a tenore della costante giurisprudenza di questa Corte, la

formazione del piano particolareggiato deve prendere a base le

risultanze catastali alla data del 15 novembre 1949, ed è indifferente

accertare se le modifiche apportate successivamente a tale data si

riferiscano ad accertamenti eseguiti prima o dopo di essa, mentre la

sola circostanza rilevante è che il reddito dominicale al 1949 sia

diverso ed inferiore a quello tenuto presente nel piano di esproprio,

con la conseguenza di una maggiore quota di esproprio. Quanto poi alla

concessione del terzo residuo, il tribunale ha osservato che la

richiesta relativa era stata fatta dagli attori nel termine prescritto

dallo stesso Ente, sicché deve ritenersi irregolare l'esproprio

disposto senza attendere la scadenza del medesimo e senza provvedere in

merito alla richiesta. Infine ha rilevato che il piano ritualmente

pubblicato prevede l'esproprio di ettari 146.39.93 mentre il decreto ne

dispone uno per ettari 142.90.44 sulla base di un piano mai

pubblicato, in contrasto con quanto ha statuito questa Corte con la

sentenza n. 39 del 1962. In conseguenza, con ordinanza del 10 giugno

1966, ha disposto la sospensione della causa e l'invio degli atti a

questa Corte. L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966.

La difesa degli attori ha prodotto nel giudizio avanti alla Corte

atto di costituzione e deduzioni, in data 2 dicembre 1966, e cioè

oltre il termine di cui all'art. 25 della legge n. 87 del 1953, dato

che l'ordinanza era stata notificata agli attori medesimi il 13 luglio

dello stesso anno, e pertanto la costituzione deve ritenersi non

avvenuta.

Si è costituito l'Ente Maremma, rappresentato e difeso dall'avv.

Guido Astuti, che, con deduzioni prodotte in data 14 ottobre 1966, ha

fatto osservare, in primo luogo, che la rivalutazione dei redditi,

anche se fatta dopo il novembre 1949, si riferiva ad accertamenti

eseguiti dall'Ufficio tecnico prima di tale data, rispecchiando

pertanto la situazione reale dei fondi all'epoca predetta; situazione

cui occorre avere riguardo, secondo ha statuito questa Corte con le

sentenze 87 del 1957, 57 del 1959, 9 e 104 del 1963. Quanto poi alla

concessione del terzo residuo la difesa stessa fa presente che, come è

stato provato nel giudizio di merito, la ditta espropriata, benché

sollecitata a presentare i progetti definitivi, non aveva ottemperato,

sicché l'Ente, in virtù dell'art. 9, primo comma, della legge n. 841

del 1950, ha proceduto di ufficio alla redazione dei piani di

trasformazione chiedendo all'interessata d'impegnarsi alla loro

realizzazione. La mancata assicurazione di tale impegno deve

considerarsi revoca della domanda di concessione del terzo residuo,

sicché l'Ente, non potendo procedere a revisione del piano dopo il 30

settembre 1952, ha dato corso all'esproprio. Infine sulla mancata

pubblicazione del piano definitivo la difesa osserva che, ai sensi

dell'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, l'obbligo di

ripubblicazione è imposto solo nel caso di sostituzione di terreni con

altri, o di estensione dell'esproprio a superficie prima non

considerate, mentre nella specie la modifica consistette nella

riduzione della consistenza patrimoniale, in accoglimento della

richiesta dell'interessata. Conclude chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Con successiva memoria del 16 maggio 1967 la stessa difesa

ribadisce le argomentazioni prima dedotte, richiamando sul primo motivo

anche le più recenti decisioni di questa Corte nn. 97,98,99 del 1966,

nelle quali si è affermato che i dati accertati e non contestati in

occasione della formazione del nuovo catasto possono essere utilizzati

al fine di determinare se la consistenza della proprietà risultante

dal vecchio catasto non rispecchiasse quella effettiva al 15 novembre

1949. Aggiunge che, se pure fosse accertato che il reddito

corrispondente a tale consistenza a detta data era inferiore a quello

computato nel decreto, non ne potrebbe conseguire l'invalidità totale

dell'esproprio ma solo la sua illegittimità parziale, per la quota

scorporata in più.

In ordine alla questione del terzo residuo ribadisce le deduzioni

già riferite, aggiungendo che l'invito fatto dall'Ente

all'esproprianda, dopo il termine di legge del 30 settembre 1952, a

produrre un proprio progetto potrà integrare, se mai,

un'illegittimità amministrativa, per violazione dell'art. 2 della

legge n. 339, non già un'illegittimità costituzionale del decreto di

esproprio.

Dopo avere osservato, sull'ultimo motivo, che incostituzionalità,

per mancata pubblicazione del piano rettificato, si sarebbe avuta se si

fosse decretato l'esproprio di particelle non comprese nel piano mentre

invece la modifica riguardava l'esclusione dallo scorporo di alcune

particelle, su richiesta della stessa interessata, conclude rinnovando

la richiesta di rigetto dell'eccezione. Considerato in diritto :

1. - Col primo dei motivi di illegittimità costituzionale del

D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, si denuncia la violazione dell'art. 4

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nella quale il legislatore

sarebbe incorso perché nella formazione del piano particolareggiato,

che è servito di base per l'espropriazione disposta di una quota dei

beni terrieri dei signori Berliri Zoppi di Zolasco, l'Ente di riforma

ha tenuto conto non già, come avrebbe dovuto, delle risultanze

catastali alla data del 15 novembre 1949, bensì anche delle

modificazioni censuarie apportate dall'Ufficio tecnico erariale in

epoca successiva, e notificate alla parte del 1951, determinando così

la quota di esproprio in misura superiore a quella che si sarebbe

disposta se si fosse effettuata il computo ai sensi di legge.

Poiché risulta dagli atti, e non è contestata l'esattezza di

quanto affermato nell'ordinanza circa il procedimento seguito dall'Ente

prendendo in considerazione elementi diversi da quelli risultanti in

catasto al novembre 1949, e poiché questa Corte, con costante

giurisprudenza, ha escluso che si possa comunque derogare dalla

condizione del riferimento alla data predetta della situazione delle

proprietà assoggettabili ad esproprio, deve ritenersi fondata

l'eccezione di illegittimità costituzionale del decreto predetto, per

violazione del citato art. 4.

È però da soggiungere che la Corte ha anche ritenuto (come

risulta da numerose sentenze, e fra le più recenti, da quelle nn. 56

del 1960, 9 e 104 del 1963, 97, 98, 99 del 1966) che, la situazione al

15 novembre 1949, cui è da aver riguardo ai fini espropriativi, è

quella non già apparente, ma effettivamente sussistente, sicché è da

ritenere non solo non contrastante, ma anzi richiesto dallo art. 4

tenere conto di elementi catastali che, se pure acquisiti

successivamente a quella data, siano sicuramente riferibili allo stato

di fatto allora esistente, purché non siano presi in considerazione

mutamenti riguardanti la qualità e classe dei terreni e rimanga

esclusa ogni nuova valutazione di estimo catastale.

Compete al giudice di merito procedere agli accertamenti necessari

a stabilire, nei limiti prima indicati, quale fosse al 15 novembre 1949

l'effettiva situazione dei fondi, poiché la pronuncia di

incostituzionalità del decreto delegato denunciato potrà esplicare i

suoi effetti solo quando risulti che tale situazione non corrispondeva

di fatto a quella assunta a base dell'espropriazione decretata, e nella

misura dell'eccedenza fra la quota determinata col primo piano di

esproprio del 1951 e quella di cui al secondo piano del 1952.

2. - Il carattere condizionale dell'annullamento del decreto

impugnato rende necessario l'esame degli altri due motivi dedotti in

ordinanza. Quanto al primo riguardante il mancato riconoscimento del

diritto alla conservazione del terzo residuo ex art. 9 della legge n.

841, la Corte, rilevato che per la pronuncia sul medesimo si rendono

necessarie indagini di fatto, di competenza del giudice di merito,

dispone, con ordinanza di data pari alla presente sentenza,

l'espletamento, per opera del tribunale di Grosseto, degli accertamenti

medesimi.

3. - Non fondato invece deve ritenersi l'altro motivo con cui si

denuncia la violazione degli artt. 4 e 5 della legge stralcio,

verificatasi pel fatto che il piano allegato al decreto di esproprio

dispone il trasferimento all'ente di una quota di circa 4 ettari

inferiore risultante dal piano pubblicato il 30 settembre 1952, senza

che si sia preventivamente proceduto a nuova pubblicazione delle

variazioni ad esso apportate. Infatti risulta dagli atti che la

riduzione della quota espropriata, disposta a correzione dell'errore

incorso per aver incluso in essa un terreno che fin dal 1939 aveva

cessato di appartenere alla Zoppi, non realizza nessuna delle ipotesi

che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 339 del 1952, rendeva

necessaria la nuova pubblicazione del piano. Nulla può desumersi

contro siffatta soluzione dalla sentenza di questa Corte n. 39 del

1962, perché nel caso allora deciso, a differenza del presente, la

riduzione della quota espropriabile risultava da sostanziali modifiche

del piano originario, che avevano mutato la base dell'espropriazione,

facendola poggiare su criteri giuridici diversi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando parzialmente sulla questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza del tribunale di Grosseto, di

cui in epigrafe, dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n.

4164, in quanto per la formazione del piano di espropriazione si è

tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella

zona successivamente al 15 novembre 1949, e nei termini di cui in

motivazione;

2) non fondata la questione sollevata con l'ordinanza medesima

relativa alla mancata pubblicazione delle variazioni apportate al piano

originario, in riferimento agli artt. 76 e 77 della costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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