Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del disegno

di legge nn. 735-1113-1118, approvato il 23 aprile 1986

dall'Assemblea regionale siciliana, recante ("Norme per

l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,

n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli

amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i

componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in

materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri

comunali, provinciali e di quartiere"), promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 30

aprile 1986, depositato in cancelleria il 5 maggio 1986 ed iscritto

al n. 15 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'avvocato Silvio De Fina, per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Commissario dello Stato per la regione Sicilia, con

ricorso notificato il 30 aprile 1986 ha impugnato l'art. 20 del

disegno di legge regionale approvato nella seduta del 23 aprile 1986,

recante "Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge

27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e

indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure

dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di

controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per

i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere" (promulgata con

il n. 31 il 24 giugno 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

regionale).

Si osserva in ricorso:

a) che la disposizione denunciata recita testualmente "la

disposizione del secondo alinea del n. 4 dell'art. 8 della legge

regionale 20 marzo 1951, n. 29, come sostituito dall'art. 19 della

legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, deve intendersi nel senso che

la cessazione dalle funzioni ivi previste riguarda esclusivamente gli

assessori comunali e provinciali, mentre per i sindaci ed i

presidenti delle amministrazioni provinciali la cessazione dalle

funzioni deve aver luogo entro i termini previsti dall'art. 8 della

legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 nel testo precedente alla

sostituzione operata con l'art. 19 della legge regionale 22 aprile

1986, n. 20";

b) che l'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20,

dopo aver stabilito, al primo comma, l'ineleggibilità a deputato

regionale di sindaci e assessori di taluni comuni di particolare

rilevanza nonché dei presidenti e degli assessori provinciali,

prevedeva, al secondo comma, che "nella prima applicazione delle

disposizioni del comma precedente del presente articolo la cessazione

dalle funzioni per dimissioni o altra causa ivi prevista deve aver

luogo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente

legge" (id est: 22 aprile 1986);

c) che la previsione di tale più breve termine, rispetto a

quello di centottanta giorni stabilito in linea generale, era da

porre in correlazione alla imminente scadenza elettorale per il

rinnovo dell'Assemblea regionale (fissato per il 22 giugno 1986) e

rispondeva dunque all'evidente finalità di porre la categoria di

soggetti contemplata dalla norma in condizione di esercitare,

comunque, il diritto elettorale passivo;

d) che, in virtù dell'impugnata disposizione - solo

apparentemente interpretativa, ma in realtà innovativa -, i sindaci

ed i presidenti delle amministrazioni provinciali devono lasciare i

rispettivi incarichi almeno novanta giorni prima del compimento del

quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali ( ex art.

8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 nel testo precedente

l'ultima modifica di cui all'art. 19, legge regionale n. 20 del

1986), e dunque in una data già decorsa al momento di entrata in

vigore della legge (22 aprile 1986), posto che il quinquennio sarebbe

scaduto il 21 giugno 1986;

e) che, non sortendo altro effetto se non quello di precludere

ai predetti soggetti la possibilità di candidarsi alle prossime

elezioni regionali, essa concretizza un'abnorme violazione dell'art.

51 Cost., che garantisce a tutti i cittadini l'accesso alle cariche

elettive in condizioni di eguaglianza, in quanto integrante una

sostanziale modificazione della disciplina transitoria nell'imminenza

della competizione elettorale, quando ormai le relative procedure

preparatorie erano state già avviate in base alla vigente normativa

regionale.

2. - La Regione siciliana si è costituita in giudizio sostenendo

che la norma interpretativa riguarda il primo e non il secondo comma

dell'art. 19, legge regionale 22 aprile 1986, n. 20 ed instando,

quindi, per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto

1. - L'art. 8, primo comma, n. 4, della legge regionale siciliana

20 marzo 1951, n. 29 ("elezione dei deputati

all'Assemblea regionale siciliana") prevedeva l'ineleggibilità dei

Sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione

elettorale o con popolazione superiore a 40.000 abitanti, salvo che

cessassero effettivamente dalle funzioni "almeno

90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi

elettorali". Con la legge 22 aprile 1986, n. 20, il

termine di decorrenza della cessazione dalle funzioni - lasciato

invariato dalla precedente legge 18 febbraio 1958, n. 6

- è stato raddoppiato, mentre l'ineleggibilità, già estesa (con

l'art. 1, cpv., l.r. n. 6 del 1958) ai Presidenti delle

amministrazioni provinciali, veniva ulteriormente ampliata (con

l'art. 19, primo comma, l.r. n. 20 del 1986) sino a

comprendervi gli Assessori dei Comuni e delle Province. L'art. 19,

infatti, dispone (primo comma) che l'effettiva

cessazione dalle funzioni deve verificarsi "almeno 180 giorni prima

del compimento di un quinquennio dalla data della

precedente elezione regionale", aggiungendo peraltro una norma

transitoria (secondo comma), a sensi della quale

"nella prima applicazione" la suddetta cessazione dalle funzioni

"deve aver luogo entro 15 giorni dall'entrata in vigore

della presente legge". Ma poco più di due mesi dopo l'emanazione di

tale legge, e precisamente nella seduta del 23 aprile

1986, l'Assemblea regionale approvava un disegno di legge - recante,

fra l'altro, "norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità

per i Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere" - col quale

rielaborava la predetta norma transitoria, disponendo all'art. 20 che

questa "deve intendersi nel senso che la cessazione dalle funzioni

ivi previste riguarda esclusivamente gli assessori comunali e

provinciali, mentre per i Sindaci ed i Presidenti delle

amministrazioni provinciali la cessazione dalle funzioni deve aver

luogo entro i termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 20

marzo 1951, n. 29 nel testo precedente alla sostituzione operata con

l'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n.20".

1.1. - Il Commissario dello Stato per la Regione impugnava il

surriportato art. 20 per violazione dell'art. 51 Cost. A suo avviso,

infatti, dalla nuova disposizione discendeva che quei Sindaci ed i

Presidenti delle Province dovevano dimettersi "almeno 90 giorni

prima". E poiché "il quinquennio dalla data della precedente

consultazione elettorale andrà a scadere il prossimo 21 giugno 1986,

sicché è già da ora chiaramente superato il termine di novanta

giorni prima del quale i Sindaci e i Presidenti delle amministrazioni

provinciali avrebbero dovuto cessare dalle rispettive funzioni", "la

disposizione regionale de qua non ha altra conseguenza, dunque, se

non quella di precludere ai predetti soggetti la possibilità di

candidarsi alle prossime elezioni regionali". Nonostante

l'impugnativa, tuttavia, il Presidente della Regione promulgava

egualmente il disegno di legge - ivi compreso l'impugnato art. 20 -,

che diveniva così la legge 24 giugno 1986, n. 31.

2. - La questione si risolve sulla base dei dati temporali. La

legge regionale siciliana n. 20 del 1986, che ribadisce

l'ineleggibilità a deputato dell'Assemblea regionale dei Sindaci dei

Comuni capoluoghi di circoscrizione o con popolazione superiore ai

quarantamila abitanti e dei Presidenti delle amministrazioni

provinciali, dispone che la suddetta ineleggibilità può essere

fatta venir meno con la effettiva cessazione dalle suindicate cariche

"almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio

dalla precedente elezione regionale". Essendo tale legge entrata in

vigore il 22 aprile 1986, è di tutta evidenza che, anteriormente a

tale data, trovava applicazione la precedente legge n. 6 del 1958,

che aveva esteso l'ineleggibilità ai Presidenti delle

amministrazioni provinciali, novellando così la legge n. 29 del

1951. Ora, a sensi delle precitate leggi del 1951 e 1958, la

cessazione dalle funzioni doveva verificarsi "novanta giorni prima

del compimento" della legislatura. Ne consegue che i suddetti Sindaci

e Presidenti delle amministrazioni provinciali, per rimuovere la

causa di ineleggibilità in esame, avrebbero dovuto cessare dalle

loro cariche novanta giorni prima del 21 giugno 1986, non potendosi

negare la vigenza, nel mese di marzo 1986, della legge n. 6 del 1958.

Se essi non hanno provveduto a dimettersi entro tale ultima data -

cioè entro i novanta giorni prescritti, che costituiscono termine di

decadenza -, devono imputare a se stessi, non già al legislatore, la

perdita della possibilità di candidarsi alle elezioni regionali

fissate per il 22 giugno con il decreto 7 maggio di indizione dei

comizi elettorali. Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che

l'art. 19 della legge 22 aprile 1986, n. 20 avrebbe disposto una

rimessione in termini a favore di quei Sindaci e Presidenti di

amministrazioni provinciali che non hanno osservato la legge che li

riguardava; ma di tale rimessione in termini, peraltro priva di

giustificazione, non si rinviene alcun indizio nella menzionata legge

n. 20 del 1986.

L'ineleggibilità di cui trattasi, già prevista sin dal 1951 e

1958 per i suddetti Sindaci e Presidenti delle amministrazioni

provinciali, è stata, viceversa, disposta per la prima volta nei

confronti degli assessori dei medesimi enti proprio con la legge 22

aprile 1986, n. 20, cioè quindici giorni prima dell'indizione dei

comizi elettorali e due mesi prima delle elezioni. Non potendosi

conseguentemente a riguardo di tali assessori far richiamo ad alcuna

legge, il legislatore siciliano ha stabilito, in via eccettiva e

transitoria, che essi potevano candidarsi per l'elezioni a deputato

regionale, cessando dalle funzioni "entro quindici giorni

dall'entrata in vigore" della legge che ne disponeva

l'ineleggibilità. Un termine doveva essere fissato solo per gli

assessori, in quanto solo allora compresi nella categoria degli

ineleggibili, e questo è il significato della locuzione "nella prima

applicazione", che non avrebbe senso, se riferita anche ai capi degli

enti territoriali in oggetto, per i quali il termine di novanta

giorni era già previsto da una legge pienamente in vigore. Non è

agevole ravvisare la ragione per cui si sarebbe dovuto applicare a

questi ultimi la norma derogatoria e transitoria, dettata a favore

degli assessori, cioè per consentire loro, "nella prima

applicazione" della legge, l'esercizio del diritto di elettorato

passivo, dal quale altrimenti sarebbero rimasti esclusi in forza

della regola generale. Inoltre, la contraria opinione risulta

inaccettabile anche perché contrastante con quella linea di rigore -

recentemente adottata dal legislatore siciliano in materia -, su cui

questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi (sentenza n. 130

del 1987).

Le considerazioni che precedono portano a riconoscere la

legittimità costituzionale dell'impugnato art. 20 legge regionale n.

31 del 1986, il quale ha correttamente ricostruito la disciplina

delle ineleggibilità di che trattasi, precisando quanto era già

desumibile dall'art. 19 legge n. 20 del 1986, cioè che i Sindaci ed

i Presidenti delle amministrazioni provinciali ivi previsti dovevano

cessare dalle loro cariche in osservanza del termine stabilito con la

legge n. 6 del 1958. Non configurandosi pertanto l'"abnorme

violazione del disposto dell'art. 51 della Costituzione" denunciata

dal Commissario dello Stato, il ricorso va rigettato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31,

("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27

dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità

degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi

per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in

materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri

comunali, provinciali e di quartiere"), sollevata in riferimento

all'art. 51 Cost. dal Commissario dello Stato per la regione

siciliana con ricorso 30 aprile 1986 (reg. ric. n. 15/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'8 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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