Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1976 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 140d.P.R. 1229/1959
  • art. 142d.P.R. 1229/1959
  • art. 143d.P.R. 1229/1959

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 140, 142,

secondo comma, e 143, primo e secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre

1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti

ufficiali giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1973

dal tribunale dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Pezza

Armando ed altri e il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n.

101 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Visti gli atti di costituzione del Ministro di grazia e giustizia e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Ministro di grazia e giustizia e per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione del 22 maggio 1972, Armando Pezza ed altri

due aiutanti ufficiali giudiziari dell'ufficio unico di Teramo

esponevano di avere eseguito nell'interesse dello Stato numerose

notificazioni, per le cui spese ed indennità il recupero in molti casi

non è consentito ovvero è ripartito nell'ambito dell'ufficio unico,

anziché tra coloro che ebbero ad eseguirle; e chiamavano in giudizio,

dinanzi al tribunale dell'Aquila, il Ministro di grazia e giustizia,

per il pagamento delle relative somme, previa dichiarazione di

illegittimità costituzionale degli artt. 140, 142 e 143

dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali

giudiziari, di cui al d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.

Con ordinanza 20 luglio 1973 il tribunale ha ritenuto non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

140, 142, secondo comma (fino alla parola "procedimenti") e 143, primo

comma (limitatamente all'inciso "i diritti spettanti all'ufficiale

giudiziario sono prenotati a debito") e secondo comma, del citato

d.P.R.

Dopo aver precisato che le norme denunziate, pur concernendo gli

ufficiali giudiziari, si applicano, per l'art. 167, terzo comma,

dell'Ordinamento, anche agli aiutanti, il tribunale, in via

preliminare, afferma essere pacifico che sia gli uni sia gli altri non

sono né impiegati dello Stato né lavoratori autonomi assimilabili ai

liberi professionisti, ma organi dipendenti dalla pubblica

amministrazione, investiti di poteri certificativi ed esecutivi.

Nel merito il tribunale osserva che la non ripetibilità dei

diritti e delle indennità di trasferta, rappresentanti la retribuzione

delle notificazioni a cui si riferiscono, renderebbe il compenso non

proporzionato alla quantità del lavoro svolto. Trattandosi, poi, non

di insufficienza della retribuzione, ma della sua non proporzionalità

al lavoro effettivamente prestato, non si potrebbe tener conto

dell'indennità integrativa della retribuzione, prevista dall'art. 169

dell'Ordinamento.

Per quanto concerne, infine, i diritti e le indennità recuperate

(art. 140), il tribunale censura che il loro ammontare non sia

ripartito tra coloro che hanno espletato la relativa attività.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri e si è costituito il Ministro di grazia e

giustizia, rappresentati e difesi entrambi dall'Avvocatura generale

dello Stato.

Deduce l'Avvocatura che il tribunale avrebbe omesso qualsiasi cenno

sulla rilevanza, non essendosi preventivamente dato carico di

pronunziarsi sulla sua giurisdizione, la cui carenza, peraltro,

risulterebbe implicitamente dal riconoscimento che gli ufficiali

giudiziari e gli aiutanti sono da considerare dipendenti dalla pubblica

amministrazione.

Nel merito sostiene che il compenso degli aiutanti sarebbe da

considerare con riferimento all'intero sistema retributivo, costituito,

oltre che dai proventi, dalla corresponsione dell'indennità

integrativa e da una serie di altri interventi economici (l'assegno

integrativo speciale, l'aggiunta di famiglia, l'indennità di sede, i

contributi per le pensioni).

Per quanto concerne le somme recuperate, l'Avvocatura osserva che

se queste non vengono corrisposte al soggetto che ha notificato l'atto

non sono neppure computate ai fini del minimo garantito. Ed aggiunge

che il criterio di ripartizione seguito consegue al fatto che la

liquidazione delle somme recuperate avviene a distanza di molti anni,

quando non è agevole o addirittura non è possibile stabilire chi

abbia eseguito la notificazione, dato che il personale può non essere

più in servizio nell'ufficio. Considerato in diritto :

1. - Vengono sottoposte alla Corte le seguenti questioni:

a) se nelle ipotesi di non ripetibilità di diritti, spese ed

indennità di trasferta per notificazioni in materia penale, civile e

amministrativa, gli artt. 142, secondo comma, e 143, primo comma

(limitatamente all'inciso "i diritti spettanti all'ufficiale

giudiziario sono prenotati a debito") e secondo comma, del d.P.R. 15

dicembre 1959, n. 1229, violino l'art. 36, primo comma, della

Costituzione, per la non proporzionalità della retribuzione al lavoro

prestato;

b) se contrasti con lo stesso precetto costituzionale l'art. 140

del citato d.P.R., il quale non prevede che l'importo, eventualmente

recuperato, dei diritti e delle indennità sia ripartito tra coloro che

abbiano svolto la relativa attività.

2. - Va preliminarmente esaminata la richiesta, avanzata

dall'Avvocatura generale dello Stato, di restituzione degli atti al

giudice a quo, che avrebbe omesso di pronunziarsi sulla propria

giurisdizione.

Vero è, per altro, che nell'ordinanza di rimessione si è tenuto

espressamente conto, disattendendola, della eccezione di carenza di

giurisdizione: ed il problema esula dal sindacato di questa Corte

(sentenze n. 65 del 1962, n. 1 del 1963, nn. 124 e 201 del 1975).

3. - È da avvertire che alcune modifiche sono state apportate

all'Ordinamento di cui al d.P.R. n. 1229 del 1959, con successive norme

legislative, tra le quali, da ultimo, le leggi 29 novembre 1971, n.

1048, 12 giugno 1973, n. 349, 15 novembre 1973, n. 734, e 12 luglio

1975, n. 322.

Tuttavia, le innovazioni non spostano i termini delle sollevate

questioni.

4. - Le norme censurate concernono specificamente spese, indennità

di trasferta e diritti per notificazioni in materia penale (art. 142),

civile ed amministrativa (art. 143), a richiesta del pubblico

ministero, di un'amministrazione dello Stato, di una parte ammessa al

gratuito patrocinio, e la ripartizione delle somme, nel caso che siano

recuperate (art. 140).

Si lamenta che questa disciplina sia costituzionalmente illegittima

in riferimento al ridetto art. 36, primo comma, Cost. sotto il profilo

della non proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato.

Tali questioni, nei termini in cui sono proposte, non sono fondate.

5. - Per quanto attiene all'art. 142 dell'Ordinamento, è da

precisare che, in materia penale, non restano senza rimborso di spese

le comunicazioni che, a norma del codice di procedura penale, devono

aver luogo a mezzo del servizio postale; e non restano senza compenso

(diritti e indennità) gli atti richiesti dalle parti private non

ammesse al gratuito patrocinio (art. 419 cod. proc. pen.) e gli atti

relativi al rinvio concesso (a carico della parte) prima del

dibattimento.

6. - Quanto agli atti in materia civile ed amministrativa (art.

143):

a) le indennità di trasferta oppure le spese di posta, se la

notificazione avviene a mezzo del servizio postale, vengono anticipate

dallo Stato, allorché richiedenti siano il pubblico ministero o un

amministrazione dello Stato o una parte ammessa al gratuito patrocinio

(o un'autorità estera); solo i diritti sono prenotati a debito;

b) i diritti e le indennità di trasferta non sono dovuti per atti

compiuti nell'interesse dello Stato, ma sono ripetibili a carico dei

privati che vengano condannati alle spese del giudizio.

La lettera e la logica della legge, dunque, distinguono gli atti

richiesti da un organo dello Stato (o da un privato ammesso al

beneficio della gratuita clientela o da un'autorità estera), per i

quali è previsto il pagamento delle trasferte e il rimborso delle

spese di posta (con l'eventuale recupero per i diritti), e gli atti

compiuti nell'interesse dello Stato che vanno eseguiti gratuitamente

(salvo l'eventuale recupero per i diritti e anche per le indennità di

trasferta): si ha un differente trattamento, sul piano retributivo

delle prestazioni, per le due categorie di atti.

7. - In sostanza, v'è, sì, un'alea per il realizzo di taluni

diritti e spese, ma quest'alea - preventivamente accettata da chi si

dedica all'attività di aiutante ufficiale giudiziario - è compensata,

come ha rilevato l'Avvocatura, sia dall'indennità integrativa che è a

carico dell'erario, allorché con i diritti effettivamente percepiti

non sia raggiunto lo stipendio e l'assegno perequativo dell'impiegato

statale della carriera esecutiva amministrativa avente qualifica di

coadiutore (art. 169, primo comma, dell'Ordinamento, modificato

dall'art. 4 della legge n. 1048 del 1971); sia da altre provvidenze

(aggiunta di famiglia, contributo pensioni ecc.).

Sussistono, indubbiamente, nella vigente disciplina, delle

anomalie, ma non sono di entità tale da ledere il precetto

costituzionale di cui si assume in questa sede la violazione: anomalie

che è auspicabile siano eliminate ad opera del legislatore.

8. - Ancor meno pertinente, in riferimento all'art. 36 Cost., è la

censura all'art. 140 dell'Ordinamento, che, per comprensibili ragioni

d'ordine pratico, istituisce per gli aiutanti ufficiali giudiziari (e

per gli ufficiali giudiziari) una specie di pool delle somme relative a

spese e a proventi recuperati, ammettendo al riparto chi è in

attualità di servizio, con esclusione degli altri: il che comporta che

taluni percepiscano, all'inizio del servizio in una sede, la

percentuale per un'attività non espletata, mentre la perdono, al

termine del servizio nella stessa sede, per un'attività espletata. Si

tratta di un espediente pratico, a carattere forfettario, che risulta

plausibile; e la norma che lo prevede non va contro il precetto

costituzionale invocato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 140, 142, secondo comma, e 143, primo e secondo comma, del

d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali

giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), sollevate, in

riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, dal tribunale

dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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