Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del disegno

di legge n. 999, approvato il 13 marzo 1986 dall'Assemblea regionale

siciliana recante "Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni

per le unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20

marzo 1951, n. 29 e successive modifiche", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 20

marzo 1986, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al

n. 6 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'avvocato Silvio De Fina per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 marzo 1986 il Commissario dello

Stato per la Regione Sicilia ha impugnato l'art. 19, in riferimento

all'art. 51, primo comma, Cost., della legge approvata dall'Assemblea

regionale nella seduta del 13 marzo 1986 (promulgata con il n. 20 in

data 22 aprile 1986 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale regionale)

recante "Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le

unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951,

n. 29, e successive modifiche", nella parte in cui, sostituendo il n.

4 dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nel testo

modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 6,

prevede l'ineleggibilità a (anziché l'incompatibilità con la

carica di) deputati regionali degli assessori di comuni con

popolazione superiore a quarantamila abitanti e che siano capoluoghi

di provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni

straordinarie delle province, salvo che non sia intervenuta

cessazione dalle funzioni almeno centottanta giorni prima del

compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni.

Premesso che la norma è stata dettata nell'esercizio della

potestà legislativa primaria riconosciuta alla regione Sicilia

dall'art. 3, primo comma, (ma, rectius, art. 14, lett. o) dello

Statuto speciale d'autonomia, si assume in ricorso che essa comunque

supera i limiti che, in materia di diritto elettorale passivo, sono

stati individuati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 171 del

1984. Anche il legislatore statale, del resto, con legge n. 154 del

1981, ha adottato criteri ampliativi in tema di elettorato passivo,

contenendo le ipotesi di ineleggibilità e correlativamente

estendendo quelle di incompatibilità, tra le quali ultime si

annovera appunto, all'art. 4, quella invece prevista come causa di

ineleggibilità dalla disposizione impugnata. E, nella specie, la

deroga al criterio adottato dal legislatore statale non sarebbe

giustificata da situazioni concernenti categorie di soggetti che, per

la Sicilia, presentino aspetti tali da considerarsi particolari ed

esclusive, se raffrontate a quelle che si riscontrano nelle altre

regioni.

2. - La Regione siciliana, costituitasi in giudizio in persona del

Presidente, ha contestato la fondatezza del ricorso, in primo luogo

rilevando che l'accesso alla carica elettiva è incondizionatamente

garantito dalla pura e semplice dismissione della carica di

provenienza entro un tempo predeterminato; in secondo luogo

rappresentando che l'unico interesse che l'opzione

dell'ineleggibilità in realtà sacrifica è quello connesso col

fatto che la preventiva dismissione della carica di provenienza

comporta (oltre al rischio di non averne più nessuna in caso di

mancata elezione) la sua perdita durante la frazione di tempo che

ancora manca alla naturale scadenza del mandato; in terzo luogo

evidenziando che l'Assemblea regionale "si è determinata a por mano

allo strumento dell'ineleggibilità in quanto ha considerato

rischioso, per la libertà e la genuinità delle elezioni in Sicilia,

il lasciare in carica per sei mesi amministratori comunali e

provinciali impegnati ad assicurarsi il seggio di deputato

regionale".

Il legislatore statale (che, peraltro, sino alla emanazione della

legge n. 154 del 1981 aveva adottato la scelta ora fatta propria

dalla Regione) e quello regionale si sono insomma divisi non sul

rispetto o la violazione dell'interesse sotteso nell'art. 51 Cost.,

ma sulla necessità o non necessità "ambientale" di dar corso e

protezione ad un interesse costituzionale poziore, qual è quello

inteso a garantire iure loci, la libertà e genuinità di un'elezione

politica e del suo risultato. Il realistico apprezzamento dello

specifico ambiente in cui le elezioni regionali siciliane sono

destinate a svolgersi - conclude la memoria - ha indotto insomma il

legislatore regionale "a non abdicare al buon senso" e ad imporre,

quindi, "la dismissione anticipata della carica ad amministratori di

enti in cui si coagula un potere utilizzato tradizionalmente come

macchina da voti". Considerato in diritto

1. - Nell'esercizio del potere, riconosciutole dallo Statuto, di

dettare la normativa elettorale relativamente agli enti territoriali,

l'Assemblea regionale siciliana ha compiutamente disciplinato

l'elezione dei propri componenti. Per quanto attiene specificamente

alle cause di ineleggibilità, dopo avere, fra l'altro, dichiarato

ineleggibili nel 1951 (art. 8, primo comma, n. 4 legge 30 marzo, n.

29) "i Sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione elettorale e

con popolazione superiore a 40.000 abitanti" e nel 1958 (art. 1,

secondo comma, legge 18 febbraio, n. 6) anche i Presidenti "delle

amministrazioni straordinarie dei soppressi enti autarchici

provinciali", ha successivamente - con l'art. 19, primo comma, della

legge 22 aprile 1986, n. 20 - esteso la suddetta ineleggibilità agli

"Assessori" dei suddetti Comuni e delle suddette "amministrazioni

straordinarie delle province".

1.1. - Avverso tale ultima innovazione ha proposto tempestivo

ricorso il Commissario dello Stato per la regione siciliana,

denunciando l'illegittimità costituzionale del precitato art. 19,

primo comma, l.r. n. 20 del 1986 in riferimento all'art. 51, primo

comma, Cost. Assumendo, infatti, come tertium comparationis la legge

statale 23 aprile 1981, n. 154 - e precisamente l'art. 4, primo

comma, che considera quanti rivestono le cariche di Sindaco,

Presidente ed Assessore di amministrazioni comunali e provinciali non

più ineleggibili, ma semplicemente incompatibili con la carica di

Consigliere regionale -, lamenta che, mentre l'art. 51 Cost.

"garantisce a tutti i cittadini l'accesso ai pubblici uffici ed alle

cariche elettive in condizioni di eguaglianza", il legislatore

regionale siciliano riserva ai suddetti amministratori locali un

trattamento diverso e deteriore, ai fini dell'elettorato passivo,

rispetto a quello che il legislatore statale riconosce agli omologhi

amministratori delle altre regioni. Invero - osserva il ricorrente -

per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n.

171 del 1984, ma, prima ancora, sentenze nn. 129 del 1975, 45 e 129

del 1977) la potestà legislativa della regione siciliana in materia

elettorale deve rispettare i princìpi deducibili dalla legislazione

statale, cui può derogarsi solo "in presenza di situazioni..." che

siano esclusive per la Sicilia o di "motivi adeguati e ragionevoli

finalizzati alla tutela di un interesse generale". E poiché in

conseguenza della summenzionata legge statale - così conclude il

Commissario dello Stato - "di quanto si è ridotta la sfera della

ineleggibilità di tanto si è dilatata quella della

incompatibilità", "la disposizione de qua" "si discosta, dunque,

sostanzialmente dalla richiamata disciplina statuale senza che ciò

sia giustificato dalla sussistenza dei richiamati presupposti

obiettivi indicati" dalla Corte nelle ricordate sentenze.

1.2. - Al ricorso in esame ha resistito la regione siciliana, la

quale ha contestato la fondatezza delle ragioni ivi addotte, ponendo

preliminarmente in evidenza che ineleggibilità ed incompatibilità

non sacrificano il diritto costituzionale di libero accesso alle

cariche pubbliche, in quanto tale diritto è "incondizionatamente

garantito dalla dismissione della carica di provenienza" e che sino

al 1981 legislazioni statale e regionale coincidevano sul punto. Dopo

di che, ha testualmente ed energicamente sottolineato, sia nelle

deduzioni scritte, sia alla pubblica udienza, che il legislatore

regionale non ha anch'esso convertito la denunciata ineleggibilità

in incompatibilità, non certo per "discostarsi dai principi cui si

informa" il legislatore statale, ma perché, in base al "realistico

apprezzamento dello specifico ambiente" "in cui le elezioni si

celebrano" e delle "peculiarità storiche, culturali, di tradizione e

di costume" di quell'ambiente, "ha considerato rischioso, per la

libertà e la genuinità delle elezioni in Sicilia" "lasciare in

carica... amministratori comunali e provinciali", "quando... fossero

impegnati, nell'esercizio delle cariche, ad assicurarsi il favore

degli elettori" per conseguire "il seggio di deputato regionale".

2. - Questa Corte ha di recente avuto occasione di pronunciarsi su

questione sostanzialmente identica, anche se proposta, pur sempre in

riferimento al solo art. 51 Cost., ma a riguardo di altra

disposizione - art. 24, primo comma, legge regionale siciliana 14

settembre 1979, n. 212 - la quale prevede l'ineleggibilità degli

amministratori, dei sindaci e dei revisori di conti degli enti

pubblici siciliani. Con pronuncia n. 127 del 1987, infatti, essa ha

già statuito che le sentenze indicate sub

1.1. - non precludono alla

regione siciliana di stabilire - o, come nella specie, di conservare

- cause di ineleggibilità non previste - o non più previste - dalla

legislazione statale, quando trovino giustificazione in condizioni

ambientali di tale peculiarità e rilevanza, da indurre il

legislatore statale ad adottare esclusivamente per essa misure volte

ad incidere in quelle condizioni. È questa la corretta

interpretazione dell'anteriore giurisprudenza di questa Corte sul

punto: ed invero, ritenere che il potere di legiferazione del

legislatore siciliano in materia elettorale possa esplicarsi solo

mediante il fedele e puntuale ricalco di ogni singola disposizione

legislativa statale - quando, invece, esso è tenuto più

propriamente ad attenersi ai princìpi della disciplina - equivale a

svuotare tale potere della sua stessa ragione d'essere. E l'eventuale

obiezione che la denunciata ineleggibilità contraddirebbe comunque

allo spirito che ha animato il legislatore statale, allorché (con la

legge n. 154 del 1981) ne ha operato la conversione in

incompatibilità, è resistita dalla argomentazione che, in fondo,

fermo restando il comune ed accomunante principio del divieto del

cumulo di cariche pubbliche, il legislatore regionale si discosta da

quello statale per il fatto che l'uno considera quel principio causa

ostativa alla candidatura - ma pur sempre rimuovibile con le

tempestive dimissioni -, l'altro lo considera causa ostativa

all'investitura.

Nella specie, poi, è la stessa Regione a segnalare, nella

prospettazione più sopra testualmente trascritta, la

"presenza di situazioni.... esclusive per la Sicilia" e di

"motivi.... finalizzati alla tutela di un interesse generale". Le

argomentazioni ivi allegate appaiono tanto inconfutabili e

convincenti, da destituire di fondamento la censura

formulata dal Commissario dello Stato. Poggiate come sono sulle

particolari condizioni dell'ambiente - ma anche del

momento - e sulle particolari iniziative che conseguentemente a loro

riguardo il potere centrale ha determinato di

assumere, esse offrono una motivazione, che l'esperienza impedisce di

disattendere, inducendo a negare che sussista la dedotta

illegittimità. Ma vale aggiungere altresì che le suesposte

rilevazioni danno evidenza all'unilateralità dell'impugnazione: si

denuncia, infatti, l'ineguaglianza degli amministratori locali della

regione siciliana rispetto a quelli delle altre regioni e si ignora,

viceversa, l'ineguaglianza, ben più concreta, fra i primi e gli

altri candidati all'Assemblea regionale. Ed a ben vedere, la

disposizione asseritamente viziata di illegittimità costituzionale,

mirando a porre in condizioni di eguaglianza tutti gli aspiranti alla

carica elettiva di deputato regionale, appare, non già stridere, ma

pienamente armonizzarsi con l'art. 51 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, primo comma, della legge regionale siciliana 22 aprile

1986, n. 20, ("Nuove norme in materia sanitaria e disposizioni per le

unità sanitarie locali. Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951,

n. 29 e successive modifiche") proposta in riferimento all'art. 51,

primo comma, Cost., dal Commissario dello Stato per la regione

siciliana con ricorso notificato il 20 marzo 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'8 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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