Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1976

Altra decisione · depositata il 26/05/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Lombardia, notificato il 17 febbraio 1975, depositato in cancelleria il

7 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro 1975, per conflitto

di attribuzione sorto per effetto del provvedimento 10 dicembre 1974 n.

8991/11701 della Commissione di controllo sull'amministrazione

regionale della Lombardia, con cui è stata annullata la deliberazione

della Giunta regionale del 19 novembre 1974 n. 10472, recante

l'approvazione della costituzione del Consorzio provinciale per i

servizi sociali delle vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia.

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con provvedimento (n. 8991/11701) in data 10 dicembre 1974, la

Commissione di controllo sulla amministrazione regionale della

Lombardia ha annullato la delibera della Giunta regionale lombarda (n.

10472) del 19 novembre 1974 - recante approvazione della costituzione

del "Consorzio provinciale per i servizi sociali delle vacanze e dei

soggiorni climatici di Pavia" (ed approvazione del relativo statuto) -

in base al rilievo che la istituzione (al pari della modifica o

soppressione) di consorzi (come quello di specie) comprendenti (anche)

enti locali territoriali (e, perciò, inquadrabili tra quelli

disciplinati dagli artt. 156 ss. del t.u. comunale e provinciale)

"costituisce estrinsecazione di un potere autonomo, attinente alla

materia dell'ordinamento comunale e provinciale", come tale

riconducibile, "non alle competenze trasferite alla Regione" (anche se

nelle correlative materie l'ente è destinato ad operare), sibbene a

quelle conservate allo Stato.

2. - Avverso il provvedimento di annullamento indicato ha proposto

conflitto di attribuzione, con ricorso notificato il 17 febbraio 1975,

la Regione Lombardia.

La quale ha sostenuto che l'atto impugnato è lesivo delle proprie

attribuzioni costituzionalmente garantite: in quanto - contrariamente

all'assunto dell'organo di controllo - apparterrebbe effettivamente

alla Regione (e non allo Stato) la competenza a costituire Consorzi

facoltativi fra Comuni, Province ed altri enti locali, ogni qualvolta

gli scopi del Consorzio siano riconducibili alle materie di competenza

regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

3. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione

del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con memoria successivamente depositata, la Regione ha ribadito ed

ulteriormente illustrato la propria tesi. Considerato in diritto :

1. - Il ricorso della Regione Lombardia riguarda - come in

narrativa detto - il provvedimento della Commissione di controllo, che

ha annullato la deliberazione della Giunta regionale approvativa della

costituzione del "Consorzio provinciale per i servizi sociali delle

vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia" (e del relativo statuto).

2. - Nella motivazione del provvedimento di annullamento è

sottolineata, preliminarmente, la natura di ente locale territoriale di

cinque dei sei enti consorziati (il sesto essendo un istituto di

assistenza e beneficenza); ed in relazione a tale circostanza è

formulato il rilievo che i provvedimenti di istituzione, modificazione

e soppressione dei consorzi di cui al t.u. comunale e provinciale (r.d.

3 marzo 1934 n. 383) " costituiscono, in ogni caso, estrinsecazione di

un potere autonomo attinente alla materia dell'ordinamento comunale e

provinciale", riconducibile "non alle competenze trasferite alla

Regione, bensì a quelle conservate allo Stato".

3. - In contrario si sostiene col ricorso della Regione che il

provvedimento di approvazione della costituzione del consorzio

suindicato rientra tra gli atti di esercizio delle competenze

attribuitele (ex artt. 117, 118 della Costituzione) nella materia

dell'assistenza e beneficenza pubblica.

E ciò in correlazione anche al disposto del decreto delegato n. 9

del 1972, che espressamente menziona, tra le funzioni trasferite alle

Regioni, quelle concernenti "l'assistenza estiva ed invernale in favore

dei minori" (art. 1 lett. f, del d.P.R. cit.).

Nessun fondamento avrebbe, d'altra parte, a dire della Regione, il

contrario assunto della Commissione di controllo, secondo cui i

provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione di consorzi

tra enti locali dovrebbero ricondursi ad una "supposta" materia

dell'ordinamento provinciale e comunale: "che non esiste come tale nel

testo costituzionale".

Aggiunge che la competenza della Regione a costituire consorzi

facoltativi (anche tra Comuni e Province), per il raggiungimento di

scopi relativi a materie di cui all'art. 117 della Costituzione, trova

conferma nell'ordinamento statuale: come nel caso, ad esempio, dei

"consorzi per i servizi di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica" e

dei "consorzi di assistenza veterinaria" di cui all'art. 1 lett. i del

d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4.

Sottolinea, infine, la già avvenuta emanazione ("senza obiezioni

da parte del Governo") dileggi regionali che testualmente demandano al

Presidente della Giunta regionale di approvare la "costituzione di

consorzi tra comuni e province" destinati ad operare in materia di

competenza regionale (legge reg. Piemonte 4 giugno 1975 n. 46, art. 1;

legge reg. Umbria 3 giugno 1975 n. 40, art. 11).

4. - Il ricorso è fondato.

In considerazione del duplice elemento della natura "facoltativa"

del consorzio in questione e della inerenza dell'oggetto della sua

attività istituzionale a materia ("assistenza e beneficenza") compresa

nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione (la competenza in

ordine alla quale risulta, in particolare, trasferita alla Regione con

d.P.R. 1972 n. 9 cit.), deve riconoscersi che rientra nella competenza

della Regione l'adozione del provvedimento di approvazione della

costituzione del consorzio stesso.

Per vero, nel caso di consorzio facoltativo (sia pur tra comuni e

province) - in quanto la vicenda della relativa creazione fa perno

sull'"accordo", derivante dall'incontro e fusione delle delibere (di

spontanea adesione) dei singoli enti partecipanti - il successivo atto

approvativo (del detto accordo), quale che sia il suo più corretto

inquadramento, sotto il profilo giuridico (come controllo atipico o

come atto del procedimento formativo dell'ente), costituisce certamente

esplicazione di una funzione, comunque, amministrativa.

La quale - nel caso, poi che l'istituendo consorzio abbia scopi in

particolare riconducibili ad una delle materie indicate nell'art. 117

della Costituzione - si specifica come funzione inerente alla materia

stessa: per tale via, appunto, devoluta alla competenza della Regione.

5. - La conclusione così raggiunta non contraddice l'affermazione

- contenuta nella precedente sentenza della Corte n. 186 del 1974 -

circa la spettanza allo Stato dei "controlli sostitutivi sugli organi

di consorzi intercomunali o interprovinciali operanti nell'ambito di

materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

La titolarità dello Stato - relativamente all'esercizio dei

controlli indicati - è stata, invero, ritenuta in considerazione del

prevalente profilo strutturale che connota tali atti, in quanto

emanazione di un potere di supremazia e di "interferenza

nell'organizzazione".

Il quale - ex art. 128 della Costituzione - resta necessariamente

riservato allo Stato, nel caso che l'organizzazione incisa sia quella

territoriale di Comuni, Province o loro proiezioni.

Nella diversa ipotesi di costituzione di consorzio facoltativo,

l'atto di approvazione dell'accordo istitutivo viene invece - per

quanto detto - in rilievo sotto un profilo eminentemente funzionale.

Onde è coerente l'affermazione della correlata competenza

regionale, per il caso che sussista (come nella specie) connessione tra

la funzione amministrativa esercitata e materia rientrante nella

previsione dell'art. 117 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione Lombardia il potere di approvare

la costituzione del "Consorzio provinciale per i servizi sociali, delle

vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia":

annulla il provvedimento (n. 8991/11701) in data 10 dicembre 1974

della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale della

Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari