Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.l. 251/1974
  • art. 3d.l. 229/1974

citata

  • art. 8legge 346/1974
  • art. 47legge 346/1974
  • art. 54legge 346/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.l. 19 giugno 1974, n. 229 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni

prodotti petroliferi), e dell'art. 6, primo comma, del d.l. 6 luglio

1974, n. 251 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti

petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui

veicoli a motore, autoscafi e aeromobili), promossi con ricorsi del

Presidente della Regione autonoma della Sardegna, rispettivamente

notificati il 19 luglio ed il 5 agosto 1974, depositati in cancelleria

il 26 luglio e l'8 agosto 1974 ed iscritti ai nn. 11 e 14 del registro

ricorsi 1974.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Regione, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, sono state apportate

"Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi",

implicanti notevoli aumenti all'imposta di fabbricazione e

corrispondente sovrimposta di confine a tali prodotti relative e, tra

l'altro, con l'art. 3, si è disposto: "Le maggiori entrate derivanti

dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello

Stato".

Avverso tale decreto e relativa legge di conversione (in quanto

esista) il Presidente della Regione Sardegna, debitamente autorizzato,

ha proposto ricorso a questa Corte, chiedendo che venga dichiarata la

illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 3, ove si

ritenga applicabile alla Regione stessa.

A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi.

a) Violazione degli artt. 8 e 54, quarto comma, dello Statuto

speciale della Regione sarda, in quanto ai sensi dell'art. 8 i 6/10 del

gettito delle imposte di fabbricazione percette nel territorio

regionale costituiscono entrate di detta Regione, cosicché

l'attribuzione dell'intero gettito allo Stato, implica violazione o

implicita modificazione - illegittima perché non adottata

esplicitamente e con l'osservanza del procedimento prescritto dall'art.

54, comma quarto - del diritto costituzionalmente protetto della

Regione ai 6/10 di detto gettito.

b) Violazione dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto speciale,

in quanto essendosi provveduto in materia che interessa particolarmente

la Regione, alla seduta del Consiglio dei ministri, che ha deliberato,

avrebbe dovuto intervenire il Presidente della Giunta regionale.

Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che, con l'atto d'intervento, chiede che il ricorso della

Regione venga rigettato, in quanto le norme statutarie delle quali si

denunzia la violazione, non possono trovare applicazione nella specie,

giacché le nuove entrate tributarie sono destinate alla copertura di

oneri diretti a soddisfare particolari finalità dello Stato, di

carattere generale.

2. - Con altro ricorso e per gli stessi motivi, il Presidente della

Regione Sardegna, debitamente autorizzato, chiede che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma primo, del decreto

legge 6 luglio 1974, n. 251, recante: "Modificazioni al regime fiscale

di alcuni prodotti petroliferi ed imposizione di un prelievo tributario

una tantum sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili" che dispone

testualmente: "Le entrate derivanti dall'applicazione del presente

decreto sono riservate all'erario dello Stato".

Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che, con l'atto d'intervento, per gli stessi motivi sopra

riassunti, conclude per la reiezione del ricorso.

3. - Dopo la proposizione dei ricorsi è avvenuto che:

a) con legge 14 agosto 1974, n. 347, il decreto-legge 19 giugno

1974, n. 229, è stato abrogato, con decorrenza dalla data dalla quale

ha avuto effetto ed è stato, inoltre, testualmente disposto: "Restano

validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione

dei decreti- legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103, e

19 giugno 1974, n. 229, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti

in base agli stessi decreti";

b) il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, è stato convertito con

modificazioni, che non hanno rilievo ai fini del presente giudizio,

nella legge 14 agosto 1974, n. 346.

4. - In riferimento a tali sopraggiunte leggi, il patrocinio della

Regione Sardegna, con memoria depositata il 20 febbraio 1975, deduce

quanto segue:

a) per l'intervenuta legge n. 347 del 1974, avverso la quale non è

stato proposto autonomo gravame, va dichiarata cessata la materia del

contendere in ordine al ricorso n. 11 del 1974;

b) deve essere accolto, invece, il ricorso proposto avverso il

decreto-legge n. 251 del 1974 (e relativa legge di conversione) in

quanto, mentre non è invocabile in senso opposto la sentenza n. 75 del

1967, riferentesi a fattispecie ben diversa, non può contestarsi che

con l'art. 6 del decreto-legge n. 251 del 1974 si è implicitamente

modificato l'art. 8 dello Statuto speciale, modificazione che avrebbe,

bensì, potuto essere apportata, per le esigenze di interesse nazionale

alle quali si è voluto provvedere con l'impugnato decreto-legge n.

251, ma soltanto con l'osservanza del procedimento disciplinato con

l'art. 54 dello Statuto speciale.

5. - Nell'udienza di trattazione, mentre il patrocinio della

Regione ha confermato le sopra riassunte conclusioni, l'Avvocatura

generale dello Stato non si è opposta alla dichiarazione di cessata

materia del contendere in ordine al primo ricorso; per quanto attiene

invece al secondo ne ha chiesto il rigetto, previa, occorrendo,

dichiarazione di inammissibilità, in seguito alla conversione in

legge, dei motivi attinenti ai presunti vizi del procedimento

(violazione degli artt. 47 e 54 dello Statuto speciale) che riguardano

esclusivamente il decreto-legge e non possono, quindi, trasferirsi alla

legge di conversione. Considerato in diritto :

1. - I due ricorsi, come sopra proposti, vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza, avendo per oggetto le stesse questioni,

ossia l'asserita violazione o, quanto meno, implicita modificazione

dell'art. 8 dello Statuto speciale, che riserva alla Regione sarda i

6/10 delle imposte di fabbricazione riscosse nel suo territorio, per

effetto, rispettivamente, dell'art. 3 del decreto-legge n. 229 del

1974 e dell'art. 6 del decreto-legge n. 251 del 1974 (conv. nella legge

n. 346 del 14 agosto 1974) in forza dei quali le maggiori entrate

derivanti dall'applicazione dei decreti impugnati vengono, invece,

riservate all'erario dello Stato.

2. - Deve, anzitutto, essere dichiarata la cessazione della materia

del contendere in ordine al ricorso avverso il decreto legge n. 229,

dato che è stato abrogato, con decorrenza dalla data dalla quale ha

avuto effetto, con legge 14 agosto 1974, n. 347, contro la quale non è

stata proposta autonoma impugnativa nella parte in cui, facendosi uso

della potestà preveduta dall'ultimo comma dell'art. 77 della

Costituzione, sono stati convalidati gli atti compiuti, i provvedimenti

adottati ed i rapporti giuridici sorti in base all'abrogato decreto.

3. - Resta, quindi, da esaminare il ricorso avverso il

decreto-legge n. 251 del 1974 e relativa legge di conversione 14 agosto

1974, n. 346.

Nel procedere a tale esame, si deve, anzitutto, tenere nel dovuto

rilievo il fatto che il decreto e la legge impugnati fanno parte del

cosiddetto "pacchetto" di provvedimenti proposti dal Governo per

fronteggiare la grave crisi di recessione e di inflazione che - non

soltanto per il noto rilevante aumento del prezzo del petrolio da parte

dei paesi produttori - ha colpito tutta l'economia del mondo

occidentale compresa la nostra, determinando la conseguente,

inderogabile necessità di reperire i relativi mezzi finanziari,

all'uopo occorrenti.

Problema, quest'ultimo, di tanta più difficile soluzione, in

quanto presentatosi nel periodo più critico dell'attuazione di una

radicale riforma tributaria, ispirata a criteri di spiccata

progressività, aggravata da un processo di inflazione.

In questo quadro, che ha importato anche la contrazione di prestiti

con enti di carattere internazionale e Stati esteri per far fronte alle

sempre maggiori esigenze di mezzi adeguati per contenere e superare una

siffatta situazione, non può seriamente contestarsi il carattere di

preminente interesse generale dei provvedimenti fiscali adottati per

contribuire a risolverla.

Deve, quindi, riconoscersi - la cosiddetta "una tantum" sui veicoli

a motore ne costituisce eloquente conferma - che gli aggravi fiscali

imposti con il decreto e relativa legge di conversione impugnati, hanno

indubbiamente finalità che trascendono, superandoli, gli interessi

particolari e locali, per soddisfare quelli ben più impellenti,

attuali e generali della intera collettività nazionale.

Pertanto, come già questa Corte ha più volte affermato (sentenze

n. 21 del 1956; n. 75 del 1967; n. 162 del 1974) si rientra nella

sfera di poteri che competono esclusivamente allo Stato ed il cui

esercizio non nega né menoma eventuali interessi o veri e propri

diritti, costituzionalmente protetti, riconosciuti alle regioni, anche

a statuto speciale.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato infondato, senza

che occorra soffermarsi sulle ulteriori deduzioni prospettate nella

discussione orale dall'Avvocatura generale dello Stato, che rimangono

manifestamente assorbite una volta che si è accertato che il decreto e

la legge impugnati non incidono nella sfera di competenza regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso 19 luglio

1974, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna avverso il d.l. 19

giugno 1974, n. 229 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti

petroliferi);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (Modificazioni al regime

fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo

tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili),

convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 346, sollevata dalla Regione

autonoma della Sardegna con ricorso 5 agosto 1974, in riferimento agli

artt. 8, 47 e 54 dello Statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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