Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio

1950, n. 513, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1965 dalla

Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra di

Robilant Gabriella vedova Barracco e l'Opera per la valorizzazione

della Sila, iscritta al n. 156 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.

Visti gli atti di costituzione di Barracco Maurizio e dell'Opera

per la valorizzazione della Sila;

udita nell'udienza pubblica del 9 novembre 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per il Barracco, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione dell'11 agosto 1958 la signora Gabriella di Robilant,

in proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio

Maurizio Barracco, conveniva innanzi al Tribunale di Crotone l'Opera

per la valorizzazione della Sila, esponendo che con decreto del

Presidente della Repubblica 25 luglio 1950, n. 513, era stato approvato

il piano particolareggiato di espropriazione ed era stato ordinato il

trasferimento in proprietà della detta Opera dei terreni del defunto

marito Alfonso Barracco, per una superficie complessiva di ha.

4776.88.33. In tale superficie era compreso un appezzamento di ha.

49.63.48, già occupato dal Ministero dell'aeronautica nel 1942, e

retrocesso al Barracco nel 1948 insieme ad alcune opere ivi costruite

dall'Amministrazione militare, per le quali il Barracco aveva versato

la somma di lire 3.000.000. La di Robilant assumeva che i detti

fabbricati non potevano essere sottoposti all'esproprio, perché,

essendo di natura civile, non potevano considerarsi proprietà terriera

suscettibile di trasformazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 12

maggio 1950, n. 230; deduceva inoltre che, in base ai criteri fissati

dall'art. 7 della legge medesima, i fabbricati stessi restavano

scoperti da corrispettivo. Chiedeva quindi che, previo accertamento in

via incidentale della illegittimità costituzionale del decreto

presidenziale, l'Opera valorizzazione Sila fosse condannata alla

restituzione degli immobili indicati o, in difetto, al risarcimento dei

danni.

La convenuta Opera eccepiva la manifesta infondatezza della

questione, concludendo per l'inammissibilità della domanda, ed in tal

senso decideva il Tribunale adito, con sentenza 11 maggio 1959.

Con atto 24 agosto 1959 la signora di Robilant proponeva appello;

l'Opera valorizzazione Sila resisteva e la Corte di appello di

Catanzaro, dopo aver disposto ed assunto accertamenti, con ordinanza 13

aprile 1965, rimetteva a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale del decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 513,

riproposta dagli eredi Barracco sotto il profilo del contrasto con

l'art. 42 della Costituzione. L'ordinanza, premesso che per l'art. 7

della legge Sila l'indennità di espropriazione è commisurata ai

valori definitivamente stabiliti per l'applicazione dell'imposta

straordinaria progressiva sul patrimonio, osserva che la sollevata

questione di legittimità costituzionale non è manifestamente

infondata, in quanto le costruzioni in questione non avrebbero concorso

alla determinazione del reddito dominicale del fondo espropriato, per

essere entrati nel patrimonio del Barracco posteriormente al 28 marzo

1947, data a cui faceva riferimento la legge istitutiva di

quell'imposta. L'ordinanza soggiunge che, anche se si potesse avere

riguardo alla data 15 novembre 1949, il valore delle costruzioni

rimarrebbe egualmente escluso dall'indennità, essendo stato accertato

che a detta epoca esse non erano state utilizzate come istrumenta

fundi, ma lasciate senza una particolare destinazione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Con deduzioni depositate il 18 agosto 1965, si è costituito in

giudizio il signor Maurizio Barracco, in proprio e quale erede dei

genitori Alfonso Barracco e Gabriella di Robilant, rappresentato e

difeso dall'avv. Antonio Sorrentino. Con tali deduzioni si chiede che

la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del decreto di

esproprio, perché i terreni in contestazione sarebbero insuscettibili

della trasformazione di cui all'art. 2 della legge Sila, e perché,

avendo i fabbricati di cui trattasi natura di immobili urbani, la

valutazione di essi non avrebbe contribuito a formare l'indennizzo, con

violazione anche dell'art. 42 della Costituzione.

L'Opera per la valorizzazione della Sila, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituita in giudizio con

deduzioni 9 luglio 1965. In esse si rileva che i fabbricati in

questione non erano stati censiti a catasto urbano anteriormente al 15

novembre 1949, e non erano stati adibiti ad abitazione né dal Barracco

né dall'Opera Sila. Mancando di una propria autonomia funzionale, nel

calcolo dell'indennità di esproprio non si poteva avere una

valutazione separata di essi. Si chiede pertanto che la questione sia

dichiarata infondata.

In successive deduzioni del 22 ottobre 1966 la difesa del Barracco

ha contrastato le affermazioni dell'Avvocatura, ribadendo le proprie

tesi.

Nella discussione orale i rappresentanti delle parti hanno svolto i

rispettivi argomenti. Considerato in diritto :

L'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro ha prospettato la

questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1950, n.

513, sotto il profilo della violazione dell'art. 42 della Costituzione,

in quanto nella specie non sarebbe stato compreso nell'indennizzo il

valore delle costruzioni fatte dall'Amministrazione militare nel

terreno a suo tempo retrocesso al proprietario. Secondo l'assunto

della parte privata, ritenuto non manifestamente infondato dalla Corte

di appello, tali costruzioni non avrebbero avuto carattere rurale e il

loro reddito non sarebbe stato incorporato nel reddito dominicale dei

fondi espropriati.

Ma la questione non ha fondamento.

È circostanza pacifica che le opere di cui trattasi furono

costruite originariamente dall'Amministrazione militare per i suoi

scopi; esse però, com'è detto nell'ordinanza, furono acquistate dal

proprietario, in seguito alla retrocessione, come "migliorie" del

fondo.

Se, di fatto, fino al momento dell'esproprio, non furono utilizzate

per scopi rurali, non di meno, come risulta sempre dall'ordinanza, non

ebbero alcuna diversa destinazione, e pertanto non acquistarono mai il

carattere di immobili urbani, com'è confermato dalla mancata

iscrizione nel catasto urbano.

D'altronde, se errore vi fosse stato nel comprendere quei manufatti

nel piano di esproprio o nella determinazione dei valori dei fondi

espropriati, il proprietario avrebbe potuto far ricorso alla

Commissione censuaria, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950,

n. 230.

Non può, pertanto, ritenersi esistente la dedotta illegittimità

del decreto di esproprio, giacché alla data del 15 novembre 1949, a

cui in base alla predetta legge deve aversi riguardo, i fabbricati in

questione non costituivano dei beni autonomi rispetto ai fondi

espropriati, e non si richiedeva quindi, secondo i criteri già da

questa Corte seguiti in precedenti decisioni, una specifica estimazione

di essi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 25 luglio 1950, n. 513 (riforma fondiaria), sollevata con

ordinanza 13 aprile 1965 della Corte di appello di Catanzaro, in

riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari