Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 9r.d. 1404/1934

usata come parametro

citata

  • art. 46r.d. 1404/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9,

secondo comma, del R.D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, e degli artt. 45 e

46 del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1962 dal Pretore di Avellino nel

procedimento penale a carico di Valentino Clelia ed altri, iscritta al

n. 193 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 323 del 29 dicembre 1962;

2) ordinanza emessa il 1 ottobre 1962 dal Pretore di Gallarate nel

procedimento penale a carico di Mastorgio Pietro ed altro, iscritta al

n. 199 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962;

3) ordinanza emessa l'11 dicembre 1962 dalla Corte di assise di

Milano nel procedimento penale a carico di Re Fraschini Enrico ed

altri, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963;

4) ordinanza emessa l'8 novembre 1962 dalla Corte di assise di

appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di Loi Paolo ed

altri, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1963 pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - I Pretori di Gallarate e di Avellino (ordinanze

rispettivamente del 1 e 30 ottobre 1962) e le Corti di assise di

Cagliari e di Milano (ordinanze rispettivamente dell'8 novembre e

dell'11 dicembre 1962), pronunciando nel corso di procedimenti penali

nei quali erano imputati maggiorenni e minorenni, sollevavano il dubbio

sulla legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D.

L. 20 luglio 1934, n. 1404, che esclude dalla competenza del Tribunale

per i minorenni i procedimenti per reati commessi dai minori degli anni

18 quando vi siano coimputati maggiori, a meno che il Procuratore

generale presso la Corte d'appello, con suo provvedimento

insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli

anni 18 si proceda separatamente.

Veniva rilevato che la determinazione del giudice competente deve

avvenire in forza della legge, senza dipendere da scelte affidate al

potere discrezionale di un organo giudiziario, come avviene in base

alla norma denunciata; in modo che questa contrastava con la norma

dell'art. 25 della Costituzione, secondo l'interpretazione che ad essa

aveva dato questa Corte con la sentenza 3 luglio 1962, n. 88.

Il Pretore di Gallarate osservava che l'illegittimità denunciata

non veniva meno sol perché, in definitiva, essendosi determinata la

competenza del giudice precostituito per i maggiori degli anni 18 nel

caso di coimputati minori, l'esercizio della facoltà concessa al

Procuratore generale presso la Corte d'appello comporta il ritorno del

minore al suo giudice naturale; il principio della rigorosa

predeterminazione della competenza rimane violato, avendo il

legislatore attribuito al giudice, competente per gli imputati

maggiori, poteri giurisdizionali anche per i coimputati minori.

La Corte di assise di Cagliari denunciava altresì l'illegittimità

costituzionale delle norme degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale,

sulla competenza per connessione.

2. - L'ordinanza del Pretore di Gallarate veniva notificata il 7

novembre 1962 al Pubblico Ministero, l'8 e il 26 novembre successivi

agli imputati, il 9 ottobre 1962 al Presidente del Consiglio dei

Ministri; comunicata il 4 ottobre 1962 ai Presidenti del Senato e della

Camera dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.

L'ordinanza del Pretore di Avellino veniva notificata al Presidente

del Consiglio dei Ministri il 12 novembre 1962, comunicata ai

Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati il 2 novembre 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29

dicembre 1962.

L'ordinanza della Corte di assise di Cagliari veniva notificata

agli imputati nei giorni 14, 18, 23 e 30 dicembre 1962, al Presidente

del Consiglio dei Ministri il 22 novembre 1962; comunicata ai

Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati il 17 novembre 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2

febbraio 1963.

L'ordinanza della Corte di assise di Milano veniva notificata al

Presidente del Consiglio dei Ministri il 19 dicembre 1962; comunicata

ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati rispettivamente il

14 e il 15 dicembre 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.

3. - Nel procedimento promosso dalla Corte di assise di Cagliari è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha rilevato

che:

a) nessuna motivazione della pretesa illegittimità costituzionale

degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale, è contenuta nell'ordinanza

che ha promosso il giudizio;

b) in sede istruttoria si era provveduto alla riunione dei vari

procedimenti per connessione, che la sentenza di rinvio a giudizio

qualifica soggettiva, e quindi si è fatta applicazione dell'art. 45,

n. 3, del Cod. proc. penale; se mai si ha, nella specie, un errore

commesso dal giudice penale nel raffigurare l'ipotesi come caso di

connessione, non una illegittimità costituzionale dell'art. 45 del

Cod. proc. penale;

c) nei casi di connessione di procedimenti non si è in presenza

di una deroga alla competenza, ma di un diverso criterio normativo per

la determinazione di questa: sussistendo le condizioni richieste dalla

legge, il procedimento principale attrae quello connesso perché il

giudice del primo è quello precostituito dalla legge ed egli non fa

che accertare la sussistenza dei requisiti obbiettivi della

connessione;

d) la regola per cui, nel caso di coimputati maggiori e minori, la

competenza è determinata secondo le regole ordinarie, attua la riserva

di legge diretta alla determinazione del giudice naturale; nella specie

il Procuratore generale presso la Corte d'appello non ha ritenuto di

disporre la separazione dei procedimenti e di nulla ha da lamentarsi il

minore;

e) la prima parte del secondo comma dell'art. 9 citato non

contrasta perciò con l'art. 25, primo comma, della Costituzione; la

legittimità costituzionale della seconda parte potrebbe essere presa

in considerazione solo nella ipotesi in cui della norma medesima si

fosse fatta specifica, positiva applicazione.

4. - All'udienza del 5 giugno 1963 l'avvocato dello Stato ha

sviluppato le deduzioni svolte nell'atto di intervento. Considerato in diritto :

1. - Tutti i procedimenti riguardano l'art. 9 del R.D. 20 luglio

1934, n. 1404; quello cui si riferisce l'ordinanza della Corte di

assise di Cagliari concerne pure gli artt. 45 e 46 del Cod. proc.

penale.

La Corte rileva che le questioni proposte hanno reciproche

attinenze; e perciò ritiene di dover pronunciare sulle medesime una

sola sentenza.

2. - È sprovvista di qualsiasi fondamento la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale.

Questi regolano la competenza per connessione; e, senza plausibile

motivo, viene sostenuto che, nelle ipotesi previste, la cognizione dei

reati resta sottratta al giudice naturale.

La connessione è un criterio fondamentale di attribuzione della

competenza, perché provvede alla esigenza di evitare che la cognizione

distinta di più processi produca incoerenze di decisioni o

incompletezze di esame.

Le norme denunciate fissano con precisa chiarezza, tanto i casi in

cui è imposto al giudice un processo simultaneo quanto gli effetti

della connessione processuale. In nessuno dei casi regolati è dato al

giudice un potere svincolato da limiti, e pertanto non si versa in quei

casi di determinazione di competenza affidata ad una scelta

insindacabile, ai quali si è riferita la Corte nella sentenza del 3

luglio 1962, n. 88, invocata dai Pretori di Avellino e di Gallarate, e

in quella successiva del 7 giugno 1963, n. 110.

3. - Parimenti infondato è il dubbio sulla legittimità

costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.

9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, per cui è esclusa la competenza

del Tribunale dei minorenni quando nel procedimento vi siano coimputati

maggiori dei diciotto anni.

È evidente in questa disposizione l'ispirazione alla necessità

del simultaneus processus per il motivo della connessione; onde valgono

anche in argomento le osservazioni prospettate con riferimento agli

artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale. Ad attrarre il minore nella

competenza del giudice precostituito per il maggiore degli anni

diciotto ha influito, secondo la ratio della norma, la considerazione

che la speciale composizione del Tribunale dei minorenni rende questo

meno idoneo a giudicare i coimputati maggiori; e questa Corte non può

sindacare siffatto apprezzamento.

Può però rilevare che, in virtù della seconda parte dello stesso

comma dell'articolo suddetto, è con provvedimento insindacabile che il

Procuratore generale presso la Corte di appello decide che si proceda

separatamente a carico del coimputato maggiore dei diciotto anni.

L'ipotesi configura allora una designazione del giudice competente

fatta dopo il sorgere della regiudicanda e contraddice perciò al

dettato dell'art. 25 della Costituzione. Questo contrasto non si

elimina osservando che il provvedimento del Procuratore generale, nella

sostanza, riporta il minore degli anni diciotto alla competenza del

Tribunale dei minorenni: il Procuratore generale non può creare le

ipotesi che permettono di ricollegare il processo a quel Tribunale e

comunque l'insindacabilità del suo provvedimento impedisce non solo di

conoscere quali siano le ragioni che impongono di escludere o di

mantenere ferma la competenza del Tribunale dei minorenni, ma anche di

controllare la congruità di quelle ragioni. Le quali potrebbero

essere contestate anche dall'imputato maggiore degli anni diciotto, per

l'interesse che egli può avere ad affermare o contestare la

connessione della sua posizione con quella del minore.

La Corte deve riconfermare il giudizio, altre volte espresso, per

cui risponde alla volontà della Costituzione che la legge enunci

preventivamente i fatti cui ritiene di dar efficacia determinatrice

della competenza di un giudice diverso da quello competente secondo le

regole generali, e che l'accertamento della sussistenza dei presupposti

legali non sia il frutto di una valutazione non suscettibile di

sindacato.

4. - La Corte giudica che il secondo comma del predetto art. 9 sia

scindibile nelle sue proposizioni, e pertanto che se ne possa

dichiarare la illegittimità limitatamente alla parte che riguarda il

cennato potere del Procuratore generale, salva la nuova disciplina

della materia nei sensi su esposti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti, per la decisione con unica sentenza,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 45 e 46 del Cod. proc. penale, in riferimento all'art. 25

della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, concernente l'istituzione

e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, nella parte in cui,

fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà

facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare,

con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono

coimputati maggiori e minori dei diciotto anni, si proceda

separatamente a carico dei primi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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