Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge

approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985

dal Consiglio Regionale della Lombardia, recante

"Rifinanziamento dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo

1980, n. 22" promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 26 novembre 1985,

depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed

iscritto al n. 45 del Registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il

Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio regionale della Regione Lombardia

approvava il 27 marzo 1985 e riapprovava il 29 ottobre 1985,

una legge recante disposizioni per il "Rifinanziamento

dell'art. 10 della 1. reg. 3 marzo 1980, n.22". Con ricorso

26 novembre 1985 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

promosso, in via principale, giudizio di legittimità

costituzionale di tale legge, deducendo la violazione

dell'art. 81, quarto comma, Cost.

Nel ricorso si premette che la 1. reg. 3 marzo 1980, n.

22 (Contributi straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord

Milano), all'art. 10 aveva stabilito che, al fine di

anticipare l'attuazione del piano di ristrutturazione e

risanamento delle ferrovie gestite dalla S.p.a. F.N.M.

approvato dal consiglio regionale il 6 marzo 1979,

attraverso un parziale rinnovo del materiale rotabile, la

regione avrebbe concesso alla società contributi, a titolo

di anticipazione di quanto dovutole in base alla legge 8

giugno 1978, n. 297, fino alla concorrenza di lire 12

miliardi.

Gli artt. 12 e 13 della L. reg. n. 22 del 1980 avevano

anche preveduto che la Società F.N.M., per ottenere

l'erogazione del contributo, dovesse surrogare la Regione in

tutti i diritti di credito vantati verso lo Stato ai sensi

del precedente articolo 10 e che, allorquando la Società,

dopo l'avvenuta surrogazione, avesse ottenuto dallo Stato in

tutto o in parte il pagamento per il rinnovo e

l'ammodernamento del materiale, il contributo regionale le

sarebbe stato revocato o ridotto in misura corrispondente e

le eventuali maggiori somme già versate avrebbero dovuto

essere rimborsate alla regione. L'art. 15, dettando la norma

finanziaria, al comma secondo, lett. B), aveva inserito

nello stato di previsione delle entrate la seguente

variazione: "nel titolo IV, categoria 3", "Entrate derivanti

da rimborsi di crediti" è istituito il capitolo 4.3.1012

"Recupero delle somme anticipate alla F.N.M. per interventi

di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297" e

con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di

lire 4.000 milioni.

Ciò premesso, nel ricorso si osserva che il disegno di

legge impugnato contiene disposizioni analoghe a quelle

degli artt. 12 e 13 della 1. reg. n. 22/80 disponendo (art.

1) che "per le finalità previste dall'art. 10 della l. reg.

n. 22 del 1980 ed al fine di consentire il completamento

della fornitura di materiale rotabile destinato alla

ristrutturazione e al risanamento delle ferrovie gestite

dalle Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. è autorizzata

per il 1985 la concessione di un contributo in capitale di

1. 6.000 milioni, a titolo di anticipazione, ad integrazione

degli interventi già disposti dal titolo III della citata

L. R. n. 22 del 1980 e la conseguente iscrizione di detto

importo negli stati di previsione delle entrate e delle

spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1985". La

copertura di tale spesa è stata effettuata prevedendo (art.

4) che la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del

capitolo 4.4.1012 "Recupero delle somme anticipate alle

F.N.M. per interventi di risanamento di cui alla legge 8

giugno 1978, n. 297" è incrementata di L. 6.000 milioni.

Secondo il Presidente del Consiglio il disegno di legge

impugnato viola l'art. 81 Cost. in quanto prevede che, per

far fronte alla spesa disposta dall'art. 1, siano destinate

somme previste come assegnabili dallo Stato alle F.N.M.,

mentre la Corte costituzionale, con la sent. n. 54 del 1983,

ha già ritenuto che coperture di spesa di tal genere non

soddisfano al precetto dell'art. 81, quarto comma.

Nel ricorso si sottolinea al riguardo che nel disegno di

legge, all'entrata sono imputate somme, di cui non è

normativamente previsto che debbano affluire alla Società

F.N.M. prima della fine dell'esercizio e la cui percezione

da parte della regione è pertanto collegata ad una

erogazione che prima della chiusura dell'esercizio può

mancare.

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituita fuori

termini la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata. Considerato in diritto

3. - Pregiudizialmente deve dichiararsi l'irricevibilità

dell'atto di costituzione della Regione Lombardia, avvenuta dopo il

decorso del termine perentorio previsto dagli artt. 34 e 25 della l.

11 marzo 1953, n. 87 e 23 delle norme integrative 16 marzo 1956.

4. - Il presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto, in via

principale, giudizio di legittimità costituzionale avverso la legge

approvata dal Consiglio regionale della Regione Lombardia il 27 marzo

1985, riapprovata il 29 ottobre 1985, recante disposizioni sul

"Rifinanziamento dell'art. 10 della l. reg. 3 marzo 1980, n. 22". Ha

dedotto la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., affermando

che nella legge impugnata non è prevista un'adeguata ed effettiva

copertura degli oneri finanziari ad essa conseguenti.

La questione è fondata.

5. - La legge impugnata, integrando gl'interventi già disposti

con la legge reg. 3 marzo 1980, n. 22 (recante "Contributi

straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord Milano") prevede (art. 1) - al

fine di consentire il completamento della fornitura di materiale

rotabile destinato alla ristrutturazione ed al risanamento delle

ferrovie gestite dalle Ferrovie Nord Milano - l'anticipazione di un

contributo di sei miliardi di lire, proseguendo l'intervento previsto

a tal fine dalla legge regionale n. 22 del 1980. Detto contributo è

destinato ad essere erogato, a domanda, previa "surrogazione" della

Regione da parte delle Ferrovie Nord Milano "in tutti i diritti della

stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti

dell'amministrazione dello Stato, nei limiti dell'ammontare del

contributo concesso" (art. 2). La copertura della spesa inerente alla

concessione del contributo è stata prevista (art. 4) iscrivendo in

bilancio, tra le entrate, l'introito di sei miliardi di lire, che

dovrebbe derivare dal rimborso delle somme anticipate, in conseguenza

della "surrogazione" della Regione nei crediti delle Ferrovie Nord

Milano verso lo Stato, per contributi dovuti ai sensi della l. 8

giugno 1978, n. 297.

Questa Corte ha già affermato il principio (Sent. 8 marzo 1983,

n. 54), secondo il quale la copertura finanziaria di leggi regionali,

che prevedono anticipazioni a privati di contributi a carico dello

Stato, previa cessione alla Regione del relativo credito, non può

essere correttamente disposta mediante la semplice previsione (tra le

entrate, dell'incasso, in un momento futuro ed incerto, delle

medesime somme) operata attraverso la cessione del credito verso lo

Stato. In tal modo, infatti, l'anticipazione viene a configurarsi

come una partita di giro, mentre essa implica un esborso effettivo.

Tale esborso si verifica con il realizzarsi dei presupposti che

l'autorizzano e si differenzia, dunque, strutturalmente e

funzionalmente dalla partita di giro. Ne deriva che, costituendo

l'anticipazione "un nuovo onere a carico del bilancio regionale", "la

relativa copertura va reperita, ai sensi dell'art. 81, quarto comma,

Cost., attraverso i mezzi consueti: cioè con quelle fonti di

finanziamento della spesa che consentono di non alterare nel corso

dell'esercizio i dati impostati nel bilancio di previsione" (Corte

cost. sent. 8 marzo 1983, n. 54, cit.).

Sulla base di tali principi, deve affermarsi l'inidoneità del

citato art. 4 della legge impugnata ad adempiere al precetto

dell'art. 81 Cost. Infatti, esso prevede la copertura degli oneri

finanziari, che la legge comporta, con il recupero delle somme

anticipate in seguito all'erogazione (e all'incasso) dei contributi

statali alle Ferrovie Nord Milano ai sensi della l. 8 giugno 1979, n,

297. In tal modo si fa riferimento ad un introito del tutto incerto

nell'an e nel quando, giacché,

secondo l'art. 12 della l. 3 marzo 1980, n. 22, l'anticipazione è

erogata senza che esista la certezza (oltre che la esigibilità)

del credito delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato. Infatti, detto

art. 12 - che disciplina le anticipazioni ex art. 10

della l. n. 22 del 1980, alle quali la legge impugnata si riferisce -

prevede l'erogazione delle anticipazioni, fra l'altro, a condizione

che le Ferrovie Nord Milano abbiano "esperito apposite gare, previo

avviso al pubblico, sulla base delle modalità e delle specifiche

tecniche che saranno approvate dalla giunta regionale" per l'acquisto

del materiale rotabile. Non si fa alcun riferimento al previo

positivo esperimento anche delle procedure amministrative necessarie,

affinché alle Ferrovie Nord Milano siano effettivamente concessi i

contributi previsti dalla l. 8 giugno 1978, n. 297, nei limiti degli

stanziamenti disponibili.

Ne deriva che alla spesa inerente all'attuazione delle previsioni

della legge impugnata è connessa una copertura finanziaria del tutto

aleatoria. Pertanto la normativa censurata deve essere dichiarata

costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Lombardia approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985

(recante disposizioni per il "Rifinanziamento dell'art. 10 della

legge regionale 3 marzo 1980, n. 22").

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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