Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,

cod. civ. promosso con ordinanza, emessa il 18 settembre 1979 dal

Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Calvi Corrado e

la s.p.a. Salvarani, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Provvedendo sulla domanda, diretta, con ricorso in data 19 luglio

1979, da Corrado Calvi a conseguire, tra l'altro, la condanna della

Salvarani s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato, al pagamento, a

suo favore, della complessiva somma di lire 76.548.847 (oltre

rivalutazione monetaria e interessi) per differenze retributive, a vari

titoli maturate, dal 21 maggio 1968 al 16 febbraio 1979, sulla base del

rapporto subordinato tra le parti svoltosi, e sulla eccezione di

maturatasi prescrizione quinquennale, a sensi dell'art. 2948, n. 4,

cod. civ., dei crediti fatti valere dall'attore per differenze

retributive, maturate prima del quinquennio antecedente alla formale

messa in mora, l'adito Pretore di Parma, in funzione di giudice del

lavoro, con ordinanza 18 settembre 1979, comunicata e notificata nei

modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16

gennaio 1980, e iscritta al n. 817 R.O. 1979, ha giudicato rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art.

2948, n. 4, cod. civ., in riferimento agli artt. 136, comma primo e 36

Cost., perché, successivamente alla pubblicazione della sentenza 10

giugno 1966, n. 63, consentirebbe che la prescrizione quinquennale del

diritto alla retribuzione decorra durante lo svolgimento di rapporti di

lavoro privati soggetti alla applicazione delle leggi 15 luglio 1966,

n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, malgrado il generale "stato di

soggezione" del lavoratore, consistente nel ragionevole timore di

ritorsione da parte del datore di lavoro, che, pur senza giungere al

licenziamento, può assumere le forme più disparate (ipotesi di metus

non prese in considerazione nella sentenza n. 63/1966).

Nessuna delle parti essendosi costituita né avendo spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, la decisione

dell'incidente, a sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, è stata fissata per la camera di consiglio del 13

novembre 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la

relazione. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore lamenta che la Corte, prendendo, con pronunce

successive alla sent. n. 63/1966, in considerazione le leggi n.

604/1966 e n. 300/1970 al fine di verificare la conformità ai dettami

costituzionali dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., non abbia tenuto nella

debita considerazione il dispositivo della sent. n. 63/1966, nel quale

è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 2948, n. 4 (e degli

artt. 2955 e 2956, n. 1) cod. civ., limitatamente alla parte in cui

consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra

durante il rapporto di lavoro, fosse oppur no l'inerzia del lavoratore

provocata dalla "situazione psicologica del lavoratore, che può essere

indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per

cui è portato a rinunciarvi per timore del licenziamento"; la mancata

inserzione, nel dispositivo, della frase della motivazione, or ora

riprodotta in virgolato, impedirebbe, dunque, alla Corte di prendere in

considerazione - si ripete - i due successivi corpi di norme.

Con la sent. n. 40/1979, la Corte ha precisato che il rapporto tra

la disciplina normativa, modificata da sentenza di accoglimento della

Corte medesima, e la disciplina successivamente adottata con legge o

atto avente forza di legge (a loro volta non sospettati

d'incostituzionalità) dà vita a vicende di parziale o totale

abrogazione tacita, competente a conoscere delle quali è il giudice

ordinario, non la Corte costituzionale per adire la quale sarebbe

d'uopo muovere dalla premessa, per la verità inconsistente, che la

sentenza di accoglimento della Corte attribuisca alla norma,

parzialmente annullata, autorità superiore al vigore proprio delle

leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge ordinaria. Tale

sentenza è più che sufficiente a negar fondamento alla denuncia, da

giudicarsi infondata e non manifestamente infondata sol perché si sono

assunti a parametri non gli artt. 3 e 36, ma l'art. 136.

2. - Inammissibile per irrilevanza è la seconda questione perché

il giudice a quo non ha speso la benché minima motivazione sulle

misure, diverse dal licenziamento, di cui il lavoratore sarebbe stato

vittima se avesse fatto valere i propri diritti, seppure non è lecito

osservare che soltanto il licenziamento priva il lavoratore del diritto

al salario, garantito dall'art. 36.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art.

2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento all'art. 136 Cost. con

l'ordinanza 18 settembre 1979 dal Pretore di Parma;

2. - Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di

legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento

all'art. 36 Cost. con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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