Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/1967 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162, recante "Norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione

all'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, promosso con ordinanza

emessa il 15 luglio 1966 dal Pretore di Latina nel procedimento penale

a carico di Manzo Francesco, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze

1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del

15 ottobre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Francesco Manzo, imputato del

reato di cui agli artt. 35, secondo comma, 102 e 108 del D.P.R. 12

febbraio 1965, n. 162, il Pretore di Latina, con ordinanza 15 luglio

1966, ritualmente notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento

e al Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966, riteneva non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

del suddetto decreto delegato in relazione agli artt. 73, terzo comma,

e 76 della Costituzione, nonché della legge delega 9 ottobre 1964, n.

991, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la legge delega, promulgata il 9 ottobre 1964

e pubblicata il 28 dello stesso mese, si dovrebbe considerare

pubblicata in ritardo con violazione del precetto contenuto nell'art.

73, comma terzo, della Costituzione, secondo il quale "le leggi sono

pubblicate subito dopo la promulgazione". E poiché la legge delega

fissa all'art. 1 il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore per

l'emanazione della legge delegata, è da ritenere che, per effetto del

ritardo arbitrariamente interposto nella pubblicazione della legge

delega, l'emanazione della legge delegata sarebbe al di là dei limiti

temporali stabiliti dalla legge di delegazione.

Inoltre, poiché a norma dell'art. 76 della Costituzione,

l'esercizio della funzione legislativa può essere dalle Camere

delegato al Governo "soltanto per tempo limitato", e poiché il

suddetto requisito di validità della legge di delegazione può

ritenersi sussistente solo in quanto, per la delimitazione del tempo di

esercizio della delega, si faccia riferimento a momenti e fatti non

suscettibili di risultare influenzati dalla facoltà del Governo, la

legge delega sarebbe altresì in contrasto sia con l'art. 73, comma

terzo, della Costituzione sia con le norme poste col R.D. 24 settembre

1931, n. 1256, per il fatto che il termine iniziale per l'esercizio del

potere legislativo delegato sia stato stabilito con riferimento alla

data di pubblicazione della legge delega.

Con memoria depositata il 4 novembre 1966 si è costituita

l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Con riguardo al primo profilo di illegittimità l'Avvocatura ha

richiamato la sentenza n. 163 del 19 dicembre 1963, con la quale questa

Corte dichiarò infondata la stessa questione, statuendo che si ha

valida prefissione del termine iniziale di esercizio del potere

delegato quando il dies quo sia fatto coincicidere, come nell'attuale

fattispecie, con la data di entrata in vigore della legge di

delegazione, sempre che in tali casi siasi adempiuto al precetto

dell'art. 73 della Costituzione in ordine alla pronta pubblicazione

della legge.

Quanto alla censura relativa all'arbitrario ritardo che sarebbe

stato frapposto alla pubblicazione della legge di delegazione,

l'Avvocatura ha eccepito che, attese le complesse operazioni di

pubblicazione delle leggi, non sarebbe arbitrario l'intervallo

intercorso tra la data di promulgazione (9 ottobre) e quella di

pubblicazione della legge delega (28 ottobre). E pertanto non

esisterebbe, nella specie, alcuna violazione delle invocate norme

costituzionali. Considerato in diritto :

L'ordinanza parte sostanzialmente dal principio enunciato da questa

Corte nella sentenza del 6 - 19 dicembre 1963, n. 163, secondo cui si

ha valida prefissione del termine iniziale di esercizio della

delegazione legislativa anche quando la data di decorrenza sia fatta

coincidere con quella dell'entrata in vigore della legge delega. Ma il

Pretore rileva che l'arbitrario ritardo nella pubblicazione della legge

delega - ritardo che si sarebbe verificato in violazione dell'art. 73

della Costituzione e delle norme poste con il R.D. 24 settembre 1931,

n. 1256, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi - avrebbe reso

possibile l'emanazione delle norme delegate al di là dei limiti

stabiliti dalla legge di delegazione.

Il rilievo non è fondato.

Vero è che nella predetta sentenza la Corte ha affermato che,

allorquando si adotti il criterio di far decorrere il termine dalla

data di entrata in vigore della legge delega, deve esigersi un rigoroso

adempimento dell'obbligo, imposto dall'art. 73 della Costituzione, di

procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge

medesima subito dopo che sia intervenuta la promulgazione.

Ma è chiaro che deve trattarsi di un ritardo arbitrario; un

ritardo, cioè, che abbia per effetto l'emanazione del decreto

legislativo al di là dei limiti di tempo stabiliti dalla legge

delegante.

Ora, nella specie, è da escludere che ci sia stato un ritardo tra

la promulgazione (9 ottobre) e la pubblicazione (28 ottobre) della

legge delega; comunque, anche se si potesse ritenere che la

pubblicazione dopo una ventina di giorni non corrisponda rigorosamente

alla norma contenuta nell'art. 73, terzo comma, della Costituzione (il

testo unico delle norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi

è fuori causa in questa sede), è certo che nel caso attuale non può

parlarsi di ritardo arbitrario agli effetti dell'osservanza dei termini

a norma dell'art. 76 della Costituzione.

L'adempimento del precetto contenuto nell'art. 73 non è qui

prospettabile sotto l'angolo visuale della legittimità del

conferimento della delega, in quanto la legge di delegazione sia stata

pubblicata in ritardo, bensì sotto quello della legittimità del

decreto legislativo, in quanto emanato oltre il termine. Ma, a questi

effetti, non basta che esista un qualsiasi ritardo nella pubblicazione:

occorre che il ritardo sia arbitrario, che, cioè, sia tale da indicare

uno spostamento dell'inizio del termine di esercizio della delega.

Ora, nella specie, mentre nulla fa ritenere che l'intervallo tra la

data di promulgazione e quella di pubblicazione della legge delega sia

stato preordinato all'effetto di eludere il termine fissato per

l'esercizio della delega, non può dirsi che l'intervallo sia stato

tanto lungo da costituire, anche senza ed oltre l'intenzione degli

organi governativi, causa di prolungamento del termine stesso,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini ed aceti, in relazione all'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n.

991, ed in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari