Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1957

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella Cancelleria della

Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 46 del Registro

ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

provvedimento dell'Assessore per le Finanze della Regione siciliana in

data 26 luglio 1955, n. 62296, che accoglie il ricorso di Salvatore

Liberato nell'interesse proprio e del padre Giuseppe in materia di

tassa di registro.

Udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1956 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avv. Pietro Virga per

la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel febbraio 1955 Salvatore Liberato, nell'interesse proprio e del

padre Giuseppe, presentò istanza per revisione dell'accertamento di

valore agli effetti della tassa di registro compiuto dall'Ufficio di

Cefalù, accertamento rimasto definitivo per la mancata opposizione nei

termini prescritti.

L'Assessore per le finanze della Regione siciliana, richiamando

l'ultimo comma dell'art. 34 della legge del registro 30 dicembre 1923,

n. 3269, in accoglimento della detta istanza, ridusse il valore

accertato con provvedimento 26 luglio 1955, n. 62296.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso 20 marzo 1956,

notificato il giorno stesso al Presidente della Regione e depositato il

giorno successivo nella cancelleria di questa Corte costituzionale, ha

elevato conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana

in ordine al ricordato provvedimento dell'Assessore, che costituirebbe

invasione da parte della Regione della sfera di competenza assegnata

dalla Costituzione allo Stato con violazione degli artt. 14, 15, 17 e

20 dello Statuto siciliano nonché degli articoli 23 e 119 della

Costituzione in relazione all'art. 36 dello Statuto medesimo.

L'Avvocatura dello Stato deduce:

a) che gli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto non prevedono

attribuzione alla Regione di potestà legislativa né primaria né

concorrente in materia tributaria, onde ai sensi della prima parte del

primo comma dell'art. 20 non può riconoscersi alla Regione potestà

amministrativa propria in materia, poiché tale potestà è attribuita

solo nelle materie tassativamente indicate nei richiamati artt. 14, 15

e 17;

b) che neppure l'art. 36 dello Statuto attribuisce direttamente

alla Regione potestà legislativa tributaria, in quanto ciò sarebbe

in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna

prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

dello Stato, e con l'art. 119, secondo il quale alle Regioni sono

attribuiti con legge dello Stato tributi propri e quote di tributi

erariali;

c) che non può la Regione esercitare potestà amministrativa in

contrasto con le leggi dello Stato, che vietano in materia di tassa di

registro la riforma di atti di accertamento divenuti inoppugnabili per

mancata tempestiva opposizione;

d) che, infine, non può riconoscersi alla Regione potestà

amministrativa ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art.

20 dello Statuto, poiché tale potestà potrebbe essere esercitata solo

nell'ambito e con l'osservanza delle leggi dello Stato e solo secondo

le direttive del Governo che in materia tributaria non sono state

impartite; che trattasi, comunque, di norma ad efficacia differita che

non può, almeno per ora, trovare applicazione.

Concludendo, l'Avvocatura dello Stato chiede che la Corte voglia

dichiarare che per la Regione siciliana ogni attribuzione in materia di

tributi erariali spetta allo Stato e che ad esso spetta la decisione di

ricorsi in materia di tassa di registro e voglia in conseguenza

annullare l'atto dell'Assessore regionale.

Il Presidente della Regione, rappresentato e difeso dagli avvocati

Pietro Bodda, Giuseppe Chiarelli, Pietro Virga e Giuseppe Guarino, si

è costituito in giudizio depositando deduzioni il 9 aprile 1956.

La difesa della Regione eccepisce, in via pregiudiziale, che il

ricorso deve ritenersi irricevibile in quanto non risulta notificato in

termini al soggetto direttamente interessato nell'atto medesimo.

Eccepisce di poi l'inammissibilità del ricorso rilevando:

a) che in esso, movendo dalla considerazione che l'atto di cui

trattasi sarebbe stato compiuto dall'autorità regionale in

applicazione di una legge statale ma non secondo direttive del Governo

dello Stato, si adombra un vizio dell'atto che costituirebbe violazione

di legge e non incompetenza e sarebbe quindi estraneo al presupposto di

un conflitto di attribuzione.

b) che nel ricorso si enuncia la tesi che l'attività

amministrativa prevista dalla seconda parte del comma primo dell'art.

20 dello Statuto avrebbe natura di attività statale delegata; ma,

seguendo tale tesi, verrebbe ugualmente meno il presupposto di un

conflitto di attribuzione che non può configurarsi tra due organi di

natura parimenti statale;

c) che nel ricorso stesso viene posta in rilievo una violazione

della legge statale sulla tassa di registro, ma per tal via parimenti

si perverrebbe a denunciare un vizio di violazione di legge in senso

stretto e non un conflitto di attribuzione.

La difesa assume inoltre che alla Regione siciliana, in base

all'art. 36 dello Statuto, compete in materia tributaria potestà

legislativa primaria ed esclusiva, che può essere esercitata non solo

in ordine a tributi di nuova istituzione ma anche a quelli preesistenti

e che trova limiti solo nel secondo comma del citato art. 36 (imposte

di produzione, entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto). Da tale

piena potestà discende quella amministrativa, che, strettamente

correlativa a quella legislativa (articoli 118 della Costituzione e 20

dello Statuto siciliano), spetterebbe alla Regione anche se - ammesso e

non concesso - la potestà legislativa in materia fosse solo

concorrente e secondaria; ciò discenderebbe sia dal principio della

autonomia e dal disposto dell'art. 118 della Costituzione, sia dalla

considerazione che una potestà legislativa complementare dovrebbe

essere ricondotta alla lettera i, dell'art. 17 dello Statuto e

troverebbe quindi un nesso anche formale con il disposto dell'art. 20.

Né si potrebbe, infine, ritenere che la potestà amministrativa

della Regione per l'applicazione delle leggi statali sia sospesa in

attesa di apposite e specifiche direttive da parte del Governo, perché

esse, anche nell'ipotesi di mancata espressa formulazione, debbono

rinvenirsi sia pure implicitamente nella legislazione vigente.

Concludendo, la difesa chiede che la Corte voglia dichiarare

inammissibile il ricorso e comunque respingerlo, dichiarando la

competenza in materia della Regione.

L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata il 5

ottobre 1956, confuta anzitutto l'eccezione pregiudiziale sollevata

dalla Regione e interpretata come omessa notificazione al soggetto

privato interessato all'atto, osservando sostanzialmente che nei

giudizi del genere non vi è ingresso per le parti private poiché la

legge determina esattamente i soggetti legittimati ad agire e resistere

e cioè quelli che hanno posizione costituzionale rispetto alla

controversia.

Per quanto riguarda le questioni generali di merito circa le

potestà legislativa e amministrativa della Regione siciliana in

materia tributaria, l'Avvocatura si richiama alle argomentazioni svolte

in occasione di altro ricorso in materia tributaria già discusso

dinanzi a questa Corte nell'udienza del 17 ottobre 1956. Ribadisce il

concetto che, qualunque soluzione venga data alle questioni di cui

sopra, è inammissibile che organi regionali decidano ricorsi avverso

atti degli Intendenti di finanza, tanto meno riformando atti di

accertamento divenuti inoppugnabili per mancata tempestiva opposizione

o invadendo il settore del contenzioso tributario.

Insiste pertanto nelle conclusioni e richieste enunciate nel

ricorso.

Con memoria depositata il 18 ottobre 1956 la difesa della Regione

precisa l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità, riferendola alla

mancata tempestiva notificazione del ricorso all'autorità che ha

direttamente emanato il provvedimento, e cioè all'Assessore regionale,

e svolge quanto già enunciato nelle prime deduzioni. Ne riassume i

punti essenziali, ponendo in evidenza il concetto che è a fondamento

della propria tesi: l'art. 36 dello Statuto, a differenza del regime in

materia delle altre Regioni attua un sistema di separazione attribuendo

allo Stato la disciplina esclusiva di alcune imposte e attribuendo alla

Regione quella esclusiva delle altre imposte. E da tale potestà

legislativa discende, come connessa, la potestà amministrativa.

A sua volta insiste nelle conclusioni e richieste di cui alle prime

deduzioni.

Alla pubblica udienza il sostituto avvocato generale dello Stato e

la difesa della Regione, richiamandosi alle deduzioni scritte,

confermano le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Nel presente giudizio sono state sollevate dalla difesa della

Regione siciliana eccezioni pregiudiziali di irricevibilità e di

inammissibilità del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri: di irricevibilità, per quanto si riferisce alla omessa

notificazione del ricorso all'Assessore per le finanze della Regione;

di inammissibilità, sotto il triplice profilo precisato in narrativa

(eccezioni queste che in sostanza si presenterebbero più propriamente

come argomenti di merito).

L'eccezione di irricevibilità nel senso indicato e le prime due

eccezioni di inammissibilità per le quali mancherebbe il presupposto

di un conflitto di attribuzione, poiché nel ricorso si adombrerebbero

vizi del provvedimento consistenti in violazione di legge in senso

stretto - in quanto emesso non secondo direttive del Governo o in

quanto emesso nell'esercizio di attività statale delegata -, sono

state già sollevate negli stessi termini nel giudizio per la

risoluzione di conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Regione

siciliana deciso con sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957.

La Corte respinge tali eccezioni richiamandosi ai motivi enunciati

in quella sede e che qui conferma.

La difesa della Regione ha sollevato una terza eccezione di

inammissibilità con formulazione che è particolare al presente

giudizio, ma che può in sostanza riportarsi alle formulazioni di cui

sopra: poiché nel ricorso si fa riferimento a violazione di legge

statale sulla tassa di registro, anche per tale via, secondo la difesa,

si perverrebbe a denunciare un vizio di violazione di legge in senso

stretto e non un conflitto di attribuzione.

La Corte respinge anche l'eccezione in tal modo enunciata, in

quanto l'accenno fatto nel ricorso ad eventuale violazione della legge

sulla tassa di registro non sposta l'oggetto del ricorso in

discussione, con il quale viene dedotta la mancanza di ogni potere da

parte dell'Assessore regionale a comunque emanare provvedimenti in

materia.

2. - Per quanto ha tratto alle questioni di carattere generale

relative alla competenza legislativa e amministrativa della Regione in

materia tributaria, anch'esse proposte sotto gli stessi aspetti nel

ricordato giudizio, la Corte parimenti si riporta alla citata sentenza

del 17 gennaio 1957, facendo espresso riferimento ai motivi che la

sorreggono, ivi ampiamente denunciati e svolti.

3. - Resta quindi da risolvere la specifica questione che forma

oggetto di merito del ricorso in esame.

Si tratta di stabilire se l'Assessore per le finanze della Regione

aveva o meno competenza a provvedere su una istanza diretta ad ottenere

la revisione di un accertamento di valore compiuto dall'Ufficio del

registro di Cefalù agli effetti appunto della tassa di registro. Nel

ricorso si deduce che all'Assessore regionale non può riconoscersi

alcun potere al riguardo.

Per decidere la prospettata questione, la Corte deve richiamare i

principi generali fissati con la ricordata sua sentenza in ordine alla

competenza legislativa e amministrativa della Regione in materia

tributaria e farne applicazione al caso in esame.

In quella sentenza si afferma che il generico riconoscimento alla

Regione di potestà legislativa e amministrativa non comporta anche il

trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici statali. La

Regione, nonostante l'autonomia che le è stata attribuita, resta pur

sempre inquadrata nell'unità dello Stato come dispone l'art. 1 dello

Statuto siciliano; onde non è ammissibile che essa venga a sostituire

lo Stato nelle funzioni e negli organi senza che siano intervenute

particolari norme legislative dirette ad attuare tale passaggio. In

coerenza a tali criteri è infatti intervenuto il decreto legislativo

del Presidente della Repubblica 12 aprile 1948, n. 507, che ha

stabilito una disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo

Stato e la Regione siciliana; sono intervenute varie leggi statali, che

hanno conferito agli organi regionali attribuzioni già di competenza

di organi statali.

Il rapporto di imposta si svolge attraverso anche le fasi di

accertamento e di riscossione, che sono concettualmente distinte pur se

sincrone in alcuni casi: la seconda riguarda essenzialmente il

materiale adempimento dell'obbligazione tributaria, mentre la prima

consiste negli atti necessari per la determinazione e la valutazione

dei presupposti e dei vari elementi del debito di imposta e involge non

solo apprezzamenti ma anche questioni giuridiche spesso delicate

relative alla natura del tributo, all'applicazione dell'aliquota, alla

posizione personale del contribuente.

Non vi è dubbio che il provvedimento dell'Assessore per le

finanze, con il quale è stato ridotto il valore accertato agli effetti

della tassa di registro, incide tipicamente sulla fase di accertamento.

Ora per quanto concerne tale fase - a differenza di quanto riguarda

quella di riscossione - non sono intervenute disposizioni legislative

che abbiano attuato e disciplinato il passaggio alla Regione di

funzioni e di organi statali.

In base quindi alle premesse considerazioni e applicando al caso in

esame i principi sopra richiamati, il provvedimento 26 luglio 1955, n.

62296, emesso in tale materia dall'Assessore regionale si appalesa

costituzionalmente illegittimo. E pertanto il provvedimento stesso,

avendo invaso la sfera di competenza riservata allo Stato, deve essere

annullato ai sensi degli articoli 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n.

87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul confitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione

siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con

ricorso 20 marzo 1956, in relazione al provvedimento dell'Assessore

regionale per le finanze 26 luglio 1955, n. 62296, con il quale è

stata accolta un'istanza intesa ad ottenere revisione di accertamento

di valore in materia di tassa di registro:

respinge le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità

proposte dalla difesa della Regione;

dichiara la competenza dello Stato per l'esercizio della facoltà

di revisione di accertamento di valore agli effetti della tassa di

registro e

annulla il provvedimento dell'Assessore per le finanze della

Regione siciliana 26 luglio 1955, n. 62296, su indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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