Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1956

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/1956 · relatore Mario Bracci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 45d.P.R. 574/1951

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3 del

D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, promosso dal Presidente della Giunta

regionale Trentino-Alto Adige con ricorso 18 febbraio 1956, in ordine a

deliberazione 31 gennaio 1956 del Consiglio regionale, notificato al

Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 1956, depositato

nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 febbraio 1956 e

iscritto al n. 11 del Registro dei ricorsi 1956:

Udita alla pubblica udienza del 23 maggio 1956 la relazione del

Giudice Mario Bracci;

Uditi gli avv. Giorgio Balladore Pallieri per la ricorrente Regione

e il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini.

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18

febbraio 1956 e depositato il 26 febbraio 1956, il Presidente della

Regione Trentino-Alto Adige, agendo in esecuzione della deliberazione

31 gennaio 1956 del Consiglio regionale, ha chiesto che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 45 del D.P.R. 30

giugno 1951 n. 574 per violazione dell'art. 58 dello Statuto speciale

per la Regione Trentino-Alto Adige, emanato con legge cost. 26 febbraio

1948, n. 5.

La censura d'illegittimità costituzionale, sollevata dal ricorso

della Regione, è la seguente.

Gli edifici che appartenevano allo Stato nel territorio della

Regione, sia quale patrimonio indisponibile perché destinati ad uffici

tavolari, sia quale patrimonio disponibile sono passati in proprietà

della Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 58 dello Statuto.

Perciò la norma impugnata che stabilisce che "per gli uffici tavolari,

aventi sede in edifici di proprietà demaniale, la Regione subentra ai

Comuni nei contratti vigenti fra questi e lo Stato per la parte

relativa agli uffici medesimi" sarebbe costituzionalmente illegittima

in quanto gli "edifici di proprietà demaniale" che possono essere

oggetto di "contratti" fra lo Stato e i Comuni sono evidentemente gli

edifici del patrimonio indisponibile dello Stato che ai sensi dell'art.

58 dello Statuto sono già passati in proprietà della Regione: è

ovvio che la Regione non può essere obbligata a subentrare ai Comuni

nei contratti che hanno per oggetto beni di proprietà regionale.

L'Avvocatura dello Stato con deduzioni depositate il 9 marzo 1956

nell'interesse del Presidente del Consiglio, ha eccepito che il comma 3

dell'art. 45 del detto D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 si riferisce ai

beni di demanio statale in senso proprio, cioè agli edifici che sono

sedi di uffici tavolari, ma che fanno parte del demanio artistico,

storico ed archeologico dello Stato (Bressanone-Chiusa di Bressanone) e

che non sono stati trasferiti alla Regione perché non sono compresi

nell'elenco dell'art. 57 dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige.

La parola "contratti" usata dalla norma d'attuazione impugnata è

un termine giuridicamente improprio riferito ai rapporti che hanno per

oggetto questi beni demaniali, ma, secondo la difesa dello Stato

l'improprietà terminologica è priva di rilevanza giuridica ai fini

della legittimità costituzionale della norma così interpretata.

All'udienza di trattazione la difesa della Regione e quella dello

Stato hanno illustrato oralmente le rispettive tesi.Considerato, in diritto:

L'interpretazione del 3 comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 giugno

1951 n. 574, proposta dalla difesa dello Stato, merita d'essere

accolta.

Si osserva anzitutto che "proprietà demaniale" si riferisce,

giuridicamente, ai beni che appartengono allo Stato e che fanno parte

del demanio pubblico. E poiché gli immobili riconosciuti d'interesse

storico, archeologico e artistico fanno parte di questo demanio ai

sensi dell'art. 822 Cod. civ., è ragionevole ritenere che gli edifici

di proprietà demaniale che sono sedi di uffici tavolari, ai quali si

riferisce la norma impugnata, siano soltanto quelli che hanno questa

natura e che nel Trentino-Alto Adige effettivamente esistono, secondo

quanto è stato documentato dalla difesa dello Stato e non smentito

dalla Regione.

A questa interpretazione non può essere di serio ostacolo la

disciplina della norma impugnata che considera la sostituzione della

Regione ai Comuni nei "contratti" vigenti fra questi e lo Stato.

È pacifico che i beni di demanio pubblico non possono essere

oggetto di contratti di diritto privato, ma quando, come nel caso, si

tratti di rapporti fra soggetti di diritto pubblico per fini di

interesse pubblico, è comunemente ammessa la possibilità di atti

bilaterali ed è più ragionevole ritenere che a questi atti abbia

voluto riferirsi il legislatore col termine "contratti" sia pure

improprio, anziché dare tale importanza al significato giuridico che

questa parola ha nel diritto privato da doversi leggere "patrimonio

indisponibile" là dove è scritto "proprietà demaniale".

Del resto gli edifici d'interesse artistico o storico di proprietà

dello Stato sono entrati a fare parte del demanio pubblico soltanto di

recente (legge 1 giugno 1939, n. 1089 e Cod. civ. del 1942). È quindi

possibile che siano tuttora osservati, sia pure di fatto, negozi che

furono posti in essere quali contratti di diritto privato quando gli

edifici appartenevano allo Stato e i Comuni dovevano provvedere alle

spese necessarie per i locali ad uso dei servizi giudiziari e degli

Uffici tavolari e che lo Stato non abbia provveduto a mutare né il

nome, né la sostanza di questi atti, secondo la mutata natura

giuridica dei propri edifici. Ciò spiega, anche storicamente, la

improprietà terminologica del legislatore in sede di norme

d'attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Ritiene pertanto la Corte che il comma 3 dell'art. 45 del D.P.R. 30

giugno 1951 n. 574 si riferisca soltanto agli edifici d'interesse

storico e artistico, appartenenti allo Stato e che fanno parte del

demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Cod. civ.

Da ciò deriva che non può riconoscersi giuridicamente fondata

l'impugnazione della Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge il ricorso 18 febbraio 1956 presentato dal Presidente

della Giunta regionale Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del 3 comma dell'art. 45 del D.P.R. 30

giugno 1951 n. 574 contenente norme d'attuazione dello Statuto speciale

Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il giorno 21 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - BIAGIO

PETROCELLI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

ECLI:IT:COST:1956:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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