Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis, quarto

e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un

consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del

porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, quarto e quinto

comma, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito, con

modificazioni, in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; dell'art. 7, sesto e

settimo comma, del r.d. 16 gennaio 1936, n. 801 (Testo unico delle

disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio

autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di

Genova), e dell'art. 1317 del codice della navigazione; giudizio

promosso con ordinanza emessa il 6 settembre 1971 dal presidente del

consorzio autonomo del porto di Genova nel procedimento civile vertente

tra la società cooperativa Santa Barbara e la società Ralfmare ed

altri, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Visto l'atto di costituzione della società Ralfmare;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore

Giuseppe VERZÌ;

udito l'avv. Antonio Ribon, per la società Ralfmare.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La società cooperativa Santa Barbara ha citato in giudizio

l'agenzia marittima Ralfmare avanti il presidente del consorzio

autonomo del porto di Genova - giudice competente per materia, ai sensi

dell'art. 7 del t.u. 16 gennaio 1936, n. 801 - chiedendo la condanna

della convenuta al pagamento della somma di lire 210.000, quale

corrispettivo dei servizi di sorveglianza antincendio prestati sulla

motonave Rosaldo, affidata alla raccomandazione della Ralfmare.

La Ralfmare ha eccepito, fra l'altro, la illegittimità

costituzionale degli artt. 1266 e 1317 del codice della navigazione, e

dell'art. 7 del t.u. approvato con r.d.19 gennaio 1936, n. 801, in

riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, comma secondo, della

Costituzione, sostenendo che il presidente del consorzio autonomo del

porto di Genova, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

attribuitegli dalle citate norme, non offre i requisiti all'uopo

richiesti dalla Costituzione anche per i giudici speciali, e più volte

specificati dalla giurisprudenza costituzionale. E cioè:

l'indipendenza, la garanzia di inamovibilità, la immunità da vincoli

che comportino la sua soggezione formale e sostanziale ad altri organi,

la possibilità di sottrarsi alle risultanze degli atti provenienti

dall'Amministrazione dello Stato nonché, nei casi di incompatibilità,

di astenersi dal decidere e correlativamente, di essere ricusato.

Con ordinanza del 6 settembre 1971, il presidente del consorzio

suindicato ha ritenuto infondati quasi tutti i profili, prospettati

dalla società Ralfmare, ad eccezione della carenza di imparzialità

nei casi in cui egli sia chiamato, quale giudice, da una delle parti a

riconoscere la denunziata illegittimità di provvedimenti

amministrativi adottati dall'ente del quale è capo. E sotto questo

limitato aspetto ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale e ha accolto l'eccezione della Ralfmare.

L'ordinanza preliminarmente precisa che l'art. 1266 del codice

della navigazione non può essere investito della censura di

illegittimità, limitandosi a far salve, genericamente, le disposizioni

relative alla costituzione ed all'ordinamento del consorzio autonomo

del porto di Genova, senza disciplinare direttamente la giurisdizione

del presidente; va invece sollevata la questione dell'art. 7, sesto e

settimo comma, del t.u. n. 801 del 1936 e di quelle altre disposizioni

originarie che contemplano l'esercizio delle funzioni giurisdizionali

del presidente del consorzio, cioè l'art. 6 bis, quarto e quinto

comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art. 1317 del codice

della navigazione, che ha modificato il detto art. 6 bis. Osserva

quindi l'ordinanza che è pur vero che il presidente, in linea di

massima, si limita a provvedere alla esecuzione, con propri decreti,

delle deliberazioni prese dagli organi collegiali dell'ente (assemblea

e comitato); ed è vero che, le funzioni giurisdizionali gli sono

attribuite dalla legge non come organo dell'amministrazione

consorziale, ma come ufficiale di Governo e cioè come organo

giurisdizionale dello Stato; ma resta pur tuttavia il fatto che i

provvedimenti stessi sono, almeno formalmente, atti del presidente, e

sotto questo profilo l'eccezione di incostituzionalità, sollevata

dalla Ralfmare, non appare manifestamente infondata, considerato anche

che, nei giudizi avanti il presidente del consorzio non ricorrono i

rimedi dell'astensione e della ricusazione.

Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la società

Ralfmare, la cui difesa insiste sugli altri profili di illegittimità,

prospettati nel giudizio di merito e non accolti dalla ordinanza. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, il presidente del consorzio

autonomo del porto di Genova non darebbe sufficienti garanzie di

imparzialità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, "nei casi

in cui sia chiamato a riconoscere la presunta illegittimità di

provvedimenti adottati dall'ente di cui è a capo". E sono stati

pertanto denunziati l'art. 7, sesto e settimo comma, del t.u. delle

disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio

autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di

Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; l'art. 6 bis,

quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art.

1317 del codice della navigazione, i quali sarebbero in contrasto con

gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione

che prescrivono che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", e

che "la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni

speciali".

L'ordinanza spiega che nella generalità dei procedimenti di sua

competenza il presidente del consorzio offre la garanzia di

indipendenza, ma può verificarsi che nei casi, "come è avvenuto nel

giudizio in corso nel quale viene contestata la legittimità di un

provvedimento emesso dallo stesso presidente", tale garanzia venga a

mancare.

2. - La questione, nei limiti della prospettazione effettuata

dall'ordinanza, è fondata.

Il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del

retto esercizio della funzione giurisdizionale è quello della

indipendenza del giudice, la cui attività deve essere immune da

vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale

ad altri organi, e deve altresì essere libera da prevenzioni, timori,

influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da

quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il

principio della indipendenza è presupposto di quello della

imparzialità. Orbene il presidente del consorzio autonomo del porto di

Genova, che ha adottato o concorso ad adottare un provvedimento in sede

amministrativa ritenendolo implicitamente regolare e legittimo, può

trovarsi sostanzialmente vincolato dalle risultanze degli atti

dell'ufficio di cui è capo, e non può quindi dare la necessaria

garanzia di indipendenza ed imparzialità. Egli non può essere

considerato super partes quando appare portatore di uno degli interessi

in conflitto dal momento che la censura investe proprio il

provvedimento da lui emesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi sesto e

settimo, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la

costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e

per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio

1936, n. 801; dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12

febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per

l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova),

introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, del r.d.l. 28

dicembre 1924, n. 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22

dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione,

nella parte in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo

del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti

amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a

capo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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