Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1969

Altra decisione · depositata il 11/07/1969 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17

successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1968, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a

seguito delle deliberazioni dell'Ente per lo sviluppo agricolo della

Sicilia (E.S.A.) 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3

aprile 1968, n. 141, relative ai regolamenti per il personale

impiegatizio e per il personale operaio.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Giuseppe

Guarino, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In seguito a segnalazione del Consigliere della Corte dei

conti delegato con funzioni di controllo presso l'E.S.A. (Ente di

sviluppo agricolo per la Sicilia) contenuta nella lettera 2 maggio

1968, n. 479, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso

notificato il 5 giugno 1968 e depositato il 17 successivo, sollevava

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, in

relazione alle deliberazioni, del Consiglio di amministrazione

dell'E.S.A., 9 agosto 1967, n. 919 10 agosto 1967, n. 920 (di

approvazione, rispettivamente, del regolamento per il personale

impiegatizio e del regolamento per il personale operaio) e 3 aprile

1968, n. 141 (con la quale lo stesso Consiglio di amministrazione ha

ritenuto di dover prendere atto dell'esecutività di detti regolamenti,

anche in mancanza dell'approvazione da parte dell'Assessorato per la

agricoltura), nonché in relazione agli atti successivi ed, in

particolare, al comportamento di detto Assessorato, in ordine

all'approvazione delle deliberazioni stesse.

A sostegno del gravame si deduceva, sostanzialmente, che, essendo

l'E.S.A. un Ente al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a

carattere continuativo, i regolamenti organici, concernenti la

disciplina giuridica ed economica del personale, ai sensi degli artt.10

e l l del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, debbono essere approvati di

concerto con il Ministro per il tesoro.

Poiché tale concerto non vi è stato e, d'altra parte, la Regione

ha bensì competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e

foreste, ma non anche in materia di tesoro, nella quale non ha neppure

competenza concorrente, con i provvedimenti sopra indicati si sarebbe

verificata una invasione della sfera di competenza dello Stato, con

violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale della Regione

siciliana e delle relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 7

maggio 1948, n. 789, in relazione agli artt. 10 e 11 del citato

decreto legislativo n. 778 del 1947.

In considerazione, poi, delle gravi conseguenze giuridiche ed

economiche ai danni della Regione e dello Stato, che sarebbero potute

derivare dall'applicazione, già in corso, delle deliberazioni

denunziate, se ne chiedeva la sospensione dell'esecuzione, ai sensi

dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Si costituiva come parte resistente la Regione siciliana, il cui

patrocinio, con memoria depositata il 25 giugno 1968, deduceva:

1 ) l'inammissibilità del ricorso in quanto avente per oggetto

deliberazioni di un Ente diverso dalla Regione;

2 ) l'intempestività del ricorso stesso, in quanto la conoscenza

delle deliberazioni, in ordine alle quali è stato sollevato il

conflitto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve

ritenere avvenuta, fin da quando le deliberazioni stesse vennero

adottate, attraverso il magistrato della Corte dei conti, che assiste

alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente, il quale è

tenuto a riferire ogni accertata irregolarità nella gestione del

medesimo al Ministro competente ed è inquadrato organicamente

nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3 ) l'infondatezza nel merito, in quanto la materia dei controlli

sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente è ormai

disciplinata dall'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21,

che ha abrogato ogni norma anteriore in contrasto e, in particolare,

l'art. 10 del decreto legislativo n. 778 del 1947.

Né potrebbe sollevarsi questione di incostituzionalità di tale

norma, in quanto la Regione ha competenza esclusiva in materia di enti

regionali e può, quindi, disciplinarne il funzionamento nel modo

ritenuto più opportuno, senza essere vincolata alle precedenti

determinazioni della legislazione ordinaria dello Stato.

Comunque, non ricorrerebbero le condizioni per l'applicazione, nei

confronti dell'E.S.A., dell'art. 10 del decreto legislativo n. 778 del

1947;

4 ) l'inaccoglibilità della domanda di sospensione, perché i

prospettati effetti dannosi deriverebbero tutti ed esclusivamente dalle

deliberazioni dell'E.S.A., ente pubblico distinto dalla Regione, i cui

atti non possono formare oggetto di conflitto costituzionale di

attribuzione.

2. - Questa Corte, con ordinanza 2 luglio 1968, n. 82, accoglieva

la domanda di sospensione. Dopo di che la questione tornava alla

cognizione della Corte.

In questa nuova fase del giudizio, tanto l'Avvocatura generale

dello Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, quanto il patrocinio della Regione siciliana, nell'interesse

della medesima, in data 10 ottobre 1968 depositavano memorie a sostegno

delle rispettive tesi.

Nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, con richiami alla

sentenza di questa Corte n. 105 del 16 luglio 1968, pronunziata su

analogo, ma non identico conflitto di attribuzione, sollevato in

relazione alla deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054, dell'E.R.A.S.

(emanata cioè prima che tale Ente venisse trasformato in E.S.A.) si

deduceva, in sostanza, quanto segue:

1 ) Si confutava la eccezione di inammissibilità del ricorso, in

quanto proposto avverso un atto di Ente diverso dalla Regione,

opponendo che la invasione della sfera di competenza dello Stato,

attraverso l'omissione del controllo del Ministero del tesoro, è

imputabile alla Regione e non alla E.S.A.

2 ) Si confutava l'eccezione di tardività del ricorso, opponendo,

in conformità con la richiamata sentenza di questa Corte n. 105 del

1968, che la conoscenza delle deliberazioni, che hanno fatto sorgere il

conflitto, da parte del magistrato della Corte dei conti delegato al

controllo presso l'E.S.A., non implica conoscenza dei provvedimenti

stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3 ) Nel merito, sempre con richiamo alla detta sentenza di questa

Corte, si sosteneva la invasione della sfera di competenza dello Stato,

sotto il profilo della violazione degli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5

agosto 1947, n. 778, da parte della Regione per l'omesso concerto con

il Ministero del tesoro.

4 ) In via subordinata, per l'ipotesi che si accogliesse la tesi

della Regione, secondo la quale, la materia dei controlli sulle

deliberazioni dell'E.S.A. sarebbe ormai disciplinata esclusivamente

dall'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, che avrebbe

abrogato ogni norma anteriore in contrasto e, in particolare, l'art. 10

del decreto legislativo n. 778 del 1947, si sollevava l'eccezione di

illegittimità costituzionale di detto art. 22 per violazione dei

limiti della potestà legislativa regionale, risultanti dagli artt. 14

e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

3. - Con la memoria del patrocinio della Regione siciliana, poi, si

eccepiva, in sostanza, quanto segue:

1 ) In via pregiudiziale: si insisteva, dettagliatamente

illustrandole, sulle due eccezioni di inammissibilità e di tardività

del ricorso sopra riportate.

2 ) Nel merito: a) in relazione alla impostazione del ricorso,

fatta dall'Avvocatura dello Stato, si insisteva nel sostenere che gli

artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947 sono stati

legittimamente abrogati per effetto dell'art.22 della legge regionale

10 agosto 1965, n. 21, e che, comunque, le norme contenute in tali

articoli non sono applicabili nei confronti dell'E.S.A. sia per il suo

carattere di ente pararegionale, nei confronti del quale la Regione ha

competenza legislativa esclusiva, per quanto attiene alla

organizzazione ed al funzionamento, sia perché mancherebbe l'elemento

della concorrenza al mantenimento dell'Ente da parte dello Stato con

contributi a carattere continuativo, presupposto essenziale per

l'applicabilità di quelle norme;

b) in relazione alla eccezione di illegittimità costituzionale del

ripetuto art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, si

insisteva nel sostenere la infondatezza, sempre in relazione alla

asserita competenza legislativa esclusiva della Regione, in materia di

ordinamento e funzionamento degli enti da essa dipendenti.

4. - Questa Corte, con ordinanza n. 130 del 16 dicembre 1968, in

accoglimento della eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato,

previo esame della rilevanza della questione ai fini della decisione

nel giudizio di merito e ritenuta la non manifesta infondatezza della

stessa, disponeva la trattazione davanti ad essa della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regione siciliana

10 agosto 1965, n. 21, per esorbitanza dai poteri conferiti alla

Regione dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in riferimento agli

artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778 e,

contemporaneamente, ordinava il rinvio del giudizio sul conflitto di

attribuzione perché potesse essere trattato congiuntamente alla

questione di legittimità costituzionale, ferma restando l'ordinanza di

sospensione del 2 luglio 1968, n. 82.

5. - Nell'udienza del 18 giugno 1969 la causa relativa al conflitto

d'attribuzione e quella relativa alla questione di legittimità

costituzionale, sollevata con la predetta ordinanza n. 130 del 1968,

sono state discusse congiuntamente. Considerato in diritto :

1. - I1 ricorso per conflitto d'attribuzione, depositato il 17

giugno 1968, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

impugnato le deliberazioni E.S.A. 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto

1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141, è stato discusso congiuntamente

alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

regionale 10 agosto 1965, n. 21, sollevata in corso di causa; ma, data

la differenza dell'oggetto, i due giudizi vanno decisi con sentenze

separate: la presente sentenza riguarda il conflitto d'attribuzione,

mentre con altra pronuncia di pari data s'è decisa la questione di

legittimità costituzionale.

2. - In via preliminare occorre stabilire se siano fondate le due

eccezioni di tardività e di improponibilità, sollevate dal patrocinio

della Regione.

Sulla eccezione di tardività non può che richiamarsi quanto già

è stato osservato, per respingere l'analoga eccezione, proposta in

quella sede, con la sentenza di questa Corte 16 luglio 1968, n. 105, e

cioè che soltanto con la comunicazione agli uffici propri della

Presidenza del Consiglio dei Ministri comincia a decorrere il termine

per la impugnativa. Poiché in questa sede nulla è stato dedotto che

possa indurre ad una diversa soluzione, l'eccezione regionale non può

non respingersi.

Altrettanto è a dirsi per quanto attiene alla dedotta

inammissibilità proposta - si assume - contro deliberazioni che

appaiono emanate, non da organi regionali, ma da un ente pararegionale,

i cui atti dunque non potrebbero far sorgere il conflitto. In realtà

tali atti sono stati sottoposti a impugnazione perché al relativo

sistema di controllo ha partecipato soltanto la Regione, di guisa che,

sotto questo aspetto, sono imputabili ad essa. Perciò il ricorso è

ammissibile.

3. - Nel merito, poi, per le stesse considerazioni in base alle

quali si è pervenuti a riconoscere con la predetta sentenza di pari

data l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale

siciliana n. 21 del 1965 e per il venir meno di tale norma, deve essere

accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri: infatti

con le deliberazioni impugnate, rese esecutive senza l'intervento del

Ministro per il tesoro, si è invasa la competenza statale ed esse

perciò sono illegittime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

cui in epigrafe;

dichiara che spetta allo Stato (Ministro per il tesoro)

partecipare, "di concerto", agli atti di controllo delle deliberazioni

riguardanti l'approvazione dei regolamenti organici del personale

dipendente dall'E.S.A. ed in conseguenza annulla le deliberazioni 9

agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141,

emanate dal Consiglio d'amministrazione dell'E.S.A.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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