Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1994

Altra decisione · depositata il 07/04/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

citata

  • art. 5legge 394/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il

24 giugno 1993, depositato in Cancelleria il 28 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del ministro

delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con quello

delle poste e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, recante

"Modalità di versamento, tramite delega agli uffici postali,

dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese" ed iscritto al n. 22

del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la

Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Sicilia, con ricorso notificato il 24 giugno 1993,

ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

ordine al decreto del ministro delle finanze, di concerto con il

ministro del tesoro e con quello delle poste e delle

telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, recante "Modalità di

versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'imposta sul

patrimonio netto delle imprese" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 100 del 30 aprile 1993 - nella parte in cui (art. 5) prevede che

l'amministrazione postale debba riversare all'ufficio provinciale

della cassa regionale siciliana di Palermo il 12,60 per cento

dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese versata, ai sensi del

d.l. 30 settembre 1992 n. 394, convertito con modificazioni nella

legge 26 novembre 1992, n. 461, dalle società di persone operanti

nel territorio della regione, e che la maggior quota dell'87,40 per

cento debba, invece, confluire alla tesoreria provinciale dello Stato

di Palermo.

Tale disposizione sarebbe, ad avviso della ricorrente, in

contrasto con gli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2

delle relative norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. 26

luglio 1965, n. 1074), che attribuiscono alla regione siciliana tutte

le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, salvo

che il relativo gettito sia espressamente destinato con apposite

leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari

finalità, contingenti o continuative, dello Stato, specificate nelle

leggi stesse.

Si osserva in proposito nel ricorso che il d.l. 30 settembre 1992,

n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992,

n. 461 - che ha istituito in via provvisoria una imposta sul

patrimonio netto delle imprese -, non contiene alcuna espressa

disposizione volta a destinare la nuova entrata tributaria alla

copertura di oneri connessi al soddisfacimento di specifiche

finalità dello Stato. Pertanto, l'imposta introdotta dal citato

decreto-legge spetterebbe, nei limiti del gettito riscosso nel

territorio siciliano, a quella regione. Ne conseguirebbe la

illegittimità dell'art. 5 del decreto ministeriale impugnato nella

parte in cui esso applica alla nuova imposta patrimoniale i criteri

di ripartizione del gettito dell'Ilor, dettati dall'art. 3 della

legge n. 41 del 1986 (12,6 per cento dei versamenti effettuati

nell'ambito della regione siciliana attribuito direttamente alla

regione stessa, restante gettito acquisito al bilancio dello Stato).

Tale applicazione sarebbe avvenuta con una "evidente forzatura dei

limiti dell'attività regolamentare di esecuzione fissati dall'art.

3, sesto comma, del d.l. n. 394 del 1992". Questo, infatti, dispone

che l'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei

termini e con le modalità previste per il versamento a saldo

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta

sul reddito delle persone giuridiche, o, in mancanza, dell'imposta

locale sui redditi, da eseguirsi mediante distinta di versamento al

concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di

credito oppure all'ufficio postale.

Le modalità dell'esecuzione dei versamenti sono stabilite con

decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del

tesoro per i versamenti mediante delega alle aziende di credito e di

concerto con il ministro del tesoro e quello delle poste e

telecomunicazioni per i versamenti mediante delega agli uffici

postali.

La impugnata disposizione ministeriale non troverebbe, dunque,

secondo la ricorrente, fondamento alcuno nel decreto legge citato,

che non solo non prevede riserva totale o parziale del gettito

dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese al bilancio statale,

ma non opera alcuna discriminazione di competenza con riferimento ai

soggetti di imposta, limitandosi a menzionare le singole imposte sui

redditi solo quanto al sistema di versamento.

Conseguentemente, la Regione conclude per l'annullamento della

citata disposizione per le stesse ragioni per le quali, con

precedente conflitto (Reg. confl. n. 15 del 1993), aveva già

impugnato il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, che

regola l'ipotesi di versamento diretto mediante delega alle aziende

di credito dell'imposta sul patrimonio netto dovuta dalle società di

persone disponendone la ripartizione tra Stato (87,40 per cento) e

Regione Sicilia (12,60 per cento).

In via subordinata, ove il citato art. 3, sesto comma, del d.l. n.

394 del 1992 fosse interpretato nel senso che l'assimilazione della

disciplina di riscossione della nuova imposta patrimoniale a quella

relativa alle imposte sui redditi implichi la devoluzione allo Stato

di una quota del tributo versato delle società di persone operanti

nell'ambito del territorio della regione pari a quella del gettito

Ilor, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale della

stessa norma per violazione degli artt. 36 dello statuto regionale

siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che con il

disposto dell'art. 3, n. 6 del decreto-legge n. 394 del 1992, il

legislatore avrebbe inteso specificare che le norme sull'Ilor si

applicano solo ove non siano applicabili quelle sull'Irpef e

sull'Irpeg, assimilando in tale modo la riscossione della nuova

imposta, se dovuta dalle persone fisiche, all'Irpef, se dovuta dalle

persone giuridiche, all'Irpeg, se dalle società di persone all'Ilor,

che è la sola imposta sui redditi alla quale tali società sono

soggette. Pertanto, legittimamente il decreto impugnato avrebbe

determinato la ripartizione della nuova imposta tra Stato e regione

siciliana nella stessa misura prevista per la ripartizione dell'Ilor.

Ne conseguirebbe la conformità della disposizione impugnata al

dettato legislativo, secondo il quale le somme riscosse a titolo di

tributo dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche vanno

interamente alla regione, mentre quelle riscosse dalle società di

persone vanno ripartite tra Stato e regione perché così vanno

ripartite le somme riscosse a titolo di Ilor.

Né potrebbe ravvisarsi, secondo l'Avvocatura, alcuna

irrazionalità nel sistema, in quanto con le somme riscosse a titolo

di Ilor lo Stato fa fronte agli impegni della finanza derivata a

favore degli enti territoriali e delle regioni, e pertanto, con

l'attribuzione all'Erario della quota di imposta patrimoniale

riscossa dalle società di persone si è voluto concorrere a

finanziare quell'importante settore degli oneri dello Stato.

Infondata sarebbe, infine, ad avviso dell'autorità intervenuta,

la questione di legittimità costituzionale sollevata in via

subordinata dalla regione nei confronti dell'art. 3, sesto comma, del

decreto legge n. 394 del 1992, per mancanza di contrasto con le norme

dello statuto regionale siciliano e delle relative norme di

attuazione che escludono l'Ilor dalle imposte devolute interamente

alla regione. Considerato in diritto

1. - Il conflitto del quale è investita la Corte implica la

soluzione di un quesito che involge l'art. 5 del decreto del ministro

delle finanze di concerto con il ministro del tesoro e con quello

delle poste e delle telecomunicazioni del 17 dicembre 1992

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993). Tale

decreto, che regola le modalità di riscossione con versamento

tramite delega agli uffici postali dell'imposta sul patrimonio netto

delle imprese, dispone, tra l'altro, all'art. 5 che l'amministrazione

postale deve riversare all'ufficio provinciale della cassa regionale

il 12,60 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese -

introdotta dal d.l. n. 394 del 1992 - dovuta dalle società di

persone operanti nel territorio della regione siciliana, e che la

maggior quota dell'87,40 per cento deve confluire alla tesoreria

provinciale dello Stato di Palermo. Si deduce che le anzidette

disposizioni violerebbero le attribuzioni della Regione Sicilia

garantite dagli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 delle

relative norme di attuazione in materia finanziaria.

2. - Della questione si è già occupata la Corte, in relazione

all'ipotesi della riscossione della stessa imposta sul patrimonio

netto delle imprese tramite delega alle aziende di credito.

Con decisione 23 novembre 1993, n. 411, la Corte rilevò che il

d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella

legge 26 novembre 1992, n. 461, che ha istituito un'imposta sul

patrimonio netto delle imprese, all'art. 3, n. 6, dispone che tale

imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e

con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, ovvero dell'imposta sul reddito delle

persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi,

da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della

riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio

postale. Le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e

la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione

finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreti del

ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Rilevò inoltre la Corte che tale norma disciplina soltanto la

fase della riscossione dell'imposta, come si evince dall'insieme

delle sue disposizioni, che regolano i termini e le modalità dei

versamenti da parte dei contribuenti, demandando ad appositi decreti

ministeriali le statuizioni di dettaglio sul rilascio delle

attestazioni di pagamento, nonché sulle modalità per l'esecuzione

dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e

documenti all'amministrazione finanziaria per i conseguenti

controlli.

Deve, infatti, ritenersi - osservava, al riguardo, la Corte - che

il rinvio alle modalità di riscossione dell'Irpef, Irpeg ed Ilor,

non può correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalità

di ripartizione di tali imposte fra Stato e regioni, avendo le

rispettive normative un diverso oggetto, che le rende giuridicamente

distinte per forza, contenuto e principi. E ciò tanto più con

riferimento alla Regione Sicilia, riguardo alla quale la disciplina

contenuta nelle norme di attuazione dello statuto esige, per la

devoluzione allo Stato di tributi riscossi nella Regione, esplicite

norme di destinazione dell'imposta a finalità particolari.

Donde l'illegittimità, e il conseguente annullamento, dell'art.

4, secondo comma, lett. a) e b), del decreto del ministro delle

finanze 17 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55

dell'8 marzo 1993), avente ad oggetto "modalità di versamento

diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul

patrimonio netto dell'impresa", che attribuisce allo Stato l'87,40

per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese versata

nella Regione Sicilia dalle società di persone.

2. - Le anzidette considerazioni sono pienamente applicabili al

decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del

tesoro e con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del

17 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30

aprile 1993, il quale regola la riscossione dell'imposta sul

patrimonio netto delle imprese attraverso delega agli uffici postali.

Ne consegue che anche l'art. 5 di detto decreto, nella parte in

cui attribuisce allo Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul

patrimonio netto delle imprese riscossa nel territorio siciliano, è

illegittimo e va annullato.

Non esplica alcun rilievo nella vicenda la norma posta dall'art.

16, diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

recante "interventi correttivi di finanza pubblica" la quale riserva,

tra l'altro, all'erario il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge n. 394 del 1992, costituendo il titolo di acquisizione allo

Stato del predetto gettito.

Tale disposizione, che trova applicazione dal 1 gennaio 1994 (art.

17), è, infatti, al di fuori del presente giudizio, dovendo il

conflitto in esame essere deciso in base alla normativa preesistente,

nella vigenza della quale è stato emanato il decreto impugnato,

relativo alle modalità di riscossione dell'imposta, tramite delega

agli uffici postali.

Pertanto, va dichiarata la non spettanza allo Stato del potere di

disporre l'acquisizione all'erario dell'87,40 per cento del gettito

delle imposte sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle

società di persone operanti nel territorio della regione siciliana,

e, conseguentemente, va annullato, per la parte relativa, l'impugnato

decreto ministeriale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, in sede di disciplina delle

modalità di riscossione tramite delega agli uffici postali, nel

territorio della Regione Sicilia, della imposta sul patrimonio netto

delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, disporre l'acquisizione dell'87,40

per cento del gettito della stessa;

Pertanto annulla l'art. 5 del decreto del ministro delle finanze,

di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro delle poste

e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993, avente ad oggetto

"modalità di versamento diretto mediante delega agli uffici postali

dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa" nella parte in cui

dispone l'acquisizione allo Stato dell'87,40 per cento del gettito di

tale imposta riscosso nel territorio della Regione Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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