Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale del Molise il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23

aprile 1975, recante "Concessione di un assegno ai coltivatori diretti,

mezzadri e coloni per il periodo di inabilità temporanea assoluta

dovuta ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e

ai lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo

di contributo assistenziale per le loro famiglie", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 maggio

1975, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 12

del registro ricorsi 1975.

Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Consiglio regionale del Mouse, nella seduta del 23 aprile 1975,

riapprovava nel medesimo testo, già rinviato dal Governo, un disegno

di legge con il quale si concede ai coltivatori diretti, mezzadri e

coloni un assegno giornaliero di lire 2.000, per un massimo di 180

giorni, per inabilità temporanea assoluta derivante da infortuni sul

lavoro o da malattia professionale, purché essi non siano titolari di

un reddito superiore a lire 1.200.000 annue.

Avverso tale disegno di legge la Presidenza del Consiglio dei

ministri, debitamente autorizzata, ha proposto ricorso a questa Corte,

chiedendo che ne venga dichiarata l'illegittimità costituzionale per i

seguenti motivi

1) violazione dell'art. 117 in relazione all'art. 38 della

Costituzione, in quanto l'assegno accordato s'inquadra nella materia

delle assicurazioni sociali per invalidità o infortunio, che non

rientra fra quelle attribuite alle Regioni a statuto ordinario

dall'art. 117 della Costituzione, sibbene, a norma del penultimo comma

dell'art. 38 della Costituzione stessa "agli organi ed istituti

predisposti o integrati dallo Stato".

D'altra parte il limite di reddito non superiore a lire 1.200.000

annue, non può valere a far rientrare il concesso contributo nella

materia dell'assistenza e beneficenza, per la quale la Regione è

competente, dato che in una economia prevalentemente e sostanzialmente

povera, qual è quella del Molise, come ammette la stessa Regione, un

reddito fino a lire 1.200.000 annue non può significare uno stato di

indigenza.

2) Violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto manca una

valida copertura per gli oneri derivanti nell'esercizio in corso ed in

quelli successivi, non potendosi ritenere tale la previsione di

utilizzazione delle disponibilità del fondo di cui all'art, 9 della

legge finanziaria regionale n. 281 del 1970 che appare meramente

fittizia.

Dopo gli adempimenti di legge, il ricorso viene ora alla cognizione

della Corte, sulla base delle conclusioni della sola Avvocatura dello

Stato, non essendovi stata costituzione da parte della Regione Molise. Considerato in diritto :

Il ricorso è fondato.

Come già questa Corte ha affermato, dichiarando illegittima, con

la recente sentenza n. 92 del 21 aprile 1976, la legge della Regione

Abruzzo, approvata il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23 aprile 1975,

recante "Concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e

coloni, per il periodo di inabilità temporanea assoluta dovuta ad

infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e ai

lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di

contributo assistenziale per le loro famiglie" un siffatto assegno non

può che inquadrarsi nella materia dell'assistenza sociale, non

contemplata dall'art. 117 della Costituzione fra quelle trasferite alla

competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario.

Ovviamente altrettanto deve dirsi per l'assegno, del tutto analogo,

contemplato dalla legge della Regione Molise, oggetto del presente

giudizio, anche in conformità con i criteri differenziali tra le

materie "beneficenza" ed "assistenza sociale" enunciati nella sentenza

di questa Corte n. 139 del 1972 e riconfermati con la sentenza di pari

data n. 126.

Conseguentemente, senza che occorra passare all'esame del secondo

motivo, manifestamente assorbito, il ricorso deve essere accolto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Molise approvata il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23 aprile 1975,

recante: "Concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e

coloni per il periodo di inabilità temporanea assoluta dovuta ad

infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e ai

lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di

contributo assistenziale per le loro famiglie", impugnata dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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