Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1970 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

citata

  • art. 14d.P.R. 145/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, nella parte in

cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione

preveduto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo 20 giugno

1956, per la disciplina del rapporto d'agenzia e rappresentanza

commerciale, promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1969 dal

pretore di Como nel procedimento civile vertente tra Caldera Giovanni e

la ditta Tesar, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23

luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 10 maggio 1969, pronunziata nel giudizio civile per

pagamento di somme che si assumevano dovute, in dipendenza di un

rapporto di agenzia per vendita di prodotti tessili, di fronte alla

eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stato

esperito il tentativo di conciliazione con l'intervento delle

associazioni sindacali, sollevata dalla parte convenuta, in base

all'art. 14 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, per la

disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, reso

obbligatorio erga omnes per effetto del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145,

emanato in virtù della delega contenuta nell'art. 1 della legge 14

luglio 1959, n. 741, il pretore di Como, dato atto che la parte

attrice aveva dichiarato di non appartenere ad alcuna associazione

sindacale di categoria e richiamata la giurisprudenza di questa Corte

al riguardo, sollevava d'ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145,

nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14

dell'accordo suddetto, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio

1959, n. 741, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso

di delega).

Dopo gli adempimenti di legge la questione viene oggi alla

cognizione della Corte.

Non vi è stato intervento della Presidenza del Consiglio dei

ministri, né di alcuna delle parti interessate nel giudizio a quo. Considerato in diritto :

Come questa Corte ha più volte affermato, in relazione a

contratti collettivi riguardanti altre categorie di lavoratori (da

ultimo sentenze n. 12 e n. 161 del 1969) la delega conferita al

Governo dalla legge n. 741 del 1959 per la emanazione di norme che

attribuiscono forza di legge alle clausole dei contratti collettivi,

stipulati anteriormente al conferimento di detta delega, trova un

preciso limite nel fine di assicurare minimi di trattamento economico

e normativo per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria,

indipendentemente dalla loro iscrizione alle relative associazioni

sindacali.

Da tale fine esorbita, con il conseguente eccesso di delega, ogni

estensione a clausole che abbiano per oggetto la predisposizione di

procedimenti e modalità, che rivestano carattere meramente

strumentale rispetto alla disciplina predetta.

Poiché nessun nuovo argomento è stato addotto che possa far

mutare l'indirizzo sopra esposto, la questione che si presenta nei

termini suddetti deve essere dichiarata fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, nella

parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di

conciliazione preveduto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo

del 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto d'agenzia e

rappresentanza commerciale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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