Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1969 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, recante

"Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di

sviluppo agricolo", promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1968

dalla Corte costituzionale nel giudizio per conflitto di attribuzione

tra lo Stato e la Regione siciliana, iscritta al n. 19 del Registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52 del 26 febbraio 1969 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 6 dell'8 febbraio 1969.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri e della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Giuseppe

Guarino, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un giudizio per conflitto di attribuzione proposto con ricorso

depositato il 17 giugno 1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri

ha impugnato le deliberazioni dell'E.S.A. 9 agosto 1967, n. 919, e 10

agosto 1967, n. 920, di approvazione, rispettivamente, del regolamento

organico per il personale impiegatizio e di quello per il personale

operaio, nonché la deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la quale

l'Ente aveva ritenuto di prendere atto della esecutività di detti

regolamenti organici, anche in mancanza dell'approvazione espressa da

parte dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste.

Avendo il patrocinio della Regione opposto che tale procedimento

trovava piena legittimazione nell'art. 22 della legge regionale

siciliana 10 agosto 1965, n. 21, con la quale l'Ente regionale di

riforma agraria (E.R.A.S.) era stato trasformato in Ente di sviluppo

agricolo (E.S.A.), questa Corte con l'ordinanza 16 dicembre 1968, n.

130, sollevava la questione di legittimità costituzionale di detto

art. 22 per esorbitanza dai poteri conferiti alla Regione dagli artt.

14 e 20 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 10 e 11 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n.

778.

Ai sensi di questi due ultimi articoli, infatti, i regolamenti

organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la

disciplina giuridica ed economica dei personali degli Enti parastatali

e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche

con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato

o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere

continuativo, devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare

dal Ministero competente di concerto col Ministro per il tesoro:

poiché il predetto art. 22 della legge regionale n. 21 del 1965

consente che le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione

dell'E.S.A. diventino esecutive senza questo concerto, la Corte ha

ritenuto che per risolvere il conflitto sia necessario stabilire

preliminarmente se tale norma sia costituzionalmente legittima.

Ha inoltre stabilito che le due questioni, quella di legittimità

costituzionale e quella relativa al conflitto di attribuzione, siano

trattate congiuntamente.

Nel giudizio di costituzionalità così instaurato, eseguite la

notificazione, la comunicazione e la pubblicazione di rito, si sono

costituite la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione

siciliana con memorie depositate in data 5 febbraio 1969

dall'Avvocatura generale dello Stato e in data 18 marzo 1969 dalla

Regione siciliana.

L'Avvocatura dello Stato, facendo riferimento alla sentenza di

questa Corte n. 105 del 1968, ha sostenuto che l'art. 22 della legge

denunciata ha esorbitato dai limiti assegnati ai poteri della Regione

con gli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, per avere, in definitiva,

consentito che le deliberazioni emesse dal Consiglio di amministrazione

dell'E.S.A., aventi per oggetto regolamenti organici per il personale,

diventino esecutive senza il previo concerto con il Ministero del

tesoro, che invece era prescritto dagli artt. 10 e 11 del decreto

legislativo del 1947, n. 778.

Dopo aver richiamato le fondamentali argomentazioni contenute nelle

memorie depositate ai fini della risoluzione del conflitto di

attribuzione, l'Avvocatura ha concluso chiedendo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del menzionato art. 22 della legge

regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21.

Anche il patrocinio della Regione siciliana, in sostanza, ha

ribadito i motivi già addotti a sostegno della legittimità della

impugnata norma regionale, in sede di esame e di confutazione del

ricorso per conflitto di attribuzione. In concreto, sostiene la

Regione, il decreto legislativo del 1947, n. 778 prevede il potere di

approvazione del Ministero del tesoro come corollario di due

presupposti: a) che vi sia un contributo dello Stato a carattere

continuativo; b) che il medesimo tipo di controllo debba essere

esercitato anche nei confronti dell'Ente sopra ordinato.

Questi presupposti non si verificherebbero nella specie: non il

primo perché l'E.S.A. rientrerebbe nella categoria di enti i quali

hanno ricevuto un apporto al capitale e non nella categoria degli enti

che usufruiscono di un contributo continuativo; non il secondo perché

l'E.S.A. dipende dalla Regione siciliana, Ente costituzionale, le cui

deliberazioni, anche in materia di trattamento giuridico dei

dipendenti, non sono sottoposte all'approvazione del Ministero del

tesoro. Per tali motivi chiede che la Corte voglia dichiarare infondata

la sollevata questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - La causa per conflitto d'attribuzione di cui al ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri depositato il 17 giugno 1968 è

stata discussa congiuntamente con la questione sollevata da questa

Corte nell'ordinanza 16 dicembre 1968, n. 130, e riguardante la

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale

siciliana 10 agosto 1965, n. 21 (norma invocata dalla Regione siciliana

a fondamento dei poteri esercitati dall'E.S.A. con le deliberazioni 9

agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920, e 3 aprile 1968, n. 141).

Tuttavia, data la diversità dell'oggetto, le due cause devono essere

decise con sentenze separate: la presente sentenza si riferisce alla

questione di legittimità costituzionale; un'altra, di pari data,

riguarda il conflitto di attribuzione.

2. - Per giudicare sulla legittimità costituzionale del citato

art. 22 occorre rifarsi a una precedente pronuncia con cui questa

Corte, il 16 luglio 1968 (sent. n. 105), ha esaminata analoga, ma non

identica questione nei confronti dell'E.R.A.S.

Questo Ente, infatti, alla soglia della sua trasformazione in

E.S.A. (già preveduta dalla legge delegata statale 23 giugno 1962, n.

948), con deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054, approvata dal solo

Assessore regionale per l'agricoltura e foreste senza il concerto col

Ministro per il tesoro, aveva adottato delle norme regolamentari

riguardanti il trattamento di quiescenza del personale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevò conflitto di

attribuzione tra Stato e Regione, sotto il profilo, appunto, della

violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in riferimento

agli artt. 10 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato n. 778 del 1947.

Con la citata sentenza la Corte accolse il ricorso del Presidente

del Consiglio dei Ministri, dichiarando essere l'E.R.A.S. un Ente al

cui mantenimento lo Stato concorre con contributi di carattere

continuativo.

La materia del contendere viene, così, a circoscriversi

nell'accertare se la trasformazione in E.S.A. abbia dato vita ad un

nuovo Ente che provveda al proprio mantenimento con mezzi propri e

senza alcun contributo a carattere continuativo da parte dello Stato

(ché, se invece esso vive, almeno in parte, su ordinari finanziamenti

statali, la norma impugnata, poiché esclude l'intervento del Ministro

per il tesoro, è sicuramente illegittima).

3. - Nel procedere a tale accertamento si rileva:

La trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A. attuata con la legge

regionale siciliana n. 21 del 1965, non è dovuta ad una iniziativa

della Regione, ma all'obbligo della Regione stessa di adeguarsi alla

legge statale 2 giugno 1961, n. 454, sul "Piano quinquennale per lo

sviluppo dell'agricoltura" (Piano verde), al D.P.R. 25 luglio 1962, n.

948, contenente "Norme sugli enti di sviluppo, in attuazione della

delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454" ed alla

legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente "Delega al Governo per

l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro

attività".

Tale obbligo del resto, se la Regione non avesse precorso i tempi,

si sarebbe esteso anche alla osservanza del decreto legislativo del

Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, emanato in base

alla delega di cui alla legge n. 901 del 1965. È opportuno, al

riguardo, rilevare che, ad onor del vero, tranne che nella parte

riguardante il controllo, che forma oggetto della presente

controversia, sia nella legge n. 21 dei 1965, sia nei regolamenti

organici adottati dall'E.S.A., che hanno fatto sorgere il conflitto di

attribuzione di cui s'è detto al principio, le norme della legge di

delegazione e del decreto delegato risultano quasi testualmente

recepite; il che dimostra come la Regione abbia implicitamente

riconosciuto di dovervisi uniformare.

Infatti, con le citate leggi statali è stata attuata una riforma

agraria, che riguarda tutto il territorio nazionale, compresa

espressamente anche la Sicilia (vedi art. 6 della legge n. 901 del

1965, concernente il finanziamento), e che in tutto il territorio

nazionale deve essere attuata con criteri, con modalità e con organi

uniformi.

Vero è che l'art. 2 della stessa legge n. 901 del 1965, ricordata

poco fa, assicura il rispetto delle attribuzioni delle Regioni a

statuto speciale, ma è vero anche che l'art. 14 dello Statuto

siciliano, nell'attribuire alla Regione la legislazione esclusiva su

talune materie, dispone che il relativo potere deve essere esercitato

senza pregiudizio delle riforme agrarie.

Pertanto, l'E.S.A. siciliano insieme con l'analogo ente sardo

(E.T.F.A.S. di cui si dirà a parte) si distingue dagli altri consimili

Enti, istituiti in forza della stessa legge statale in tutte le altre

Regioni, soltanto per il fatto che nell'ambito della Regione siciliana

le attribuzioni, riguardanti tali Enti, esercitate nel rimanente

territorio nazionale dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sono

svolte dal corrispondente Assessorato e che, con le limitazioni sopra

specificate, per quanto attiene alla agricoltura e alla bonifica, la

disciplina legislativa rientra nella competenza regionale.

È molto significativo al riguardo che per l'E.F.T.A.S. l'art. 1

del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, dispone testualmente: "Sono

delegate alla Regione Sarda le funzioni amministrative che la legge 14

luglio 1965, n. 901, demanda al Ministero dell'agricoltura e foreste,

relativamente al territorio della Sardegna, salvo quelle concernenti

l'amministrazione del personale".

Ma, come risulta dal citato art. 6 della legge n. 901 del 1965 e

come del resto è confermato dalla stessa legge regionale n. 21 del

1965 (art. 32), al finanziamento di tali Enti provvede lo Stato,

appunto con i fondi stanziati per l'attuazione del "Piano verde".

Né si può ammettere, con la Regione, che questi finanziamenti

siano meramente formali e non effettivi. Essi invece figurano

effettivamente stanziati in tutti i bilanci del Ministero

dell'agricoltura e foreste per gli anni 1965, 1966, 1967 e 1968 (v., da

ultimo, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967

(legge 29 aprile 1967, n. 230) Categoria XII - Trasferimenti: Capitolo

n. 5425 - Contributi a favore degli Enti e Sezioni di cui all'art. 6,

primo comma, della legge 14 luglio 1965, n. 901 (parte della quarta

delle sei quote) - lire 35.800.000.000; Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 1968 (legge 29 febbraio 1968, n. 81),

identiche voci (parte della quinta delle sei annualità) - lire

35.800.000.000).

Del pari infondata è l'eccezione del patrocinio della Regione che

vorrebbe trovar fondamento nella distinzione fra contributi di scopo e

contributi istituzionali.

A parte il rilievo che gli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto

1947, n. 778, parlano soltanto di Enti ed Istituti di diritto pubblico

al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere

continuativo, senza alcuna distinzione tra contributi di scopo e

contributi istituzionali, dallo stesso art. 32 della legge regionale n.

21 del 1965 risulta che "al funzionamento dell'Ente" sia per le

attività previste nella prima sezione del bilancio (bonifica) sia per

quelle previste nella seconda sezione (riforma agraria), cioè per

scopi indubbiamente istituzionali, si provvede coi finanziamenti

disposti dallo Stato e dalla Regione.

Di qui la piena applicabilità anche nei confronti dell'E.S.A. dei

citati artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. n. 778 del 1947.

Applicabilità del resto confermata dall'art. 5 del D.P.R. 14

febbraio 1966, n. 257, alla cui osservanza, come sopra si è posto in

rilievo, anche l'E.S.A. siciliano è indubbiamente tenuto e in forza

del quale le deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli enti

di sviluppo agricolo concernenti: a) il regolamento di amministrazione

e contabilità, b) il regolamento organico del personale dell'Ente, c)

il bilancio di previsione e le variazioni che occorra apportare ad esso

durante il corso dell'esercizio, d) il conto consuntivo, previa

relazione del Collegio sindacale, sono approvate dal Ministro per

l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Ne consegue che la Regione non poteva, come ha fatto con l'art. 22

della legge n. 21 del 1965, escludere che le deliberazioni del

Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. concernenti i regolamenti

organici del personale vengano approvate previo concerto con il

Ministro per il tesoro; essa perciò ha violato lo Statuto poiché

questo, in materia di tesoro, non le attribuisce potestà legislativa

neppure concorrente. Di qui la illegittimità costituzionale di detto

art. 22.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, concernente "Trasformazione

dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo

agricolo", nella parte in cui non prevede e perciò esclude il previo

concerto con il Ministro per il tesoro per l'approvazione dei

regolamenti organici del personale dell'E.S.A.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRTMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari