Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1980

Altra decisione · depositata il 23/07/1980 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 22 ottobre 1976 e riapprovata il 23 marzo 1977 dal Consiglio

regionale dell'Umbria, avente per oggetto "Approvazione del conto

consuntivo della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1973",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri

notificato il 12 aprile 1977, depositato in cancelleria il 21

successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1977.

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1980 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 12 aprile 1977 e depositato il giorno 21

dello stesso mese il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, impugnava la

legge approvata il 22 ottobre 1976 dal Consiglio regionale dell'Umbria,

riapprovata il 23 marzo 1977 e comunicata il successivo giorno 28,

recante: "Approvazione del conto consuntivo della Regione Umbria per

l'esercizio finanziario 1973".

Premesso che con l'art. 7 della legge impugnata erano state

nuovamente approvate le medesime variazioni di bilancio oggetto delle

leggi regionali già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale

con la sentenza 7 luglio 1976, n. 153, osservava che sussisteva la

violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di

contabilità pubblica e, quindi, degli artt. 81 e 119 della

Costituzione, nonché dello art. 75 dello Statuto regionale, che

stabiliva il termine perentorio del 30 aprile per la presentazione del

conto consuntivo.

Comunicazione del deposito del ricorso era pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1977 e nel Bollettino Ufficiale

della Regione Umbria n. 20 dell'11 maggio 1978.

La Regione Umbria non si è costituita in giudizio.

Con deduzioni 4 settembre 1979 il Presidente del Consiglio dei

ministri ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia

del contendere dato che con legge regionale approvata il 24 luglio 1979

è stata revocata la deliberazione 23 marzo 1977 di riapprovazione

della legge regionale impugnata. Considerato in diritto :

Con legge regionale 22 agosto 1979, n. 45 - approvata dal Consiglio

regionale dell'Umbria in data 24 luglio 1979, vistata dal Commissario

del Governo il 22 agosto 1979 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale

della Regione dell'Umbria n. 42 del 29 agosto 1979 - è stata revocata

la deliberazione dello stesso Consiglio regionale 23 marzo 1977, n.

473, avente per oggetto: "Legge regionale - Riapprovazione del conto

consuntivo regionale dell'esercizio finanziario 1973".

Con la stessa legge si è disposto: "all'approvazione del conto

consuntivo 1973 si provvederà con successiva deliberazione".

A seguito della revoca della citata deliberazione 23 marzo 1977 -

con la quale il Consiglio regionale dell'Umbria aveva riapprovato la

legge impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il

ricorso 12 aprile 1977 - è cessata la materia del contendere e deve,

quindi, procedersi alla conseguente declaratoria in accoglimento della

richiesta dell'Avvocato generale dello Stato, avanzata con deduzioni 4

settembre 1979 e confermata all'udienza 4 giugno 1980.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge

regionale approvata il 22 ottobre 1976 e riapprovata il 23 marzo 1977

dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante: "Approvazione del conto

consuntivo della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1973".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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