Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale del Piemonte il 5 febbraio 1975, riapprovata il

27 marzo 1975, recante "Intervento straordinario a favore dei titolari

di pensioni sociali in relazione al rincaro del costo della vita ed in

particolare del riscaldamento", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 16 aprile 1975, depositato in

cancelleria il 24 successivo ed iscritta al n. 9 del registro ricorsi

1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e gli avvocati Roberto

Lucifredi e Gustavo Romanelli, per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella seduta del 5 febbraio 1975 il Consiglio regionale del

Piemonte approvava un disegno di legge avente per oggetto "Intervento

straordinario a favore dei titolari di pensioni sociali, in relazione

al rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento",

con il quale si prevedeva lo stanziamento di un fondo di lire due

miliardi per l'assegnazione di contributi, a titolo di intervento

straordinario, a ciascun titolare di pensione sociale, ripartendo

l'importo complessivo dello stanziamento per il numero degli aventi

diritto.

Con telegramma in data 8 marzo 1975, la Presidenza del Consiglio

dei ministri, Ufficio Regioni, rilevato che la normativa oggetto di

tale disegno di legge "eccede dalla competenza regionale, incidendo in

materia di pensioni sociali riservata allo Stato" e che, circa la norma

finanziaria di cui all'art. 3 "la quota fondo globale iscritta in

bilancio 1974 non è mezzo idoneo di copertura per oneri ricadenti in

esercizio 1975, in quanto utilizza strumento fornito da legge 27

febbraio 1975 limitato a provvedimenti legislativi non perfezionati a

termine esercizio e quindi non estensibile a provvedimenti cui iter

legislativo abbia avuto inizio in data 24 gennaio 1975" rinviava il

disegno di legge di cui sopra al Consiglio regionale per nuovo esame ai

sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Il Consiglio regionale, peraltro, nella seduta del 27 marzo 1975

riapprovava, senza alcuna modificazione il sopra indicato disegno di

legge.

Avverso il disegno così riapprovato, la Presidenza del Consiglio

dei ministri, debitamente autorizzata, ha proposto ricorso a questa

Corte, chiedendone la declaratoria di illegittimità costituzionale per

i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto il

disegno di legge impugnato non è inquadrabile in alcuna delle materie

attribuite alla sfera di competenza legislativa o amministrativa della

Regione, incidendo nella materia dell'assistenza sociale in senso

stretto riservata allo Stato.

2) Violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto non è

assolto l'onere della copertura finanziaria, dato che si intende

provvedere allo stanziamento di lire due miliardi, mediante

l'utilizzazione della disponibilità esistente sul capitolo 1018 dello

stato di previsione dell'esercizio 1974, avvalendosi, all'uopo, della

legge 27 febbraio 1975, n. 54, legge che consente, bensì tale

utilizzazione, ma soltanto per fronteggiare gli oneri di provvedimenti

legislativi non perfezionati nel corso dell'esercizio scaduto, mentre

l'iter del provvedimento impugnato è iniziato con la prima

approvazione del febbraio 1975.

Dopo gli adempimenti di legge, si è costituita la resistente

Regione Piemonte, il cui patrocinio, con la memoria di costituzione,

depositata il 13 maggio 1975, dopo aver genericamente dedotto che i

motivi di gravame partono da un'interpretazione inaccettabile dell'art.

117 della Costituzione e, comunque, sono in buona parte estranei a

quelli addotti dal Commissario del Governo nel procedimento di rinvio,

chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque

respinto.

Con una più diffusa memoria, depositata il 22 marzo 1976, il

patrocinio della Regione chiarisce sostanzialmente le generiche

deduzioni, sopra riportate, nei seguenti termini:

1) Il provvedimento di rinvio rileva soltanto che la legge in

discussione eccede dalla competenza regionale "incidendo in materia di

pensioni sociali riservata allo Stato" mentre nel ricorso si sostiene,

invece, che "incide nella materia dell'assistenza sociale in senso

stretto". Inoltre in tale lettera non è fatta parola della violazione

dell'art. 81 della Costituzione.

Di qui l'inammissibilità del ricorso.

2) Subordinatamente si chiarisce che, comunque, il ricorso è

infondato nel merito e, quindi, va respinto, in quanto:

a) come risulta dal suo art. 1 la legge impugnata si propone

"un'azione a sostegno dei bassi redditi" da attuare "in relazione al

rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento". Il

che, evidentemente, esula dal campo delle pensioni sociali e

dell'assistenza sociale per rientrare nel campo dell'assistenza e

beneficenza pubblica, materia che ai sensi dell'art. 117 della

Costituzione rientra nella competenza legislativa regionale.

Al riguardo si adducono vari argomenti che dovrebbero dimostrare la

fondatezza della tesi sostenuta.

b) A parte il rilievo che il provvedimento di rinvio per il riesame

non contiene la contestazione di inosservanza dell'art. 81 della

Costituzione, sta in fatto che, in concreto, la Regione ha provveduto

in modo idoneo, non potendosi contestare la sua potestà di provvedere,

come ha fatto, con apposita legge, allo storno da una competenza

all'altra. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso in epigrafe viene impugnata la legge della

Regione Piemonte approvata il 5 febbraio 1975 e riapprovata il 27 marzo

1975, concernente "Intervento straordinario a favore dei titolari di

pensioni sociali in relazione al rincaro del costo della vita ed in

particolare del riscaldamento", assumendone la illegittimità

costituzionale sotto il duplice profilo: a) della violazione dell'art.

117 della Costituzione, in quanto la Regione avrebbe legiferato in

materia di assistenza sociale, riservata allo Stato; b) della

violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto mancherebbe una

idonea indicazione dei mezzi occorrenti per fare fronte alla relativa

spesa.

2. - In via pregiudiziale deve rilevarsi che la eccezione di

inammissibilità del ricorso, sollevata dal patrocinio della Regione

Piemonte per l'asserita diversità tra i motivi di illegittimità

dedotti col telegramma di rinvio e quelli dedotti, invece, a sostegno

del ricorso, nonché per l'asserita omissione nel rinvio stesso del

motivo di illegittimità per violazione dell'art. 81 della

Costituzione, è infondata.

Dal telegramma dell'Ufficio Regioni presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, in data 8 marzo 1975, in atti depositato,

risulta, infatti, che il motivo di illegittimità per violazione

dell'art. 117 della Costituzione enunciato nel telegramma di rinvio e

quello dedotto a sostegno del ricorso sono sostanzialmente identici, in

quanto è facilmente rilevabile che con entrambi si deduce che la

Regione ha legiferato in materia riservata allo Stato, ai sensi del

penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione. Peraltro secondo una

sua costante giurisprudenza questa Corte può ben integrare o

rettificare eventuali lacune o inesattezze delle deduzioni delle parti

quando ne risulti indubbio il contenuto (cfr. in particolare le

sentenze nn. 122, 226, 265 del 1974 e 93 del 1968).

Risulta, altresì, che il motivo riflettente la violazione

dell'art. 81 è stato enunciato negli stessi termini poi dedotti a

sostegno del ricorso.

3. - Per quanto attiene al merito è, poi, da rilevare che

l'assunto della Regione secondo il quale la materia oggetto della legge

impugnata sarebbe quella della beneficenza, che rientra nella sua

competenza in base all'art. 117 della Costituzione, è infondato.

Questa Corte, con la sentenza n. 139 del 1972, ha chiaramente

precisati i criteri differenziali che caratterizzano la materia

"beneficenza" in senso proprio, quale risulta contemplata nell'art.

117, anche se, poi, nei vari statuti regionali è presentata sotto

definizioni in parte diverse, e "l'assistenza sociale" contemplata nel

sopra richiamato art. 38 della Costituzione.

Tali criteri sono, testualmente, i seguenti: "La prima è

caratterizzata essenzialmente - anche quando, come di regola,

l'esercizio ne sia obbligatorio - dalla discrezionalità delle

prestazioni, in danaro o in servizi, erogabili in favore di tutti

coloro che - per qualsiasi causa ed a prescindere da particolari status

e qualifiche - versino in condizioni di bisogno; determinante è in

essa la considerazione della concreta situazione del singolo individuo,

la valutazione della personalità e delle condizioni di vita

dell'assistibile, in relazione, peraltro, alle disponibilità materiali

dell'ente od organo erogante.

La seconda, invece, specie nei più recenti sviluppi della

legislazione, è orientata nel senso di eliminare o ridurre entro

limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati obiettivi, la

discrezionalità degli enti od organi erogatori, così da rendere

progressivamente concreto quel "diritto" all'assistenza sociale, che il

primo comma dell'art. 38 della Costituzione vuole sia attribuito ad

ogni cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per

vivere". Preminente è in essa la tipizzazione legislativa di

determinate categorie di assistibili, per modo che le prestazioni

rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri e per

il solo fatto di rientrarvi.

E, rispettivamente, anche le prestazioni sono, a loro volta,

uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie,

configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive ed integrative di

un reddito da lavoro mancante o insufficiente".

Sulla base di questi criteri, avverso l'esattezza dei quali nulla

è stato dedotto che possa indurre a mutarli, non vi ha dubbio che

"l'intervento straordinario" disposto con la legge impugnata va

inquadrato nella materia dell'"assistenza sociale".

Infatti, da un lato non è esatto che tutti i titolari di pensioni

sociali si trovino nelle medesime condizioni di bisogno; dall'altro a

ciascuno è assegnata una parte identica della somma globale stanziata

per il disposto intervento e non è pertanto esatto che non ne sia

determinata la misura.

Senza che occorre passare all'esame del secondo motivo,

manifestamente assorbito, il ricorso deve essere, pertanto, accolto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Piemonte approvata il 5 febbraio 1975 e riapprovata il 27 marzo 1975,

recante "Intervento straordinario a favore dei titolari di pensioni

sociali, in relazione al rincaro del costo della vita ed in particolare

del riscaldamento", legge impugnata dal Presidente del Consiglio dei

ministri col ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari