Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1970 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.

8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo

del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli

operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della

provincia di Macerata, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1969

dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Caminonni

Giuseppe, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Caminonni Giuseppe,

imputato della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio

1959, n. 741, in relazione all'art. 8, secondo comma, del contratto

integrativo provinciale 1 ottobre 1959 per la categoria degli edili,

reso obbligatorio erga omnes con l'articolo unico del D.P.R. 8 maggio

1961, n. 868, per avere, nella sua qualità di imprenditore edile,

omesso di accantonare presso la Cassa edile di Macerata le percentuali

spettanti per ferie, gratifica natalizia e festività, il pretore di

Recanati, con ordinanza in data 28 maggio 1969, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale del suddetto decreto presidenziale,

nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 8, secondo comma,

del contratto collettivo in questione, che stabilisce siffatto

obbligo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia

e segnalato come già nel corso dello stesso giudizio fosse stata

sollevata questione di legittimità costituzionale di altra norma

dello stesso contratto collettivo che sanciva un analogo obbligo di

effettuare versamenti presso le Casse edili (art. 12), poi dichiarata

incostituzionale con la sentenza n. 33 del 1969 di questa Corte, il

pretore osserva come il problema si presenti negli stessi termini nei

confronti della norma da applicare nel corso del giudizio (art. 8,

cpv.) ed anche in relazione ad altra (art. 10, cpv.), di cui

suggerisce pertanto la dichiarazione di incostituzionalità ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 6 agosto 1969. Nessuna

delle parti si è costituita nel giudizio così promosso. Considerato in diritto :

Molte volte ormai questa Corte ha avuto occasione di dichiarare

l'incostituzionalità di norme di contratti collettivi resi efficaci

erga omnes che stabilivano l'obbligo degli imprenditori edili di

depositare somme presso le Casse edili, poiché tali norme non

corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato

conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14

luglio 1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della

Costituzione (sent. n. 129 del 1963, n. 31, 59, 78, 79 e 97 del 1964,

n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, n. 41 e 73 del 1967, n. 33 e 34 del

1969, n. 71 del 1970).

Identici motivi d'illegittimità ricorrono nei confronti della

norma denunciata dai pretore di Recanati che stabilisce, con

riferimento alla provincia di Macerata, l'obbligo degli imprenditori

edili di accantonare presso la locale Cassa edile le percentuali

spettanti ai dipendenti per ferie, gratifica natalizia e festività, ed

anche in relazione ad essa deve conseguentemente essere adottata

analoga pronuncia.

Poiché gli stessi motivi d'illegittimità ricorrono altresì nei

confronti dell'art. 10, secondo comma, dello stesso contratto

collettivo, che impone il versamento alla Cassa edile di un contributo

per il finanziamento della scuola professionale edile, la

dichiarazione d'illegittimità costituzionale va estesa altresì a

questa disposizione in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre

1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle

industrie edilizia e affini della provincia di Macerata;

dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del medesimo

decreto presidenziale, nella parte in cui rende obbligatorio erga

omnes l'art. 10, secondo comma, del medesimo contratto collettivo 1

ottobre 1959.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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