Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/11/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2460, promosso con

ordinanza 29 novembre 1956 del Tribunale di Bari, emessa nel

procedimento civile vertente tra Zezza Luigi ed altri, eredi di Zezza

Vincenzo, e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per

le sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in

Puglia, Lucania e Molise, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 90 del 6 aprile 1957 ed iscritta al n. 38 del Registro

ordinanze 1957.

Vista la costituzione in giudizio dell'Ente di riforma col

patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avvocato Guido Lo Re ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1951,

n. 772, e 29 novembre 1952, n. 2460, venivano trasferiti all'Ente per

lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in

Puglia, Lucania e Molise (Sezione speciale per la riforma fondiaria)

terreni, appartenenti al sig. Zezza Vincenzo, della superficie

complessiva di ha. 265.50.00.

Con citazione notificata il 12 agosto 1954 gli eredi del predetto

Vincenzo Zezza convenivano l'Ente di riforma davanti al Tribunale di

Bari chiedendo che venisse dichiarato il loro diritto di proprietà sui

terreni che assumevano essere stati illegittimamente espropriati in

virtù del D.P.R. n. 2460 del 29 novembre 1952.

A sostegno della domanda gli attori deducevano:

a) che l'espropriazione era stata attuata previo computo globale del

patrimonio del defunto Zezza Vincenzo (deceduto il 3 gennaio 1952),

anziché mediante il frazionamento per quota nei riguardi di essi

eredi, succeduti nei beni ciascuno in misura inferiore al minimo

espropriabile;

b) che nel calcolo del patrimonio espropriabile erano stati

compresi terreni di cui, con effetto dal 1951, era stata eseguita la

variazione catastale da "pascoli" a "boschi di alto fusto", in tal modo

violando il principio della non computabilità dei boschi ai fini della

determinazione della quota di scorporo;

c) che, contravvenendo al disposto dell'art. 4 della legge n. 841

del 1950 (legge stralcio), la quota di scorporo era stata fissata in

base alla consistenza patrimoniale al momento della formazione del

piano di espropriazione (15 settembre 1952) e non alla data del 15

novembre 1949, indicata nel citato art. 4, e che per effetto di ciò la

quota di scorporo invece che su ha. 524.07.56 era stata calcolata su

ha. 566.06.91;

d) che non era stato concesso il beneficio della conservazione del

terzo residuo di cui all'art. 9 della legge stralcio, beneficio

richiesto con domanda del 9 dicembre 1952.

2. - L'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla

domanda contestandone la fondatezza in ciascuno dei suoi capi.

In particolare osservava che, in virtù delle leggi Sila e

stralcio, oggetto dell'espropriazione è la consistenza della

proprietà terriera individuale al 15 novembre 1949, da determinarsi

sulla base delle risultanze catastali esistenti, e che la morte del

soggetto espropriato nelle more del procedimento non interrompe o

modifica la procedura di esproprio.

Sui motivi di cui alle lettere c e d negava che nel calcolo delle

quote di esproprio si fosse incorsi nell'errore denunciato dalla parte

istante e, quanto alla non concessione del beneficio della

conservazione del terzo residuo, opponeva che la relativa domanda, ai

sensi dell'art. 9 della legge n. 841 del 1950, avrebbe dovuto essere

presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di

espropriazione e che invece nei termini di legge nessuna domanda era

stata all'uopo inoltrata.

3. - Successivamente, con istanza 28 aprile 1956, il procuratore

degli attori sollevava specifica eccezione di illegittimità

costituzionale del citato D.P.R. n. 2460 del 29 novembre 1952, per

violazione dell'art. 44 della Costituzione, e chiedeva che fosse

disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la

decisione delle questioni.

4. - Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 29 novembre

1956, dichiarava manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità

costituzionale di cui ai primi due capi della domanda attrice (sempre

lettere a e b); e, con ordinanza in pari data, ritenuto che le

ulteriori questioni di cui alle lettere c e d, pregiudiziali alla

decisione di merito, non potevano considerarsi manifestamente infondate

in riferimento, rispettivamente, all'art. 4, primo comma, della legge

n. 841 del 1950, all'art. 9 - in relazione all'art. 8 - della stessa

legge, e all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67,

sospendeva il processo e disponeva la trasmissione degli atti a questa

Corte per la risoluzione delle questioni stesse.

5. - Eseguita la notificazione in data 8 marzo 1957, dopo le

prescritte comunicazioni, l'ordinanza è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile 1957.

Nei termini di legge si sono costituiti in giudizio sia gli eredi

del defunto Vincenzo Zezza, con il patrocinio dell'Avv. Michele

Pansini, che l'Ente di riforma, con il patrocinio dell'Avvocatura

generale dello Stato.

6. - La parte privata, ribadendo le eccezioni già sollevate nel

giudizio di merito, ha dedotto:

Sulla prima questione: che, come ampiamente documentato e

riconosciuto nel giudizio innanzi al Tribunale, la proprietà del sig.

Vincenzo Zezza, al 15 novembre 1949, era costituita da ha. 274.92.26

per patrimonio personale, più ha. 249.15.30 rappresentante la terza

parte dell'eredità indivisa del germano Francesco Zezza, deceduto il 2

giugno 1949, e così complessivamente ha. 524.07.56. L'Ente di riforma

invece, erroneamente determinando la consistenza patrimoniale con

riferimento al momento successivo della formazione del piano di

espropriazione (15 settembre 1952), aveva calcolato la quota di

esproprio su ha. 566.05.91, comprensivi di terreni acquistati dal

predetto Zezza Vincenzo in data 18 aprile 1950 a seguito della

divisione dell'eredità di Francesco Zezza. Di qui, l'illegittimità

costituzionale del decreto di esproprio, emanato inviolazione dell'art.

4 della legge stralcio, che fissa la data di riferimento 15 novembre

1949.

Sulla seconda questione: che la istanza diretta a conservare il

terzo residuo a norma dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

era stata proposta in data 3 dicembre 1952 e prima dell'approvazione

ministeriale del piano di trasformazione della zona interessata. Detta

domanda, sebbene inoltrata oltre il termine di sessanta giorni dalla

data di pubblicazione del piano di espropriazione, darebbe egualmente

diritto alla conservazione del terzo della superficie espropriabile,

poiché all'atto della pubblicazione del piano di espropriazione non

erano stati neppure approntati i programmi di trasformazione, di cui

all'art. 3 della legge n. 841, indispensabile presupposto per

l'assunzione, da parte del proprietario, degli obblighi previsti dal

citato art. 9 per la conservazione del terzo residuo.

La difesa degli eredi Zezza ha pertanto chiesto dichiararsi

costituzionalmente illegittimo il D.P.R. del 29 novembre 1952, n. 2460,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 302, del 31 dicembre 1952.

7. - Contro questi motivi la difesa dell'Ente di riforma ha

specificamente opposto che la prima delle due questioni rinviate al

giudizio della Corte è tuttora indeterminata in punto di fatto, sia

perché non è, allo stato degli atti, certo che l'errore denunciato

sia stato commesso, sia perché non è stato dimostrato che a causa

dell'errore sia stata espropriata una superficie maggiore rispetto alle

tabelle di scorporo.

Sulla seconda questione l'Avvocatura dello Stato, premesso che il

termine di cui all'art. 9 della legge stralcio è da considerarsi

perentorio e decorre, secondo testuale disposizione, dalla

pubblicazione del piano di espropriazione e non dall'approvazione

ministeriale del programma di trasformazione fondiaria, osserva che,

comunque, in data 12 settembre 1951 l'Ente riforma aveva comunicato

allo Zezza Vincenzo quali opere, per la conservazione del terzo

residuo, avrebbero dovuto essere eseguite, ma che neppure a questa con

unicazione seguì richiesta alcuna. Rileva, infine, che i piani di

trasformazione fondiaria della zona erano stati approvati nel luglio

1951 dal Ministero dell'agricoltura e che di ciò è traccia in una

lettera inviata il 24 luglio 1951 dal Ministero stesso alla Sezione

speciale per la riforma fondiaria dell'Ente convenuto. Conclude

pertanto chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibili o

improponibili le questioni come sopra detto sollevate e, in ogni caso,

dichiarare nel merito infondate le questioni stesse.

Il 2 ottobre la difesa dei sigg. Zezza ha presentato una breve

memoria con la quale si insiste nelle ragioni già esposte, in

relazione, specialmente, alle due pronuncie di questa Corte nn. 67 e 82

del 25 maggio 1957. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione preliminare di inammissibilità o

improponibilità della prima questione di legittimità, sollevata

dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che, data l'incertezza del

fatto denunciato (determinazione della percentuale di scorporo sulla

base della consistenza patrimoniale al 15 settembre 1952 invece che al

15 novembre 1949), sarebbe allo stato degli atti impossibile stabilire

la rilevanza della questione di legittimità per la decisione delle

controversie sottoposte al giudizio del Tribunale di Bari, è

infondata.

Nel procedimento avanti al giudice ordinario la parte attrice aveva

infatti denunciato, dandone la prova documentale, che la percentuale di

scorporo era stata determinata su una superficie complessiva con

riferimento alla proprietà posseduta al momento della formazione del

piano di espropriazione (15 settembre 1952), e non già alla minore

consistenza patrimoniale, alla data del 15 novembre 1949 (art. 4 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841). Ora è vero che questa affermazione era

stata contrastata dall'Ente convenuto, che aveva genericamente eccepito

il difetto di prova certa sul punto, ma è anche vero che la

circostanza stessa formò oggetto di specifico esame da parte del

Tribunale all'atto della precisazione delle conclusioni di una

richiesta istruttoria di consulenza tecnica avanzata al fine di

determinare la sussistenza e l'entità dell'errore lamentato, richiesta

non accolta dal collegio giudicante.

Inoltre nell'ordinanza con cui è stato promosso il giudizio di

legittimità costituzionale i termini della questione sono riferiti in

modo tale da non lasciar dubbi sul punto che il decreto impugnato abbia

attuato l'espropriazione sulla base della consistenza patrimoniale

terriera dello Zezza Vincenzo al momento della formazione del piano di

espropriazione anziché alla data del 15 novembre 1949.

Il giudizio di legittimità, così come è stato promosso, ha

pertanto per oggetto lo stabilire se un decreto di esproprio che abbia

determinato la quota di scorporo in violazione del disposto dell'art.

4, primo comma, della legge 21 ottobre 1950 n. 841, sia o non viziato

da illegittimità costituzionale per eccesso rispetto alla legge di

delegazione (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione).

Non si può sostenere che la decisione di codesta questione sia

irrilevante ai fini del giudizio di merito. Il Tribunale si è infatti

proposto questo quesito pervenendo alla conclusione secondo cui

l'indagine circa la legittimità del criterio adottato per la

determinazione della massa dei terreni da sottoporre allo scorporo è

necessariamente preliminare alla definizione del giudizio.

2. - Ciò posto, sul merito della questione la Corte non può che

richiamarsi alle sue precedenti pronuncie (e in particolare alla

sentenza n. 67 del 25 maggio 1957) con le quali è stato esplicitamente

statuito che la data del 15 novembre 1949 costituisce un termine

costante e fondamentale di riferimento sia per la individuazione dei

titolari delle proprietà soggette all'esproprio, sia per la

determinazione della situazione obiettiva della proprietà stessa. Per

certo l'art. 4, primo comma, della legge n. 841 del 1950 (legge

stralcio) dispone tassativamente che la consistenza della proprietà

privata soggetta ad esproprio deve essere valutata al 15 novembre 1949.

3. - La seconda questione di legittimità costituzionale del

decreto di esproprio, che sorge per il fatto che non sia stato concesso

il beneficio del "terzo residuo" dei beni espropriati, ai sensi degli

artt. 8 e 9 della citata legge stralcio, non è, invece, fondata.

Si deve al riguardo considerare pacifico il fatto che il sig.

Vincenzo Zezza, proprietario espropriato, non richiese, entro il

termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di

esproprio, di conservare la quota del terzo dei beni espropriati come

dispone l'art. 9 della legge n. 841 del 1950.

Solo in data 9 dicembre 1952, e dunque successivamente per fino

all'emanazione del decreto di esproprio, gli eredi del sig. Vincenzo

Zezza, che era deceduto il 3 gennaio 1952, inoltrarono l'apposita

istanza per la conservazione del terzo residuo.

Ora poiché detto termine di sessanta giorni dalla data di

pubblicazione del piano è da considerare comminato a pena di

decadenza, e perciò in nessun caso prorogabile o rinnovabile, la

domanda presentata fuori termine non poteva produrre il risultato che

gli eredi Zezza intendevano conseguire.

Non vale opporre che alla data di pubblicazione del piano di

espropriazione non era stato ancora approntato (e conseguentemente non

era stato sottoposto al parere del Consiglio della Sezione speciale

dell'Ente per la riforma fondiaria né all'approvazione del Ministero

dell'agricoltura) il programma di trasformazione fondiaria di cui

all'art. 3 cit. legge n. 841.

Anche su tale punto questa Corte con sue precedenti sentenze (nn.

59, 63, 64 del 25 maggio 1957) ha precisato che l'obbligo per gli enti

di riforma di predisporre i programmi di trasformazione non ha per

destinatario il singolo proprietario espropriato, bensì l'autorità

governativa che esercita la vigilanza sugli enti e ne coordina le

funzioni.

Con la citata sentenza n. 63 questa Corte ha altresì enunciato il

principio che, nel sistema della legge stralcio, mentre l'esercizio

della facoltà del proprietario di eseguire opere di trasformazione sul

terzo residuo della zona espropriata, al fine di conservare la

proprietà di una parte, è subordinato alla presentazione della

domanda nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di

esproprio, nessun termine è invece posto all'Ente nei riguardi del

proprietario per la compilazione del piano di trasformazione. Se ne

può agevolmente dedurre che la omessa predisposizione dei piani di

trasformazione è un fatto non rilevante rispetto all'onere di

presentare la domanda per la conservazione di parte del terzo residuo,

e che pertanto il termine di sessanta giorni decorre dalla data di

pubblicazione del piano di esproprio anche quando non sia stato

predisposto il programma di trasformazione fondiaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2460, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1),

in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in

riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in

quanto la quota della proprietà terriera espropriata nei confronti del

sig. Vincenzo Zezza eccede quella che sarebbe risultata effettuando il

calcolo sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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