Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1991 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

secondo, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30

(Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la

disciplina della caccia), promosso con ordinanza emessa il 21

dicembre 1989 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti

da Antonio Durighello contro la Provincia di Treviso ed altro e

dall'Amministrazione provinciale di Treviso contro Antonio Durighello

iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione provinciale di

Treviso;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Mario Ettore Verino per l'Amministrazione

provinciale di Treviso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, I Sezione civile, con ordinanza del

21 dicembre 1989 (R.O. n. 600 del 1990), ha sollevato, in riferimento

all'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione

Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la

tutela della fauna e per la disciplina della caccia), dove, al fine

dell'esercizio "presunto" di caccia, viene ritenuto sufficiente

l'impiego di "mezzi idonei", mentre la legge statale 27 dicembre

1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la

tutela della fauna e la disciplina della caccia) richiede, per lo

stesso fine, il requisito più rigoroso dei "mezzi destinati"

all'esercizio della caccia (art. 8, terzo comma).

La questione è sorta nel corso di un giudizio di opposizione

avverso un'ordinanza-ingiunzione con la quale il Presidente della

Provincia di Treviso ha applicato ad Antonio Durighello una sanzione

pecuniaria per violazioni relative agli artt. 6, 7 e 10 della legge

della Regione Veneto n. 30 del 1978, ritenendo lo stesso responsabile

di esercizio "presunto" di caccia, in relazione al fatto di aver

guidato di notte una autovettura procedente a zig- zag con i fari

abbaglianti, alla ricerca di lepri.

Avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione, è stato

proposto ricorso per cassazione sia dal Durighello che dalla

Provincia di Treviso e nel corso di questo giudizio la parte privata

ha prospettato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n.

30, per violazione dell'art. 117 Cost.

La Cassazione, con l'ordinanza di cui è causa, ha ritenuto tale

questione, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, dal

momento che la norma denunciata sarebbe tale da ampliare la nozione

di esercizio "presunto" di caccia: e ciò in quanto l'espressione

"mezzi destinati", adottata dal legislatore statale, verrebbe a

riferirsi solo ai mezzi preordinati ad un determinato uso, mentre la

diversa locuzione "mezzi idonei", usata dal legislatore regionale,

sarebbe comprensiva di tutti i mezzi comunque utilizzabili allo

scopo.

Il rilevato ampliamento della nozione di esercizio "presunto" della

caccia, posto in essere dalla legge regionale, concretizzerebbe -

sempre secondo il giudice a quo - la violazione di un principio

fondamentale contenuto nella legge-quadro statale sulla caccia e

conseguentemente dell'art. 117 della Costituzione.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita

l'Amministrazione provinciale di Treviso, chiedendo che la questione

sia dichiarata manifestamente infondata.

Secondo la Provincia, la norma regionale impugnata non avrebbe

ampliato, ma ristretto la portata della normativa statale in tema di

esercizio "presunto" di caccia, richiedendo che i mezzi destinati

alla caccia siano anche idonei, "cioè atti in concreto a catturare

od uccidere la selvaggina".

La questione sarebbe altresì infondata, dal momento che la

legislazione regionale in materia di caccia non avrebbe "una funzione

meramente attuativa" della normativa statale, ma disporrebbe di uno

spazio sufficiente per "integrare e meglio chiarire" - nel quadro dei

principi espressi dalla legge n. 968 del 1977 - le disposizioni della

legge statale.

3. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione l'Amministrazione

provinciale di Treviso ha presentato memoria, per insistere nelle

conclusioni già formulate. In tale memoria viene richiamata, in

particolare, a sostegno della legittimità della norma impugnata,

l'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 968 del 1977 di recente

adottata dalla Cassazione, I Sezione civile, con la sentenza 4 aprile

1990, n. 2793, sottolineandosi la divergenza tra questa

interpretazione e quella adottata dall'ordinanza di rinvio. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di cui è causa la Corte di cassazione

propone questione di legittimità costituzionale nei confronti

dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Veneto 14

luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della

fauna e per la disciplina della caccia), dove si fa riferimento, per

la sussistenza dell'esercizio "presunto" di caccia, all'impiego di

"mezzi idonei" alla caccia anziché all'impiego dei "mezzi destinati"

alla caccia, richiamati, invece, nell'art. 8, terzo comma, della

legge statale 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la

disciplina della caccia).

Secondo l'ordinanza di rinvio la disposizione impugnata, adottando

una dizione diversa da quella contenuta nella legge-quadro statale,

avrebbe indebitamente ampliato la nozione di esercizio "presunto" di

caccia, dal momento che il requisito dei "mezzi destinati" alla

caccia andrebbe riferito soltanto ai mezzi preordinati a tale uso,

mentre la dizione "mezzi idonei" adottata dalla legge regionale

sarebbe comprensiva di tutti i mezzi comunque utilizzabili a scopo

venatorio. L'ampliamento di tale nozione di caccia sarebbe tale da

determinare la violazione di un principio fondamentale della legge-quadro statale n. 968 del 1977, e, conseguentemente, dell'art. 117

della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 30 del 1978, nel

delineare la nozione di attività venatoria, definisce, al primo

comma, come esercizio di caccia "ogni atto diretto all'uccisione o

alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o

di arnesi a ciò destinati" (caccia c.d. "effettiva"), mentre

equipara, nel secondo comma, all'esercizio della caccia "il vagare od

il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine

di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per

catturarla" (caccia c.d. "presunta"). Queste formulazioni della legge

regionale ricalcano letteralmente la disciplina a suo tempo posta,

sempre ai fini della distinzione tra caccia "effettiva" e "presunta",

dall'art. 1, primo e secondo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016

(Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia).

A sua volta, la legge-quadro sulla caccia n. 968 del 1977 - che ha

sostituito il R.D. n. 1016 del 1939 - qualifica come esercizio

"effettivo" di caccia "ogni atto diretto all'abbattimento o alla

cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al

successivo art. 9 e degli animali a ciò destinati" (art. 8, secondo

comma), mentre riconduce all'esercizio "presunto" di caccia "il

vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in

attitudine di ricerca della selvaggina o in attesa della medesima per

abbatterla o catturarla" (art. 8, terzo comma).

Ora - se è vero che la disciplina adottata dal secondo comma

dell'art. 8 della legge n. 968, ai fini della definizione della

nozione di caccia "effettiva", diverge sostanzialmente da quella a

suo tempo espressa dall'art. 1, primo comma, del T.U. del 1939, dal

momento che la nuova disposizione ha delimitato tale nozione al solo

impiego dei mezzi indicati nel successivo art. 9, con esclusione

della possibilità di mezzi diversi - è anche vero che, ai fini

della definizione della nozione di esercizio "presunto" di caccia, la

disposizione contenuta nell'art. 8, terzo comma, della legge n. 968

(dove si parla di "mezzi destinati") non viene, nella sostanza, a

differenziarsi, al di là della formula lessicale adottata, dalla

disposizione a suo tempo espressa nell'art. 1, secondo comma, del

R.D. n. 1016 (dove si parlava di "mezzi idonei"). La coincidenza

sostanziale tra le due disposizioni va collegata al fatto che - come

la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (sent. Cass., I Sez.

civile, 4 aprile 1990, n. 2793) - i "mezzi destinati" all'esercizio

della caccia "presunta" di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge

n. 968 non possono ritenersi limitati ai soli mezzi specificamente

indicati nell'art. 9 (e richiamati nel secondo comma dello stesso

art. 8), ma devono ragionevolmente ricomprendere - proprio al fine di

valorizzare la distinzione posta dalla legge tra le due forme di

caccia - tutti i mezzi effettivamente destinati ad un'attività

venatoria, indipendentemente dalla loro "preordinazione" a tale

attività o dalla loro collocazione in uno specifico elenco di mezzi

normalmente destinati alla caccia. Senonché, una volta adottato il

criterio dell'effettivo impiego del mezzo, anche la distinzione

concettuale tra la nozione di "destinazione" e quella di "idoneità"

- che potrebbe valere in astratto - viene, in concreto, a sfumare. E

invero, su questo piano, è agevole constatare come le due nozioni

tendano a identificarsi, dal momento che la destinazione effettiva di

un determinato mezzo all'esercizio della caccia in tanto potrà dar

luogo ad un'azione qualificabile come venatoria, in quanto il mezzo

stesso presenti anche una concreta idoneità a realizzare lo scopo

connesso a tale azione.

La sostanziale equivalenza che va, dunque, affermata tra la

nozione di "destinazione" e quella di "idoneità" - ove le stesse

risultino riferite all'impiego effettivo o concreto del mezzo - conduce a escludere che la norma impugnata abbia inteso introdurre una

nozione di esercizio "presunto" della caccia più ampia di quella

prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge statale 27 dicembre

1977, n. 968: dal che l'infondatezza della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti

dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Veneto 14

luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della

fauna e per la disciplina della caccia) con riferimento all'art. 117

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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