Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 10d.P.R. 818/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (norme sul riordinamento

delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 21

novembre 1968 dal tribunale dell'Aquila nel procedimento civile

vertente tra Del Cimmuto Angelo e l'INPS, iscritta al n. 283 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito l'avv. Giorgio Cannella, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 27 dicembre 1957 Del Cimmuto Angelo, pensionato della

cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali per il servizio

prestato presso il comune di Pescocostanzo, inoltrava domanda

all'Istituto nazionale della previdenza sociale per ottenere la

pensione di vecchiaia previo riconoscimento dei periodi di servizio

militare da lui effettuato dal 1915 al 1920. L'Istituto però

respingeva la domanda comunicando che ai sensi dell'art. 10, ultimo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i periodi di servizio

militare non possono essere riconosciuti se sono computabili in altre

forme di previdenza. Questa decisione veniva successivamente

confermata dal Comitato esecutivo dell'INPS nonostante l'interessato

avesse fatto presente che egli non aveva mai ottenuto dalla propria

cassa di previdenza la valutazione ai fini pensionistici del servizio

militare prestato, né poteva richiederla essendo decorso il termine

per la domanda.

Il Del Cimmuto citava allora in giudizio l'INPS dinanzi al

tribunale dell'Aquila ed in questa sede la difesa dell'attore

sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 del

D.P.R., n. 818 del 1957, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, sostenendo che la norma aveva ecceduto dai limiti della

delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'eccezione veniva accolta dal tribunale che con ordinanza 13

novembre 1962 rimetteva gli atti a questa Corte rilevando che la

disposizione impugnata, modificando le precedenti in materia (art. 136

del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e art. 22 della legge 4 aprile

1952, n. 218), aveva introdotto una nuova limitazione all'esercizio di

un diritto e non poteva pertanto ritenersi norma di attuazione o di

coordinamento ai sensi dell'art. 37 della legge delegante n. 218 del

1952.

Con ordinanza n. 17 del 14 marzo 1964 questa Corte, dopo aver

rilevato che il tribunale dell'Aquila aveva omesso di esaminare se la

controversia potesse essere decisa in base alla disposizione contenuta

nell'art. 10, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, che

si assumeva essere identica a quella impugnata, ordinava che gli atti

venissero restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della

rilevanza della questione.

Il tribunale ha compiuto tale esame ed ha ora restituito gli atti

a questa Corte insistendo nella questione di legittimità

costituzionale originariamente proposta. Nella nuova ordinanza del 21

novembre 1968 il giudice osserva che, pur dovendosi considerare

abrogato l'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. delegato n. 818 del 1957

ad opera dell'art. 10, ultimo comma, della successiva legge n. 55 del

1958 che ne riproduce esattamente il contenuto, non può a questa

legge attribuirsi efficacia retroattiva ed applicarla al rapporto

controverso.

L'assicurato Del Cimmuto ebbe infatti a produrre domanda di

pensione all'INPS il 27 dicembre 1957, in epoca cioè anteriore

all'emanazione della legge 1958 (26 febbraio 1958); ed è appunto alla

data della domanda che il diritto all'accreditamento dei contributi

figurativi in questione deve farsi risalire e considerarsi

perfezionato sicché al riconoscimento della pretesa dell'assicurato

permane solo l'ostacolo dell'impugnata disposizione del D.P.R. n. 818

del 1957.

Nel presente giudizio si è costituito soltanto l'INPS,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Cannella e Pierino

Pierini, mediante deposito di deduzioni in cancelleria in data 10

gennaio 1969.

Osserva la difesa dell'Istituto che fin dall'origine il

riconoscimento del servizio di guerra 1915-1918 fu subordinato alla

condizione che non si cumulasse con analoghi vantaggi derivanti da

altre forme previdenziali. Ciò si desume sia dall'art. 38 del D.Lg.

21 aprile 1919, n. 603, sia dall'art. 136 R.D.L. 4 ottobre 1935, n.

1827, che concordemente dispongono il computo utile del servizio

militare in questione agli effetti delle prestazioni per l'invalidità

e vecchiaia, sancendo però l'esclusione dal computo per quei "periodi

di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia

stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari".

La ragione di tale esclusione va ricercata nel fatto che per quei

periodi e per quella attività era stata istituita una particolare

assicurazione obbligatoria nel 1917. Non sembra quindi fondata la

censura che il legislatore delegato del 1957 abbia ecceduto dai limiti

del potere conferitogli allorché si è dato carico di dettare una

norma di attuazione che mancava per completare - coordinando -

quell'ordinamento previdenziale nel quale si era inserita la legge

delegante.

A sostegno dell'infondatezza della questione proposta rileva

infine la difesa dell'INPS che se l'art. 10 della legge sopravvenuta

ha, formalmente, abrogato la norma delegata lo ha fatto non perché

con essa in contrasto, ma perché ha inteso ridisciplinare l'intera

materia. Dal valore sostanzialmente interpretativo dell'art. 10 della

legge n. 55 del 1958 deve quindi trarsi la conferma del buon uso del

potere legislativo delegato.

Queste considerazioni la difesa dell'INPS ha ulteriormente svolte e

sviluppate in una memoria depositata il 21 maggio 1970 nella quale

ribadisce che il legislatore delegato del 1957 - colmando un vuoto

normativo lasciato aperto dal precetto dell'art. 136 del R.D.L. n.

1827 del 1935, che demandava ad un regolamento la determinazione delle

modalità di concessione del beneficio - non ha aggiunto un nuovo

divieto all'esercizio di un diritto, ma ha solo affermato un principio

implicito nella concessione dello stesso: quello appunto che la

valutazione del servizio militare per la guerra 1915-18 fosse soggetto

alla regola del "ne bis in idem". E ciò al fine di impedire che dello

stesso si possa pretendere di godere più volte in diverse forme di

previdenza.

Affermare che in simile fattispecie il legislatore delegato abbia

ecceduto dai limiti del suo potere significa ridurre la sua funzione

al grado di una mera interpretazione delle leggi ordinarie e

considerare nulla la sua funzione di coordinamento e di attuazione la

quale invece consente di adattare i precetti a situazioni concrete che

il legislatore delegante non aveva voluto disciplinare direttamente.

Conclude pertanto la difesa chiedendo che la Corte voglia

dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale proposta con

l'ordinanza in epigrafe investe l'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818 contenente norme di attuazione e di

coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218 sul riordinamento

delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti.

Il vizio denunciato è quello dell'eccesso di delega. Si assume

infatti dal giudice a quo che la disposizione impugnata - in base

alla quale il periodo di servizio militare di cui all'art. 136 del

R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 non è riconosciuto utile

nell'assicurazione generale obbligatoria quando sia computabile in

altri trattamenti pensionistici - non può essere considerata norma di

attuazione o di coordinamento ai sensi dell'art. 37 della citata

legge di delega essendosi con essa introdotto un limite nuovo

all'esercizio di un diritto prima non presente nella disciplina

normativa della materia. Da ciò la denuncia d 'incostituzionalità in

riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Afferma per contro la difesa dell'INPS che il legislatore delegato

non ha disposto alcuna innovazione, ma ha solo ritenuto di poter

esprimere in apposita norma un principio implicito nella preesistente

legislazione, il principio cioè che il riconoscimento del periodo di

servizio militare di cui trattasi dovesse essere soggetto alla regola

del "ne bis in idem" onde evitare l'ingiusta duplicazione, in diversi

trattamenti pensionistici, d'un beneficio scaturente da un'unica

causa.

L'eccezione di incostituzionalità, nei limiti che in seguito

saranno precisati, appare fondata.

2. - Il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato

nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 al 1 luglio

1920 come periodo utile agli effetti delle prestazioni per

l'invalidità e la vecchiaia venne sancito dall'art. 136 del R.D.L.

n. 1827 del 1935. Tale disposizione tuttavia, nel rimettere ad un

successivo regolamento, in effetti poi mai emanato, la determinazione

delle modalità di concessione del beneficio in questione, aggiunge

che sono da escludersi dal computo i periodi di tempo nei quali

l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o

messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Ora è vero che sulla base di questo precetto può sostenersi,

come ha fatto la difesa dell'INPS, che presupposto sottinteso della

concessione del beneficio sia la condizione che il richiedente non ne

abbia già ottenuto il riconoscimento in altre forme assicurative. E

ben poteva conseguentemente il legislatore delegato del 1957,

nell'esercizio dei poteri accordatigli, enunciare positivamente tale

inespressa ma giusta e naturale condizione.

Non è men vero però che l'espressione usata nell'ultimo comma

dell'art. 10 della legge delegata travalica la finalità anzidetta e

pone in essere una ulteriore limitazione non certo riconducibile al

principio del divieto del doppio riconoscimento del medesimo

beneficio. L'aver infatti disposto di non riconoscere il servizio

militare nel caso in cui sia semplicemente computabile per le pensioni

a carico di altre forme di previdenza è cosa innegabilmente diversa

dal non riconoscimento del beneficio quando questo sia stato già

computato in tali pensioni.

Dalla norma così come è stata formulata deriva che il

riconoscimento del servizio militare ai fini della pensione a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria può essere richiesto solo se

tale servizio non possa essere riconosciuto ai fini di altri

trattamenti pensionistici sostitutivi o esclusivi di quella. Che

questo sia il significato della norma si desume dal caso di specie -

in ordine al quale non v'è contestazione tra le parti - in cui ci si

trova di fronte ad un assicurato, pensionato della Cassa di previdenza

per i dipendenti degli enti locali, al quale è stato rifiutato

dall'INPS il riconoscimento del servizio militare perché valutabile

dalla sua Cassa di previdenza sebbene egli non abbia mai chiesto tale

valutazione e non possa ormai più richiederla per decorso del termine

di presentazione della domanda (art. 27 della legge 24 maggio 1952, n.

610).

Deriva quindi da quel che precede che la norma delegata non può

essere intesa come norma di coordinamento o di attuazione, ai sensi

dell'art. 37 della legge di delega, limitatamente alla parte in cui

dispone che non è riconosciuto il servizio militare

nell'assicurazione generale obbligatoria se sia computabile - e non

già se sia stato effettivamente computato - per le pensioni a carico

di altre forme di previdenza. Ed in tali termini va dichiarata la sua

illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, contenente norme di

attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul

riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nella parte in cui esclude

il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato dal 25

maggio 1915 al 1 luglio 1920 quando sia computabile per le pensioni a

carico di altre forme di previdenza, anziché escluderlo solo quando

per tali pensioni sia stato effettivamente computato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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