Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1993

Altra decisione · depositata il 29/03/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 19 ottobre 1992, depositato in Cancelleria il

5 novembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

dell'atto di intesa denominato "Dichiarazione di intenti" stipulato a

Tirana l'11 luglio 1992 tra la Regione Puglia e i Ministri

dell'educazione e del lavoro del Governo albanese, ed iscritto al n.

40 del registro conflitti 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 19 ottobre 1992 il Presidente del Consiglio

dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Regione

Puglia in relazione all'atto d'intesa denominato "Dichiarazione di

intenti" stipulato in data 11 luglio 1992 a Tirana (Albania) tra la

stessa Regione Puglia ed i Ministri albanesi dell'educazione e del

lavoro, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Il ricorrente espone che con telegramma del 9 luglio 1992 la

Regione Puglia chiedeva l'intesa del Governo, ai sensi del d.P.C.M.

11 marzo 1980, per una missione in Albania da parte dell'Assessore

regionale alla formazione professionale e del dirigente dell'ufficio

studi e programmazione dello stesso assessorato, missione da

effettuarsi nei giorni 10 e 11 luglio 1992.

A tale richiesta la Presidenza del Consiglio dei ministri

rispondeva con telex del 15 luglio successivo negando l'intesa

governativa per l'assoluta mancanza di elementi informativi in ordine

alla natura della missione nonché per la tardività della richiesta

che non aveva permesso lo svolgimento della necessaria attività

istruttoria.

Tuttavia, una nota dell'Ambasciata italiana a Tirana del 17 luglio

1992, indirizzata al Ministro del lavoro e da questi trasmessa alla

Presidenza del Consiglio dei ministri (che la riceveva in data 21

agosto 1992), informava che l'11 luglio 1992 era stata stipulata in

Tirana tra la Regione Puglia ed i Ministri del lavoro e

dell'educazione della Repubblica di Albania una "Dichiarazione di

intenti" per accordi diretti ad avviare iniziative a favore dei

cittadini albanesi in materia di mercato del lavoro, formazione ed

orientamento professionale, nonché a promuovere la costituzione di

una commissione mista permanente composta da rappresentanti dei

Ministeri albanesi e della Regione Puglia.

2. - A giudizio della Presidenza del Consiglio la sottoscrizione

della suddetta "Dichiarazione" da parte dei rappresentanti della

Regione Puglia senza che sulla iniziativa fosse stato acquisita la

previa intesa (o assenso) del Governo costituirebbe una illegittima

invasione della sfera di competenza statale in materia di rapporti

internazionali. Né potrebbe ritenersi che il diniego opposto dal

Governo alla stessa iniziativa sia stato ingiustificato o immotivato,

stante la tardività della richiesta, avanzata dalla Regione appena

un giorno prima dell'inizio della missione, e l'assoluta genericità

della stessa, priva di qualsiasi elemento informativo in ordine ai

contenuti dell'iniziativa.

Per di più - sempre secondo la Presidenza del Consiglio - la

suddetta iniziativa non potrebbe neppure farsi rientrare tra le

attività regionali "di mero rilievo internazionale" dal momento che

la stessa ha comportato la stipulazione di un atto di intesa con un

Governo estero, destinato alla definizione di veri e propri accordi

in materie estranee alla competenza regionale, quali l'avviamento al

lavoro, lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, l'aggiornamento

professionale di dipendenti del Ministero albanese del lavoro,

nonché l'istituzione di un organismo internazionale, nella forma di

una commissione permanente composta da rappresentanti del Governo

albanese e della Regione Puglia.

3. - La Regione Puglia non si è costituita in giudizio. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della "Dichiarazione di

intenti" stipulata a Tirana l'11 luglio 1992 tra l'Assessore al

lavoro, emigrazione e formazione professionale della Regione Puglia

ed i Ministri del lavoro e dell'educazione del Governo albanese, dal

momento che tale atto sarebbe venuto a violare il potere spettante

allo Stato in ordine alla determinazione della politica estera ed

alla stipulazione di accordi con Stati esteri. Più in particolare,

l'atto in questione viene impugnato in quanto lesivo della sfera di

attribuzioni statali: a) per essere stato sottoscritto dai

rappresentanti della Regione Puglia senza la preventiva intesa (o

assenso) del Governo; b) per avere superato i limiti propri degli

"atti di mero rilievo internazionale", in quanto stipulato non con un

ente omologo della Regione, ma direttamente con gli organi

governativi dello Stato albanese; c) per avere investito materie

estranee alle competenze regionali e, comunque, non delimitate

all'ambito locale; d) per avere previsto la costituzione di un organo

permanente misto di carattere internazionale.

2. - Il ricorso è fondato.

Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla natura

della "Dichiarazione di intenti" di cui è causa nonché alla

riconducibilità delle materie in essa trattate alla sfera delle

attribuzioni regionali, resta il fatto che l'atto in questione è

stato sottoscritto dai rappresentanti della Regione Puglia senza

avere acquisito preventivamente l'intesa (o l'assenso) da parte del

Governo: intesa che il Governo ha successivamente negato per

l'assoluta mancanza di elementi informativi in ordine alla natura

della missione e per l'intempestività della richiesta, avanzata

dalla Regione solo alla vigilia della partenza della propria

delegazione.

L'assenza di una tempestiva e completa informazione da parte della

Regione al Governo al fine di ottenerne l'intesa (o l'assenso)

risulta di per sé motivo sufficiente a giustificare - anche alla

luce degli indirizzi ripetutamente espressi in materia da questa

Corte (v. sentt. n. 472 del 1992, n. 739 del 1988, n. 179 del 1987) -

la lesione della sfera di attribuzioni statali e l'accoglimento del

ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Regione Puglia il potere di

stipulare la "Dichiarazione di intenti" sottoscritta a Tirana l'11

luglio 1992 con i Ministri dell'educazione e del lavoro del Governo

albanese e, di conseguenza, annulla l'atto in questione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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