Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 28 giugno 1962 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile

vertente tra Dei Rossi Sebastiano e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 203 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29

dicembre 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dei Rossi Sebastiano;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Benedetto Bussi, per il Dei Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente fra Sebastiano Dei Rossi e

l'I.N.P.S., il Tribunale di Venezia - con ordinanza del 28 giugno 1962

- ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.

20, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per eccesso di

delega in relazione agli artt. 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n.

218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Si rileva dalla ordinanza che il Del Rossi assume di avere diritto

alla pensione di vecchiaia perché ha raggiunto il 60 anno di età, e

perché può beneficiare della disposizione dell'art. 25 della legge 4

aprile 1952, n.218, la quale - per coloro che si valgono della facoltà

di prosecuzione volontaria - riduce i minimi contributivi necessari per

ottenere la pensione nella misura stabilita per l'anno nel quale

l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione

volontaria. Sostiene l'I.N.P.S. che la disposizione dell'art. 25

suindicato si riferisce soltanto all'ipotesi in cui la domanda di

autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata

successivamente al verificarsi dell'evento assicurato (compimento dei

60 anni oppure invalidità); e non può quindi applicarsi al Dei Rossi

che non si trova in quelle condizioni, avendo prima presentato la

domanda di prosecuzione volontaria e dopo qualche anno raggiunto l'età

pensionabile. Sostiene che non altrimenti può interpretarsi la

disposizione dell'art. 25, onde evitare che all'assicurato obbligatorio

venga fatto un trattamento di gran lunga più sfavorevole di quello cui

avrebbe diritto chi abbia presentato la domanda di autorizzazione alla

prosecuzione volontaria. A confermare siffatto assunto, starebbe anche

il secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per

il quale la disposizione dell'art. 25 della legge del 1952 si applica

nei confronti degli assicurati che compiano i 60 anni o siano

riconosciuti invalidi nel periodo fra il 1952 ed il 1961, ma che, al

verificarsi di dette circostanze, siano in possesso di uno dei

requisiti richiesti dai commi secondo e quarto dell'art. 5 della legge

del 1952, cioè possano far valere, nel quinquennio precedente, un

determinato numero di effettivi contributi, a seconda della categoria

di appartenenza.

Aggiunge l'I.N.P.S. che la norma dell'art. 20 non apporta nuovi

elementi, ma è soltanto interpretativa dell'art. 25.

Avendo il Dei Rossi sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, per eccesso di delega, il Tribunale ha

ritenuto che "non può certamente ritenersi meramente interpretativa

una norma che limita l'ambito di applicazione di una disposizione della

legge delegante". Ha quindi considerato la rilevanza e la non manifesta

infondatezza della questione e, sospeso il giudizio, ha disposto la

trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza regolarmente notificata e comunicata è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29

dicembre 1962.

Nel presente giudizio si è costituito soltanto il Dei Rossi

rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Bussi, il quale nelle

deduzioni presentate in cancelleria ribadisce che l'impugnato art. 20,

secondo comma, stabilisce una condizione del tutto nuova, non prevista

né esplicitamente né implicitamente dalle norme vigenti, per il

conseguimento della pensione di invalidità e vecchiaia, nei casi che

rientrano nella previsione dell'art. 25 della legge del 1952. Considerato in diritto :

Allo scopo di attuare gradualmente la nuova regolamentazione

prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, relativamente ai periodi

minimi di contribuzione necessari per conseguire il diritto alla

pensione di invalidità e di vecchiaia, l'articolo 25 di detta legge,

lasciando immutato il requisito di quindici anni di anzianità di

iscrizione nell'assicurazione, riduce i suddetti periodi, per la durata

di 10 anni, in misura progressivamente inferiore. Per la pensione di

vecchiaia, stabilisce una aliquota che per l'anno 1952 è di un

quindicesimo e per l'anno 1961 raggiunge i tredici quindicesimi.

Lo stesso articolo, nell'ultimo comma, prescrive che per coloro i

quali si avvolgono, nel cennato decennio, della facoltà di

prosecuzione volontaria nell'assicurazione, i minimi contributivi, ai

fini del diritto alla liquidazione della pensione, sono quelli

stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di

autorizzazione per tale prosecuzione.

È problema di mera interpretazione stabilire se la norma contenuta

in detto comma abbia inteso circoscrivere - come sostiene l'I.N.P.S. -

il beneficio dell'aliquota ridotta all'ipotesi in cui nel ripetuto

decennio si sia verificato il rischio assicurato (compimento dell'età

pensionabile o insorgenza dell'invalidità) e la domanda di

autorizzazione per la prosecuzione volontaria sia stata presentata

successivamente al realizzarsi di tali eventi. E siffatto problema,

come tale, sfugge alla competenza di questa Corte. La quale invece, è

chiamata ad esaminare se il secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818, abbia ecceduto dai limiti della delega di cui

all'art. 37 della legge n. 218 del 1952. Ed in questa, indagine, è

ovvio che la Corte non può essere vincolata ad una determinata

interpretazione del sopracitato art. 25.

L'ordinanza del Tribunale di Venezia, affermando che "non può

ritenersi meramente interpretativa una norma che limita l'ambito di

applicazione di una disposizione della legge delegante" indirizza

l'indagine verso un terreno diverso e cioè verso la sussistenza o

meno, nella norma impugnata, di limiti o di requisiti nuovi che non

rientrino fra quelli necessari per attuare o coordinare la nuova legge

del 1952 con le altre esistenti, o che siano addirittura contrari ai

criteri ed ai principi di detta legge.

Ciò posto, non è dubbio che il primo periodo del secondo comma

dell'art. 20 del D.P.R. n. 818 del 1957, stabilendo che l'ultimo

capoverso dell'art. 25 si applica soltanto nei confronti degli

assicurati per i quali si verifichi il rischio assicurato nel periodo

transitorio 1952-61 pone un limite che non sussiste nella legge del

1952. Esso intende stabilire un collegamento fra l'anno in cui

l'assicurato chiede l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e

l'anno del pensionamento, per riportare nel periodo transitorio

entrambi gli eventi, ma nel tempo stesso crea un nuovo requisito, che

esclude un certo numero di assicurati dal beneficio della riduzione di

aliquota per i minimi contributivi onde ottenere la pensione.

Ben più chiaro appare il vizio di legittimità del secondo periodo

del ripetuto comma, nel quale la disciplina della prosecuzione

volontaria dell'assicurazione viene alterata e modificata agli effetti

della riduzione di aliquota dei minimi contributivi. Si prescrive,

infatti, che i minimi di contribuzione necessari per ottenere

l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria debbono sussistere nel

momento in cui si verifica il rischio assicurato, mentre l'art. 5 della

legge del 1952 subordina la concessione dell'autorizzazione stessa alla

sussistenza, in quel momento, dei minimi contributivi. Chiaro è il

contrasto fra l'art. 5 della legge del 1952 e la norma impugnata.

Va, pertanto, riconosciuto che il secondo comma dell'art. 20 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha violato i limiti posti dall'articolo

37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, secondo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 25 e

37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e

77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari