Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/11/1957 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 giugno 1957

recante "sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da

vino e provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata per il

commercio dei prodotti stessi", promosso con ricorso del Commissario

dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 giugno 1957,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo

giorno 26 ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1957.

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella

cancelleria delle deduzioni in data 11 luglio 1957, del Presidente

della Regione siciliana, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe

Guarino e Camillo Ausiello Orlando;

udita nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per

il ricorrente e gli avvocati Giuseppe Guarino e Camillo Ausiello

Orlando per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato

dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale siciliana

concernente la "sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed

uve da vino e provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata

per il commercio dei prodotti stessi".

La citata legge, al dichiarato scopo (art. 1) "di soddisfare alle

particolari esigenze determinate dalla grave crisi creatasi in Sicilia

nel settore vinicolo e di incrementare il consumo dei prodotti

vinicoli", dispone (art. 2) che sui vini, sui mosti e sulle uve da vino

venga sospesa, nel territorio della Regione siciliana, l'applicazione

dell'imposta di consumo, e che (art. 3) a decorrere dal 1 novembre

1957, l'imposta generale sull'entrata per il commercio dei citati

prodotti venga corrisposta una tantum all'atto della loro immissione in

commercio, con aliquote non superiori al 12% del prezzo medio dei

prodotti stessi ed in base a norme da emanarsi dall'Assessore regionale

per le finanze.

Inoltre, il movimento dei citati prodotti nell'ambito regionale

viene dichiarato esente dalle formalità previste negli articoli 89 e

seguenti del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo,

approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, disponendosi l'obbligo

della bolletta d'accompagnamento solo per le spedizioni dei prodotti

vinicoli fuori del territorio della Regione (art. 4).

Infine, per compensare i comuni siciliani del mancato introito

della imposta di consumo, la legge (art. 5) pone a carico della Regione

l'onere di corrispondere ai comuni stessi, fino al 31 dicembre 1957,

delle integrazioni mensili commisurate al gettito dell'imposta per

l'anno 1956 e, successivamente, fino alla regolamentazione della

materia in sede nazionale, delle integrazioni pari alla metà del

tributo riscosso dai comuni nel triennio 1954-56. Nella legge si

precisa anche (art. 5, quarto e quinto comma) che agli oneri derivanti

da tali disposizioni sarà provveduto con appositi stanziamenti da

iscriversi nel bilancio 1957-58 e successivi, e si autorizza

l'Assessore regionale per il bilancio ad apportare, con propri decreti,

le variazioni di bilancio occorrenti. La legge è stata approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 giugno 1957.

Il Commissario dello Stato, cui il provvedimento fu comunicato, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto siciliano, con nota

del 15 giugno 1957, pervenutagli il giorno dopo, con ricorso del 21

dello stesso mese, ritualmente notificato nella medesima data e

depositato nella cancelleria della Corte il successivo giorno 26, ha

impugnato la citata legge dinanzi alla Corte costituzionale,

chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Del ricorso è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 13 luglio, n. 174, e nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana del 6 dello stesso mese, n. 35.

Successivamente la legge impugnata è stata promulgata e pubblicata

(legge 22 luglio 1957, n. 42, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regione in data 23 luglio 1957, n. 39).

Il Presidente della Regione siciliana si è costituito in giudizio

e nelle deduzioni depositate in Cancelleria addì 11 luglio 1957 e

nella memoria depositata il 3 ottobre ha illustrato le ragioni per le

quali intende resistere al ricorso.

Dal ricorso introduttivo del giudizio e dalla successiva memoria

depositata il 27 settembre 1957, con la quale l'Avvocatura generale

dello Stato riprende e sviluppa alcuni dei motivi del ricorso, questi

si possono riassumere in quattro punti.

1) Violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale siciliano.

Il primo motivo di censura parte dal presupposto che la legge

impugnata abbia carattere finanziario e che quindi la potestà

legislativa regionale, nella specie, vada disciplinata in base all'art.

36 dello Statuto siciliano. Secondo la difesa dello Stato, infatti, la

competenza legislativa della Regione si deve determinare con

riferimento ai "mezzi giuridici" di cui essa si serve per raggiungere

determinati scopi; per cui se - come nella specie - per migliorare

la situazione di un determinato settore agricolo, la Regione agisce

mediante disposizioni di carattere fiscale (nel senso, ad esempio, di

abolire o ridurre o modificare certe imposte), la potestà legislativa

spettante all'Assemblea regionale sarà quella concernente i tributi e

unicamente questa, e non quella riguardante il settore agricolo che si

è inteso favorire.

Ciò premesso, il Commissario dello Stato sostiene che, avendo la

Regione, in materia di tributi locali od erariali, una potestà

normativa concorrente e sussidiaria, le leggi regionali relative devono

rispettare non solo le leggi costituzionali ed i limiti territoriali,

ma anche i limiti derivanti dai principi e dagli interessi generali cui

si uniformano le leggi statali. In particolare, la legislazione

regionale deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali

della legislazione statale per ogni singolo tributo anche per quanto

attiene alle caratteristiche di esso, ai cespiti colpiti ed alle

modalità di riscossione.

Ora, la legge impugnata, abolendo l'imposta di consumo sui vini,

sui mosti e sulle uve da vino e sospendendo fino al 31 ottobre 1957

l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata relativa al commercio

di detti prodotti, contrasta sia col principio generale derivante dal

testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n.

1175, che pone le bevande vinose al primo posto fra i generi

assoggettabili all'imposta di consumo; sia col principio, vigente nella

legislazione statale, secondo il quale l'imposta generale sull'entrata

sui vini è dovuta per il solo fatto del loro assoggettamento

all'imposta di consumo, talché la "correlazione I.G.E. - imposta di

consumo" costituisce un sistema tributario inscindibile in sede

nazionale; sia, infine, con la legislazione dello Stato, in quanto si

concedono ad un prodotto agevolazioni che non trovano, per il medesimo

prodotto, riscontro nell'ordinamento in vigore. Ma, soprattutto, la

legge impugnata viola i limiti della potestà normativa regionale che,

essendo in questo caso concorrente e sussidiaria, non può spingersi

fino ad abolire o sospendere l'applicazione di un tributo stabilito da

leggi statali, a meno che tale esenzione non trovi riscontro nelle

leggi statali e giustificazione in un particolare interesse regionale.

Circostanze queste che non sussisterebbero nella specie: non la prima,

perché l'esenzione totale del vino dall'imposta di consumo non trova

alcun riscontro nella legislazione statale; non la seconda, perché

quella vinicola è una crisi a carattere nazionale e, quindi, solo su

tale piano può trovare la sua soluzione.

Infine, tenuto conto che "il gettito dell'imposta generale

sull'entrata, che graverà una tantum all'atto dell'immissione al

consumo dei vini, compenserà in parte notevole e, col tempo, supererà

l'ammontare della sopprimenda imposta di consumo", è da dubitare che

la legge in parola possa apportare degli effettivi benefici al settore

vinicolo, in quanto il carico tributario gravante sui prodotti in

questione, rimarrebbe in sostanza inalterato.

2) Violazione dell'art. 15 dello Statuto regionale siciliano.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l'illegittimità

costituzionale degli artt. 2, 3 e 5 della legge impugnata, per

violazione dell'art. 15 dello Statuto regionale siciliano.

In base al citato articolo l'ordinamento degli enti locali in

Sicilia si basa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della

più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

La legislazione esclusiva spetta alla Regione solo nel quadro di

tali principi. Il che significa che la Regione siciliana non ha alcuna

potestà di interferenza nella finanza locale perché, altrimenti,

verrebbe a violare l'autonomia finanziaria dei comuni. La legge in

questione, togliendo ai comuni dell'Isola il potere di imporre un

tributo e di esercitare tale potere nel modo ritenuto più adatto e

più rispondente alle esigenze locali, viola tale principio. Né vale

obiettare che la Regione si assume l'onere di compensare i comuni

siciliani del mancato introito dell'imposta di consumo, perché in

questo modo si esclude qualsiasi miglioramento e qualsiasi iniziativa

da parte dei comuni siciliani, i quali, privati del loro potere

autonomo di imposizione, verrebbero a trovarsi in una situazione di

inferiorità rispetto agli altri comuni italiani.

3) Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, in via subordinata

anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge, perché

in violazione dei limiti della potestà legislativa regionale in

materia tributaria ed in contrasto con l'art. 12 dello Statuto

regionale siciliano.

Sotto il primo profilo si rileva che l'art. 3 della legge,

prevedendo la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una

tantum, istituirebbe un regime speciale d'imposizione di tale tributo,

in contrasto con il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e successive

modificazioni, per il quale la determinazione di speciali regimi

d'imposizione è demandata soltanto al Ministro per le finanze ed è

limitata ad una serie di prodotti, che non comprende il vino, i mosti e

le uve da vino, per i quali vige invece il principio - che risale

all'epoca della soppressa tassa di scambio - per cui l'imposta generale

sull'entrata è dovuta per il solo fatto dell'assoggettamento dei

prodotti all'imposta di consumo.

Sotto il secondo profilo, poi, si lamenta la violazione dell'art.

12 dello Statuto regionale siciliano, nel senso che l'art. 3 della

legge impugnata, demandando all'Assessore regionale per le finanze

l'emanazione di norme - di natura regolamentare - relative alla

corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una tantum, sottrae

al Governo la potestà regolamentare attribuitagli dall'art. 12 dello

Statuto.

Sempre con lo stesso motivo di ricorso, si denunzia, inoltre, la

violazione dell'art. 23 della Costituzione, perché l'art. 3 della

legge in questione, demandando allo stesso Assessore per le finanze la

fissazione dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, sia pure

nella misura massima del 12%, non fissa criteri idonei a delimitare la

potestà discrezionale d'imposizione attribuita a detto organo.

4) Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, si lamenta la violazione

dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sotto il riflesso che

l'art. 5, quarto comma, della legge impugnata, disponendo che agli

oneri derivanti dalla sua applicazione sarà provveduto con appositi

stanziamenti con carattere obbligatorio da iscriversi nel bilancio

dell'esercizio finanziario 1957-58 e successivi, non rispetta il

precetto costituzionale sancito nell'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, per il quale ogni legge che importi nuove e maggiori

spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Per gli esposti motivi il Commissario dello Stato per la Regione

siciliana chiede che la legge regionale 22 luglio 1957. n. 42, sia

dichiarata costituzionalmente illegittima.

La difesa della Regione siciliana, dopo aver illustrato i motivi

che hanno ispirato l'emanazione della legge impugnata, rileva quanto

segue

1) In ordine al primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia

la violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano, la Regione

eccepisce che tale articolo è erroneamente richiamato nella specie,

perché la materia di cui alla legge in discussione rientra nella

potestà legislativa esclusiva della Regione, e non già in quella

sussidiaria e concorrente.

E ciò per due ordini di ragioni.

Anzitutto, l'art. 36 dello Statuto siciliano concerne

esclusivamente il fabbisogno finanziario dello Stato e della Regione,

ossia i tributi regionali e quelli statali, laddove la legge in

questione, come si evince dai lavori preparatori, dal carattere

provvisorio del provvedimento e dalle sue finalità, prevedendo la

sospensione di una imposta e non già la creazione di nuovi tributi,

mira esclusivamente a venire incontro alle necessità dell'agricoltura,

dell'industria e del commercio siciliani nel settore vinicolo ed alla

difesa dei relativi prodotti. E poiché in tale materia l'art. 14,

lett. e, dello Statuto conferisce alla Regione siciliana una potestà

legislativa esclusiva, la denunziata illegittimità non sussiste.

Comunque, rileva la Regione, anche volendo ricondurre la legge

impugnata nell'ambito dell'art. 36 dello Statuto siciliano, dovrebbe

ugualmente dichiararsi infondata la censura di illegittimità

costituzionale mossale, sotto il riflesso che trattasi di un

provvedimento a carattere temporaneo e provvisorio, che non abolisce o

sostituisce alcun tributo, ma dispone soltanto un complessivo

alleggerimento fiscale, mediante una semplice sospensione

dell'applicazione dell'imposta di consumo ed una modifica del regime

d'imposizione dell'imposta generale sull'entrata, del tipo di quelli

che la legislazione statale ha introdotto per tutta una serie di

svariati prodotti. Nella specie, dunque, la legge avrebbe rispettato i

limiti posti al potere normativo della Regione in materia tributaria, e

cioè: l'esistenza di un particolare interesse regionale che

giustifichi la norma, e la rispondenza della sospensione e del

provvisorio sgravio fiscale a criteri e tipi "generali" di esenzioni o

agevolazioni ammesse dalla legislazione statale. Ora, poiché tali

limiti sarebbero stati rispettati e nessuna sperequazione di

trattamento tributario la legge in parola creerebbe tra i consumatori

dell'Isola e quelli del rimanente territorio nazionale, la Regione

conclude perché il ricorso del Commissario dello Stato, anche sotto

tale riflesso, sia dichiarato infondato.

2) Sul secondo motivo di ricorso, concernente la violazione

dell'art. 15 dello Statuto siciliano, la Regione sostiene che la

denunziata violazione non sussiste, non solo perché la legge

impugnata, dato il suo carattere provvisorio, non può considerarsi

come norma tale da abolire il potere impositivo dei comuni, ma anche e

soprattutto perché, essendo questo non un potere autonomo e

intangibile, bensì derivato dalla Regione, spetta a questa, a norma

dell'art. 15 dello Statuto, così il porre come il modificare

l'ordinamento dei comuni e quindi anche disciplinare le finanze e la

potestà tributaria dei comuni stessi. Né, in tal modo, si viola il

principio dell'autonomia sancita nell'art. 15 dello Statuto, perché

questa deve essere intesa nel senso che, pur spettando alla Regione il

potere di disciplinare con leggi la finanza comunale, queste leggi

devono lasciare ampia possibilità di scelta e di autoregolamentazione

ai comuni.

Sulla base di tali considerazioni, contesta la Regione quanto si

afferma in ricorso e cioè che con la soppressione dell'imposta di

consumo sui vini, la legge leda l'autonomia finanziaria dei comuni,

perché se dall'imposta sono esclusi i vini, rimangono pur sempre

assoggettabili all'imposta i numerosi altri prodotti, elencati

nell'art. 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703. Elenco questo che non

ha carattere vincolante, ma assolutamente elastico, nel senso che i

comuni, come non sono tenuti ad assoggettare all'imposta tutti i

prodotti e beni in esso indicati, così hanno la scelta dei beni sui

quali far pesare il tributo.

Ai fini della legittimità o meno della legge impugnata, invero,

l'indagine da fare non è quella di vedere se per i vini sia prevista

nella legislazione statale un'esenzione del tipo di quella introdotta

dalla legge regionale, ma di stabilire se la Regione abbia o meno il

potere di modificare il precetto dell'art. 10 della citata legge n. 703

del 1952, nel senso di includere o meno nell'elenco qualche singolo

prodotto. Ora, purché venga rispettato il principio generale che

l'elenco comprenda un gran numero di prodotti di largo consumo, tale

potere si deve ammettere. E poiché la Regione, nella specie, ha

rispettato il limite sopra accennato, non può parlarsi di

illegittimità della legge impugnata.

Inoltre va anche considerato che non è infrequente, nella

legislazione statale, il caso di esenzione dall'imposta di consumo

concessa in vista di situazioni del tutto straordinarie ed eccezionali,

come, da ultimo, si è verificato per il decreto legge statale 14

settembre 1957, n. 812. Per cui anche sotto tale riflesso vi sarebbe

corrispondenza con un particolare tipo di esenzione.

3) In ordine al terzo motivo di ricorso, la Regione contesta che

l'art. 3 della legge impugnata abbia ecceduto i limiti della potestà

legislativa regionale in materia tributaria.

E ciò, oltre che per le ragioni poco prima esposte a proposito

dell'esenzione dall'imposta di consumo, anche per la considerazione -

particolare dell'I.G.E. - che la determinazione di speciali regimi di

imposizione dell'imposta generale sull'entrata, per singoli prodotti,

come quello del pagamento una tantum all'atto dell'immissione del

prodotto al consumo non è nuova nella legislazione statale. E questo

basta per legittimare la potestà tributaria della Regione, che

nell'esercizio di tale suo potere ha rispettato l'unico limite

impostole e cioè l'osservanza dei principi fondamentali della

legislazione statale per ogni singolo tributo. Infatti, termine di

riferimento del giudizio di uniformità devono essere non le singole

disposizioni contenute nelle leggi statali, bensì e soltanto gli

indirizzi e i criteri desumibili dal complesso della legislazione

statale relativa ad un dato tributo. Ora, poiché nella legislazione

statale esistono molti esempi di pagamento della I.G.E. una tantum e

considerato, d'altra parte, che la "correlazione I.G.E. - imposta di

consumo" non ha alcun carattere di necessità, tanto vero che esistono

molti prodotti, elencati nell'art. 10 della legge 2 luglio 1952, n.

703, sui quali i comuni possono stabilire l'imposta di consumo, mentre,

per quel che attiene all'I.G.E., continuano ad essere soggetti alle

comuni norme di riscossione, se ne deve dedurre che, anche sotto tale

riguardo, la legge impugnata non è incorsa in alcuna violazione di

principi costituzionali.

Per quanto attiene poi alle altre censure mosse - in via

subordinata - con lo stesso motivo di ricorso, la Regione contesta la

sussistenza delle denunziate violazioni.

In merito alla lamentata violazione dell'art. 12 dello Statuto

siciliano, infatti, la Regione sostiene che il potere conferito dal

l'art. 3 della legge impugnata all'Assessore per le finanze di emanare

norme relative alla corresponsione dell'I.G.E. una tantum, è un potere

autonomo ed ha natura diversa dal potere regolamentare per l'esecuzione

delle leggi di cui all'art. 12 dello Statuto siciliano. Pertanto in

tale conferimento non può ravvisarsi alcuna violazione dello Statuto,

trattandosi di poteri distinti e separati.

Quanto, poi, alla denunziata violazione dell'art. 23 della

Costituzione, la Regione rileva che l'esercizio del potere demandato

all'Assessore regionale per le finanze di fissare le aliquote

dell'I.G.E. da corrispondere una tantum non può dirsi lasciato alla

piena ed incontrollata discrezionalità dell'organo esecutivo, perché

la fissazione dell'aliquota nella misura massima del 12% è un criterio

già di per sé sufficiente ed idoneo a delimitare il potere attribuito

in materia all'Assessore per le finanze.

4) Sull'ultimo motivo di ricorso, infine, la Regione osserva che il

precetto di cui all'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione - di

cui si assume la violazione - è erroneamente richiamato nella specie,

perché detto articolo si riferisce alle nuove e maggiori spese

occasionate da una legge e che non trovino copertura nel bilancio già

approvato, ma non riguarda le ipotesi di spesa per la cui copertura la

legge rimandi, come nel caso che ne occupa, a stanziamenti da

iscriversi in bilanci futuri.

Per gli esposti motivi la Regione chiede che il ricorso del

Commissario dello Stato sia respinto e la legge 22 luglio 1957, n. 42,

sia dichiarata costituzionalmente legittima.

All'udienza i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive

deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

La difesa della resistente sostiene che la Regione non abbia

esercitato il suo potere a norma dell'art. 36, bensì a norma dell'art.

14, lett. e, dello Statuto speciale per la Sicilia. Secondo questa

ultima disposizione, alla Regione spetterebbe una potestà legislativa

esclusiva al fine di perseguire i seguenti obbiettivi: l'incremento

della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, la

distribuzione e la difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle

attività commerciali. La Regione con la legge in esame non avrebbe

avuto lo scopo di aumentare o di alleggerire il carico tributario, ma

avrebbe avuto esclusivamente la finalità di venire incontro alle

necessità di un settore dell'agricoltura, quello vinicolo, che,

nell'ambito del territorio regionale, si era venuto a trovare in uno

stato di grave crisi. La urgenza di provvedere - prosegue la difesa

della Regione - era tanto impellente che gli stessi organi centrali

dello Stato hanno di recente provveduto ad emanare provvedimenti

d'urgenza atti a fronteggiare la situazione nello stesso settore.

La tesi della Regione non è fondata. La disposizione contenuta

nella lett. e dell'art. 14 non può essere interpretata in senso

finalistico, nel senso, cioè, che la norma consentirebbe alla Regione

l'esercizio della potestà legislativa tutte le volte che essa fosse

giustificata dall'intento di raggiungere quei determinati scopi. Già

la semplice enunciazione di una tesi siffatta ne mostra tutta

l'insostenibilità, non essendo concepibile che, nell'ambito dello

Stato sovrano, siano stati concessi alla Regione poteri tanto ampi da

sfuggire ad una ben definibile delimitazione, quale può essere offerta

unicamente dalla precisa identificazione della materia legislativa.

L'art. 14, lett. e, a giudizio di questa Corte, non fa che

specificare alcuni aspetti, particolarmente rilevanti agli effetti

economici, delle materie contemplate dalle lettere a e d dello stesso

articolo.

Ma anche se, in non concessa ipotesi, si potesse accedere ad una

diversa interpretazione, le conclusioni non cambierebbero, perché, in

ogni caso, i limiti dei poteri esercitati dalla Regione, specialmente

ai fini della demarcazione della competenza nei rapporti con lo Stato,

dovrebbero sempre essere ricavati dal contenuto obbiettivo della legge

regionale, il che val quanto dire dalla materia regolata dalla legge

stessa. E pertanto, se, per esempio, la Regione, per il raggiungimento

di scopi indicati dall'art. 14, lett. e, esercita poteri di carattere

tributario, tali poteri non possono non sottostare ai limiti tracciati

dalle disposizioni dello Statuto che si riferiscono alla materia

tributaria.

L'urgenza di provvedere non ha alcun rilievo in questa sede, anche

ammesso che in Sicilia la crisi del mercato vinicolo fosse più grave o

avesse aspetti diversi in confronto dell'intero territorio della

Repubblica (circostanza, questa, della quale è lecito dubitare:

proprio l'emanazione del decreto legge 14 settembre 1957, n. 812,

indica che il problema siciliano del vino non aveva caratteristiche

peculiari, rispetto alla situazione nazionale). Il fatto che gli organi

della Regione siciliana abbiano più sollecitamente avvertito l'urgenza

di provvedere è circostanza che può avere rilievo politico, ma non

vale a spostare la linea di demarcazione tra la competenza dello Stato

e quella della Regione.

La questione si riduce ad una sola, ed è quella di stabilire se la

Regione abbia esercitato un potere in materia tributaria o se, come la

difesa della Regione sostiene, le agevolazioni concesse con la legge in

questione siano equiparabili più ad una sovvenzione che ad una

esenzione fiscale. Neppure questa tesi può essere accolta. Non importa

se, dal punto di vista economico, la sospensione di una imposta o la

sua esenzione possa equivalere ad una sovvenzione pecuniaria, giacché,

sotto l'aspetto giuridico, la differenza è rilevante. In altri

termini, una sovvenzione pecuniaria ed una esenzione fiscale, di

importo corrispondente, potrebbero anche arrecare, nella stessa misura,

una diminuzione delle disponibilità finanziarie dell'ente pubblico ed

un miglioramento di quelle del beneficiario; nondimeno il carattere

giuridico resta profondamente diverso sotto molteplici ed essenziali

aspetti, riguardanti la competenza, le modalità, i limiti del potere.

Ora, che la Regione, sospendendo a tempo indeterminato la imposta

di consumo sulle bevande vinose, sospendendo per un tempo determinato

l'imposta generale sull'entrata e trasformando il regime dell'imposta

stessa in relazione alle predette bevande, abbia esercitato poteri in

materia tributaria, è constatazione del tutto ovvia.

A questo punto la Corte non ha che da riportarsi alla sua

giurisprudenza che è ormai costante e dalla quale non ci sono ragioni

di discostarsi. Ond'è che, per giungere ad una conclusione nella causa

odierna, basterà un breve richiamo ai precedenti.

È da premettere che la Corte non ha ravvisato alcuna distinzione,

e molto meno alcuna contrapposizione, fra la sfera dei tributi erariali

e quella dei tributi locali. Il problema è stato espressamente risolto

con la sentenza n. 58 del 13 aprile 1957, la quale, appunto nei

riguardi delle imposte di consumo, ha dichiarato che per la

legislazione regionale in materia di tributi locali valgono quegli

stessi limiti che, per i tributi erariali, erano stati delineati con la

sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957. La sentenza n. 113 del 28 giugno

1957 ribadiva uguali principi, mettendo in rilievo che, nella materia

della finanza locale, la Regione incontra, oltre che gli stessi limiti

esistenti per la legislazione sui tributi erariali, un ulteriore limite

derivante dall'art. 15 dello Statuto speciale, il quale impone il

rispetto della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria dei

comuni e dei liberi consorzi comunali.

Che la legge regionale in esame abbia oltrepassato i limiti ai

quali era vincolata, è facilmente dimostrabile. Sospendere a tempo

indeterminato l'imposta di consumo sulle bevande vinose e sospendere a

tempo determinato l'imposta generale sull'entrata non trova riscontro

nei principi generali della legislazione tributaria statale né in

quelli delle leggi che regolano la materia delle due imposte, non

esistendo nel nostro sistema tributario un principio, né trovandosi

nelle singole leggi alcun apprezzabile precedente, che porti

sospensione di imposte a causa della crisi commerciale di un prodotto.

Ma è anche manifesta la illegittimità costituzionale della

disposizione concernente il nuovo regime dell'imposta generale

sull'entrata relativa alla materia in esame.

Il criterio stabilito dalla legge statale (art. 14 della legge 19

giugno 1940, n. 762, che converte in legge il decreto legge 9 gennaio

1940, n. 2) consiste nell'ancorare il regime della imposta generale

sull'entrata in materia di bevande vinose al regime delle imposte di

consumo. La dissociazione tra le due imposte, adottata con la legge

regionale, creando un grave squilibrio tra il sistema statale e quello

regionale, pone in essere, tra i due sistemi, un contrasto

fondamentale, che è causa di illegittimità per la norma regionale.

Questa considerazione basta a giustificare la dichiarazione di

illegittimità della intera disposizione contenuta nell'art. 3 della

legge in esame; e la considerazione è perentoria ed assorbente, tanto

da togliere rilievo, nell'attuale controversia, ad ogni altra questione

relativa al punto se la Regione possa, in linea generale, stabilire,

con sue leggi, regimi particolari per la imposta sull'entrata e

all'altro punto se, con la legge impugnata, si potessero conferire

all'Assessore per le finanze i poteri indicati nello stesso art. 3.

La dichiarazione di illegittimità degli artt. 2 e 3 della legge

travolge l'art. 1, che ha carattere introduttivo, e tutti gli articoli

successivi, i quali non sono altro che uno sviluppo delle disposizioni

dichiarate illegittime, insieme con le quali, inscindibilmente, vengono

meno. Per questo, non c'è ragione di prendere in esame i motivi di

ricorso che investono in particolare gli artt. 4 e seguenti della

stessa legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale

siciliana 22 luglio 1957, n. 42, approvata dall'Assemblea regionale

nella seduta del 13 giugno 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione del 23 luglio 1957, n. 39, recante "sospensione

dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti

in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dei

prodotti stessi", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto della

Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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