Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19d.P.R. 818/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1962

dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Cagol Rosa

e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 157 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cagol Rosa e

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Benedetto Bussi, per la Cagol, e Guido Nardone,

per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente tra Cagol Rosa e l'I. N. P. S., il

Tribunale di Trento, con ordinanza del 12 luglio 1962, ha sollevato su

istanza della difesa attrice la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per

eccesso di delega, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952,

n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Avendo la Cagol Rosa convenuto in giudizio l'I.N.P.S. onde

ottenere la pensione di riversibilità in seguito alla morte del figlio

Cagol Mario, ai sensi dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,

modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; ed avendo

l'I.N.P.S. eccepito l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 19 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che richiede il requisito della "vivenza

a carico", la Cagol ha denunciato la illegittimità costituzionale di

tale norma, siccome eccedente i limiti della delega contenuta nell'art.

37 della legge n. 218 del 1952. Ed il Tribunale di Trento, dopo avere

osservato che la ripetuta norma non è di attuazione e che, come norma

di coordinamento, non poteva derogare a quanto la stessa legge di

delegazione aveva stabilito nell'art. 2, ritenuta la rilevanza e la non

manifesta infondatezza della questione, ha ordinato la trasmissione

degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20

ottobre 1962.

Nel presente giudizio, si sono costituiti sia la Cagol che

l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La prima, nelle deduzioni depositate in cancelleria, ribadisce che

la norma contenuta nell'art. 19 del D.P.R. n. 818 del 1957 non può,

per il suo contenuto, essere compresa in alcuna delle ipotesi previste

dall'art. 37 della legge delegante. Essa richiede, invero, per il

conseguimento del diritto dei genitori alla pensione di riversibilità

una condizione del tutto nuova, non prevista dalle norme vigenti, e

cioè la "vivenza a carico".

Secondo l'I.N.P.S., invece, il legislatore delegato - posto di

fronte alla necessità di integrare la disciplina del diritto dei

genitori alla pensione di riversibilità - avrebbe introdotto il

riferimento alla "vivenza a carico" per giungere ad una più armonica e

coerente qualificazione della condizione del genitore superstite.

Infatti, l'estensione della tutela previdenziale ai familiari

superstiti troverebbe la sua causa nel danno che deriva alla famiglia

del lavoratore dalla estinzione della capacità di guadagno del capo

famiglia, il quale costituiva il materiale sostegno del nucleo

familiare. Dalla intrinseca natura dell'istituto conseguirebbe che

l'indennizzo al familiare dell'assicurato sia dovuto solo quando la

morte di costui costituisca una concreta ragione di danno e ponga in

istato di bisogno il superstite.

La difesa della Cagol contesta che il requisito della "vivenza a

carico" sia espressione di un principio generale e invoca altre

disposizioni di legge che non richiedono, per la riversibilità a

favore dei genitori, tale requisito. Ed aggiunge, richiamandosi ad una

sentenza di questa Corte, che, se anche qualche limitazione al diritto

del lavoratore si individuasse in altre leggi, essa non potrebbe,

attesa la sua natura eccezionale, essere ritenuta valevole per casi non

espressamente contemplati nella stessa legge. Considerato in diritto :

La questione non è fondata.

La riversibilità della pensione della previdenza sociale ai

familiari superstiti, trova la sua causa e la sua ragion d'essere nella

circostanza che, quando viene a mancare il lavoratore che provvedeva al

sostentamento della famiglia, alcuni componenti del nucleo familiare

rimangono privi dei mezzi atti a soddisfare bisogni essenziali di vita

e di sostentamento, prima forniti dal lavoratore stesso. Ai

superstiti, che, trovandosi in questa particolare situazione, vengono a

soffrire un danno per la morte del capo famiglia, viene riconosciuto un

diritto a pensione. Soltanto questi soggetti, in quanto rimangono

privi di quel sostegno materiale che prima forniva il lavoratore, sono

beneficiati dalla pensione, che dal lavoratore si riversa su di loro.

Il principio della "vivenza a carico" è pertanto fondamentale,

insito nello stesso concetto di pensione di riversibilità della

previdenza sociale e costituisce quasi un presupposto di essa, sempre

necessario, anche se non richiamato direttamente dalla singola

disposizione di legge. A questo principio obbedisce - in sostanza -

anche l'art. 13, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, che lo tiene

presente e lo applica di fatto nel regolare le varie ipotesi di

pensione indiretta. Invero, questo articolo esclude dal diritto alla

pensione i familiari che non siano a carico del lavoratore, come i

figli minori degli anni 18 che esercitano attività lavorativa ed hanno

quindi un mezzo autonomo di guadagno; ed include invece i figli anche

maggiorenni, viventi a carico, quando siano riconosciuti invalidi al

lavoro. E, per quanto riguarda il coniuge superstite, concede la

pensione alla moglie, al cui mantenimento è sempre obbligato il capo

famiglia; ma, quando superstite sia il marito, la pensione di

riversibilità viene a costui concessa soltanto qualora sia

riconosciuto invalido al lavoro, ai sensi dell'art. 10 del R.D. L. 14

aprile 1939, n. 636.

Se dunque il legislatore concede la pensione di riversibilità al

coniuge ed ai figli, in quanto risultino a carico del lavoratore, e se

la "vivenza a carico" costituisce regola fondamentale, alla stessa

regola non può farsi eccezione per i genitori superstiti. È esatto

che lo stesso art. 13 richiede espressamente per i figli il requisito

della "vivenza a carico", mentre nulla dice per i genitori superstiti;

ma questa differente formulazione del testo di legge non contrasta con

le conclusioni cui giunge questa Corte, trovando logica spiegazione

nella necessità di fare distinzione fra figli in diversa posizione di

fatto e giuridica, necessità che non sussiste per i genitori

superstiti.

Non sembra, pertanto, possa sostenersi che siano stati superati i

limiti della delegazione di potestà legislativa conferita dall'art. 37

della legge 4 aprile 1952, n. 218, quando, con la impugnata norma

dell'art. 19, si è sancito che hanno diritto alla pensione di

riversibilità i genitori superstiti, purché alla morte

dell'assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico. Ed

invece, la norma delegata non introduce alcuna innovazione nella

disciplina preesistente, ma si attiene soltanto ad un concetto

fondamentale, cui è informata la legge 4 aprile 1952 in merito alle

pensioni di riversibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, proposta dal Tribunale

di Trento con ordinanza del 12 luglio 1962 in relazione all'articolo 13

del R.D. L. 14 aprile 1939, n. 636, sub art. 2 della legge 4 aprile

1952, n. 218, ed all'art. 37 della stessa legge, ed in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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