Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e,

per quanto possa occorrere, dal Commissario dello Stato presso la

Regione siciliana, notificato il 7 febbraio 1957, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 15 febbraio 1957 ed iscritto

al n. 8 del Registro ricorsi 1957, per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato dalla

Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957, recante agevolazioni

per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

Udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1957 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La

Greca per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Commissario

dello Stato e l'Avv. Salvatore Pugliatti per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale

siciliana il 7 febbraio 1957, sottoscritto dall'Avvocato generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e

"per quanto possa occorrere" del Commissario dello Stato presso la

Regione siciliana, è stato impugnato davanti alla Corte costituzionale

il disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 31

gennaio 1957, recante agevolazioni per lo sviluppo della piccola

proprietà contadina.

Per disposizione del Presidente della Corte, del ricorso fu data

notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 23 febbraio 1957,

n. 51, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27

febbraio 1957, n. 11.

Con il deposito del ricorso e dei prescritti documenti illustrativi

nella cancelleria della Corte, il 15 febbraio 1957, si è costituita

l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha sostenuto

l'illegittimità costituzionale del predetto disegno di legge, ed in

particolare degli artt. 9 e 10, deducendo che:

1) il disegno di legge concerne fra l'altro la disciplina di

rapporti di diritto privato, che esula dalla competenza della Regione,

i cui limiti, in materia, sono stati anche indicati dalla Corte

costituzionale nelle sentenze n. 7 del 15 giugno 1956 e nn. 35 e 36 del

24 gennaio 1957;

2) in particolare l'art. 9 stabilisce per la capitalizzazione dei

canoni in natura, ai fini dell'esercizio del diritto di affrancazione,

il criterio di valutazione in base al valore medio dei prodotti negli

ultimi 21 anni, difformemente ed in contrasto quindi con la legge dello

Stato 1 luglio 1952, n. 701, la quale, nell'art. 3, secondo comma,

fissa la media dei valori dei prodotti, avendo riguardo al decennio

antecedente all'entrata in vigore della stessa legge;

3) l'art. 10, poi, modifica la disciplina delle concessioni

enfiteutiche per la formazione della piccola proprietà contadina,

prevista nell'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114;

4) con il disegno di legge impugnato la Regione siciliana ha

violato, quindi, il principio sancito nell'art. 117 della Costituzione,

secondo il quale l'attività legislativa delle Regioni deve essere

contenuta nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi

dello Stato, esclusa ogni possibilità di contrasto con l'interesse

nazionale;

5) detto disegno di legge, infine, si propone di provvedere ad

esigenze non proprie della Regione, bensì di carattere generale,

creando peraltro una situazione di sperequazione rispetto al rimanente

territorio nazionale.

La Regione, costituitasi ritualmente in giudizio, depositando

deduzioni, il 27 febbraio 1957, a mezzo del difensore avv. prof.

Salvatore Pugliatti, ha riproposto, in via preliminare, la eccezione di

incompetenza di questa Corte a conoscere delle impugnazioni proposte

contro provvedimenti legislativi della Assemblea siciliana, nei termini

già svolti in altri giudizi.

Nel merito, richiamandosi anch'essa ai principi fissati nelle

sopraricordate sentenze, ha sostenuto che l'interferenza della

legislazione regionale in materia di diritto privato, la quale non può

essere esclusa in linea di principio, è giustificata nella specie

dalla finalità pubblica, cui è ispirato il progetto in discussione,

di promuovere lo sviluppo agricolo dell'Isola. Finalità che la stessa

legislazione statale ha inteso perseguire, secondo direttive e principi

fondamentali cui la Regione si è adeguata, non suscitando rispetto ad

essi alcun contrasto.

La Regione ha contestato peraltro che tali principi possano

comunque delimitare la propria potestà normativa in materia di

agricoltura, negando che nei suoi confronti sia applicabile l'art. 117

della Costituzione, concernente gli ordinamenti regionali di diritto

comune e non quelli a statuto speciale. Ed ha sottolineato infine che

la disciplina dell'agricoltura è ad essa riservata in modo esclusivo

dall'art. 14, lett. a, dello Statuto, con i soli limiti delle leggi

costituzionali dello Stato, rispetto alle quali soltanto sarebbe stato

quindi possibile porre la questione della legittimità del disegno di

legge approvato dall'Assemblea regionale il 31 gennaio 1957.

La difesa della Regione ha concluso pertanto, perché, in via

pregiudiziale, sia dichiarata inammissibile e, nel merito, sia

rigettato il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Commissario dello Stato.

Soltanto l'Avvocatura dello Stato ha depositato, il 29 maggio 1957,

la memoria nella quale sono ribadite le tesi enunciate nel ricorso. Considerato in diritto :

Per respingere l'eccezione preliminare dedotta dalla difesa della

Regione siciliana circa l'incompetenza della Corte costituzionale a

conoscere delle impugnazioni per illegittimità, proposte in via

diretta, contro disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale,

basta richiamare la sentenza di questa Corte n. 38 del 27 febbraio

1957, nella quale detta eccezione è stata ritenuta infondata per

ragioni che devono essere ora confermate.

Nel merito si propone, anche in questo giudizio, la questione

fondamentale esaminata nella sentenza n. 109 in data 27 giugno 1957.

In detta sentenza, alla quale occorre fare riferimento per la decisione

dell'attuale controversia, questa Corte ha fissato i limiti entro i

quali è ammissibile da parte della legislazione regionale, e in

particolare della Regione siciliana, una deroga alla legislazione

statale in materia di rapporti intersubiettivi regolati dal diritto

privato.

Osserva la Corte che, nel ricorso, l'impugnazione riguarda in

particolare gli artt. 9 e 10 del disegno di legge. Si deduce in

sostanza, quanto all'art. 9, che questo è in contrasto con l'art. 3,

secondo comma, della legge statale 1 luglio 1952, n. 701, concernente

l'affrancazione dei canoni enfiteutici da corrispondersi in natura; e,

in ordine all'art. 10, che, oltre a stabilire una trasformazione del

contratto enfiteutico in vendita, innova alla disciplina delle

concessioni enfiteutiche cui si riferisce l'art. 11 del decreto

legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Dispone l'art. 9, nella prima parte del primo comma, che le

garanzie e i benefici previsti dall'art. 1 della legge regionale

possono essere concessi, nelle enfiteusi costituite anteriormente al 21

agosto 1923, a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni

enfiteutici di fondi di estensione non superiore a sei ettari, nei

quali l'enfiteuta eserciti in via esclusiva ed abituale l'attività

propria e della famiglia, quando ricorrano le altre condizioni

soggettive e oggettive previste dal decreto legge 24 febbraio 1948, n.

114; e che risultino gravati di canoni in natura di ammontare superiore

al 10% dell'indennità di esproprio, calcolata a norma della legge

regionale 27 dicembre 1950, n. 104. Aggiunge, nella seconda parte del

detto primo comma, che "il capitale di affrancazione del canone è

determinato capitalizzando al tasso dell'interesse legale la somma

corrispondente al valore delle derrate, oggetto della prestazione,

calcolato in base alla media dei relativi prezzi negli ultimi ventun

anni prima della domanda di affrancazione".

Ora, prescindendo dalle altre disposizioni del primo comma

(concernenti le agevolazioni concesse dalla legge regionale circa le

quali non vi è contestazione), non è dubbio che la disposizione

relativa al periodo da tenere presente per la determinazione del

capitale di affrancazione è diversa dalla disciplina contenuta nella

legislazione statale. Questa infatti fissa costantemente in dieci anni

il periodo da considerare per valutare il capitale di affranco, quando

il canone è stabilito in derrate (art. 1564, primo comma, del Cod.

civ. del 1865, art. 5 della legge 11 giugno 1925, n. 998, - per

l'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, e art.

3 della legge 1 luglio 1952, n. 701). Ora tale diversità, ad avviso

della Corte, non può trovare giustificazione fra le deroghe al

principio affermato nella sentenza n. 109 in data 27 giugno 1957.

Difatti, per le enfiteusi costituite prima del 21 agosto 1923, con

canoni superiori al 10% dell'indennità di esproprio, la disposizione

dell'art. 9, modificando la base per la determinazione del capitale di

affranco, viene ad incidere notevolmente, e non soltanto in via

temporanea, nei rapporti fra concedente ed enfiteuta, in uno degli

elementi, cui, nella struttura del rapporto, il codice civile, per

riflessi di interesse generale, attribuisce particolare rilevanza,

poiché lo disciplina con norma imperativa. Pertanto la disposizione

impugnata è in contrasto con i principi che questa Corte, come si è

premesso, ritiene debbano applicarsi per legittimare eccezionalmente

l'attività legislativa della Regione siciliana nella materia dei

rapporti intersubiettivi.

Per quanto riguarda poi l'art. 10 è da premettere che, nel primo

comma, si stabilisce che, alle enfiteusi costituite ai sensi del

decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nel caso in cui i canoni

superino il 10% della indennità prevista dall'art. 42 della legge 27

dicembre 1950, n. 104, non si applicano le esenzioni dal computo e dal

conferimento previsti dalla predetta legge 27 dicembre 1950, n. 104,

nonché i benefici previsti dall'art. 11 del detto decreto 24 febbraio

1948, n. 114. Si aggiunge, nel secondo comma, che le norme di cui al

precedente comma non si applicano nei casi in cui, entro sei mesi dalla

pubblicazione della legge, il concedente riduca il canone entro i

limiti sopra specificati, ovvero trasformi, d'accordo con l'enfiteuta,

in vendita il contratto enfiteutico.

A riguardo è da tener presente che il secondo comma dell'art. 1

della legge 1 febbraio 1956, n. 53 (contenente provvedimenti per lo

sviluppo della piccola proprietà contadina), dispone che, ferma

restando la disciplina tributaria della legge 6 agosto 1954, n. 604, le

altre disposizioni a favore della piccola proprietà contadina di cui

al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive

modificazioni e integrazioni, esclusa la disposizione dell'art. 11 del

decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le

modificazioni e le integrazioni della legge n. 53 del 1956. Ne deriva

perciò che, fino alla data di entrata in vigore di questa legge, alle

enfiteusi costituite ai sensi e con le agevolazioni prevedute dal

decreto legislativo del 1948, n. 114, si applicano anche i benefici di

cui all'art. 11. Secondo il quale, nell'eventualità di disposizioni

limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, non si

terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a

quella dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle

persone di cui all'art. 1, nel termine di un anno dall'entrata in

vigore dello stesso decreto. Ora, nel primo comma dell'art. 10 della

legge impugnata si sopprime il beneficio di cui al predetto art. 11,

quando il canone superi la misura indicata, mentre nessuna distinzione

è fatta al riguardo nel citato art. 11; e, d'altra parte, nel secondo

comma si pone il concedente nella situazione di perdere il beneficio,

qualora non riduca il canone nei limiti indicati nel primo comma, o non

trasformi l'enfiteusi in vendita.

Ad avviso della Corte queste disposizioni della legge regionale

superano i limiti entro i quali, in base ai principi già da questa

Corte affermati, è ammissibile un'attività normativa da parte della

Regione siciliana nelle materie regolate dal diritto privato. Poiché,

sopprimendo il beneficio di cui all'art. 11 del decreto del 1948, si

toglie al concedente un beneficio concesso da una legge statale;

beneficio che inerisce alle enfiteusi fin dal momento della loro

costituzione, e, di riflesso, incide, in via permanente e non soltanto

in via eccezionale e temporanea, nel diritto di proprietà dello stesso

concedente, in quanto lo espone fra l'altro, a subire l'esproprio, in

applicazione della riforma agraria, o a subirlo eventualmente in misura

maggiore. Ed è d'altra parte da aggiungere che le disposizioni stesse

sono pure in contrasto con un altro principio già affermato da questa

Corte nella sentenza n. 44 del 17 marzo 1957, nel senso che è inibito

alla Regione regolare retroattivamente con una sua norma situazioni

disciplinate da una legge statale.

Pertanto anche le disposizioni contenute nel primo e nel secondo

comma dell'art. 10, in quanto aboliscono il beneficio concesso

dall'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, non

possono ritenersi legittime. Uguali rilievi sono pure da fare in

relazione al quarto comma dello stesso art. 10 che riguarda, in modo

particolare, le enfiteusi costituite tra il 27 dicembre 1950 e il 21

marzo 1951, disponendo che queste enfiteusi, "se adeguate dal

concedente nei limiti del primo comma" (cioè riduzione del canone in

modo da non superare il 10% della misura dell'indennità d'esproprio) o

se trasformate in vendita, pur non considerandosi valide ai fini del

computo della proprietà soggetta a conferimento e non godendo del

beneficio di cui allo art. 11 del decreto legislativo n. 114 del

febbraio 1948, saranno computate nella parte ancora da conferire, se

comprese nel piano di conferimento. Anche questa parte (prescindendo

dalle disposizioni più particolarmente attinenti alla legge sulla

riforma agraria in Sicilia, che qui non viene in discussione), poiché

si mantengono fermi gli effetti della soppressione del beneficio

concesso dalla legge statale, è da ritenere illegittima, in base alle

osservazioni fatte riguardo ai primi due commi dell'art. 10.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dalla difesa della

Regione;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 31 gennaio 1957,

contenente "agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà

contadina", in quanto dispone una misura di determinazione del capitale

di affrancazione per le enfiteusi ivi indicate non conforme a quella

adottata nell'ordinamento giuridico dello Stato, in riferimento

all'art. 14 dello Statuto per la Regione siciliana;

dichiara inoltre la illegittimità costituzionale dell'art. 10 di

detta legge, nei sensi e nei limiti precisati nella motivazione, pure

in riferimento all'art. 14 dello Statuto per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER, - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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