Corte costituzionale

Sentenza n. 122/2001

Altra decisione · depositata il 11/05/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo,

promosso con ricorso del tribunale di Torino sezione prima penale,

notificato il 12 novembre 1999, depositato in cancelleria il

6 dicembre 1999 ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice

relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato

Tiziana Parenti il tribunale di Torino ha sollevato, con atto del

24 marzo 1999, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera

dei deputati in relazione alla deliberazione del 18 febbraio 1999 che

ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso il procedimento

penale dinanzi allo stesso tribunale concernono opinioni espresse da

un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni con

conseguente insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione.

Il tribunale ricorrente espone che al deputato Tiziana Parenti è

stato contestato il reato di cui agli artt. 595 del codice penale e

13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa),

per aver offeso la reputazione del dott. Piercamillo Davigo

rilasciando ad alcuni giornalisti le seguenti dichiarazioni, riprese

da un quotidiano: "Davigo afferma che la classe dirigente non vuole

essere sottoposta alla legge come le BR. Viene il sospetto che parli

di sé, perché è lui il primo a non accettare di essere sottoposto

alla legge. Io penso che si stiano dando i numeri. Il paragone

proposto denuncia l'ignoranza veramente preoccupante di Davigo e fa

venire qualche dubbio sul suo equilibrio mentale, tanto che è

difficile persino replicare ad una tale affermazione. Credo che

occorra che qualcuno dia una regolata a qualcuno. La legge permette

certi strumenti e, quindi, è giusto che quello che è permesso sia

messo in atto. Noto tuttavia una costante escalation per fare

impressione sulla gente, come quando si equiparano i tangentisti alle

BR".

Nel corso del procedimento penale il tribunale, dopo aver

respinto la eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla

difesa dell'imputata, ha sollevato, in conformità a quanto richiesto

dal pubblico ministero e dalla parte civile in sede di atti

preliminari all'apertura del dibattimento, conflitto di attribuzione

in relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati,

nella seduta del 18 febbraio 1999, ha deliberato che "i fatti per i

quali è in corso il procedimento [...] concernono opinioni espresse

dal deputato Parenti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi

dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione" e ne ha, pertanto,

dichiarato l'insindacabilità.

Ad avviso, infatti, del ricorrente, la Camera dei deputati

avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere affermando la

esistenza di un collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal

deputato Parenti e l'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

E ciò in evidente contraddizione con la stessa deliberazione di

insindacabilità nella quale sarebbe, invece, espressamente escluso

"un collegamento specifico (delle dichiarazioni rese dal deputato)

con atti o documenti parlamentari", anche se poi tale collegamento

viene ritenuto implicito "attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe

a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in

generale, nel dibattito politico".

Sicché, e conclusivamente, sempre ad avviso del ricorrente, la

Camera dei deputati avrebbe esteso, in contrasto con la costante

giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa dell'insindacabilità

all'intera attività in senso lato politica del parlamentare,

vanificando di fatto il nesso funzionale richiesto dall'art. 68,

primo comma, della Costituzione e rischiando in tal modo di

trasformare la tutela costituzionale in un privilegio personale.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

di questa Corte n. 399 del 22 ottobre 1999.

Il tribunale di Torino ha notificato in data 12 novembre 1999 il

ricorso e l'ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati,

depositandoli poi, insieme con la prova della avvenuta notifica,

presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 6 dicembre

1999.

3. - Con atto depositato il 29 novembre 1999 si è costituita in

giudizio la Camera dei deputati, eccependo, anzitutto,

l'irricevibilità del conflitto "per inidoneità dell'atto

(ordinanza) con il quale si è ritenuto di promuoverlo" che "mescola

indebitamente il problema attinente al conflitto di attribuzione con

gli altri relativi allo svolgimento del processo".

Il ricorso sarebbe, altresì, ad avviso della Camera, totalmente

privo "della indicazione delle norme costituzionali che regolano la

materia" e, pertanto, inammissibile.

Quanto al merito del conflitto se ne afferma l'infondatezza in

quanto le dichiarazioni del deputato Parenti, oggetto del giudizio

penale, si inserirebbero "in un complessivo contesto parlamentare, in

un dibattito politico-parlamentare al quale la stessa on. Parenti

aveva direttamente partecipato, anche con atti di sindacato

ispettivo, tipico esercizio della funzione parlamentare".

In prossimità dell'udienza pubblica, la Camera dei deputati ha

depositato una memoria illustrativa nella quale sottolinea la

tardività del deposito del ricorso e dell'ordinanza presso la

cancelleria di questa Corte e conclude per la declaratoria di

improcedibilità del conflitto alla luce dell'ormai consolidata

giurisprudenza costituzionale della quale si richiamano i precedenti

più significativi. Considerato in diritto

1. - È stato sollevato dal tribunale di Torino conflitto di

attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione

alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati ha ritenuto

che i fatti addebitati al deputato Tiziana Parenti nel procedimento

penale pendente dinanzi allo stesso tribunale costituiscono opinioni

espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono pertanto

insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente ritiene che la Camera dei deputati con la citata

deliberazione di insindacabilità abbia illegittimamente esercitato

il proprio potere per l'inesistenza del necessario collegamento

funzionale tra le dichiarazioni del deputato Parenti e l'esercizio

delle funzioni parlamentari ed abbia in tal modo leso le attribuzioni

costituzionali dell'autorità giudiziaria.

2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 399 del 1999 con cui

questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato alla

Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 12 novembre 1999.

Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita

notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria

della Corte costituzionale in data 6 dicembre 1999.

3. - La Camera dei deputati, costituendosi in giudizio, ha

eccepito in via preliminare l'irricevibilità e l'inammissibilità del

ricorso concludendo, quanto al merito, per il rigetto di esso per

essere le dichiarazioni rese dal deputato Parenti inserite in un

complessivo contesto parlamentare.

In una successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza

pubblica, la Camera ha eccepito la tardività del deposito del

ricorso e della ordinanza di ammissibilità e, quindi,

l'improcedibilità del giudizio.

4. - L'eccezione di improcedibilità è fondata.

Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due

autonome e distinte fasi, entrambe rimesse all'iniziativa della parte

interessata, destinate a concludersi la prima con la sommaria

delibazione sulla ammissibilità del conflitto e la seconda con la

decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilità.

All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di

provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del

ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche,

successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la

cancelleria della Corte, nel termine - fissato dall'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale - di venti giorni dall'ultima notificazione.

Ed è costante l'affermazione di questa Corte che il deposito di

cui sopra nel termine indicato costituisce un adempimento necessario

perché si possa aprire la seconda fase del conflitto relativa alla

decisione sul merito, e che tale termine va ritenuto perentorio in

quanto da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini

fissati per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto comma,

delle precitate norme integrative (sentenze nn. 203, 50 e 35 del

1999, nn. 342 e 274 del 1998).

Nella specie, il ricorso e l'ordinanza, pur notificati

tempestivamente in data 12 novembre 1999, risultano depositati presso

la cancelleria di questa Corte in data 6 dicembre 1999 e cioè

successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.

Non essendo stato rispettato l'anzidetto termine perentorio per

il deposito non può dunque procedersi allo svolgimento

dell'ulteriore fase del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal tribunale di Torino nei confronti della

Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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