Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 458, 435 e

436 del Cod. proc. penale, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre

1962 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di

Re Emidio e Sulpizi Marcello, iscritta al n. 202 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del

29 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Dal Tribunale di Ascoli Piceno il 19 novembre 1962 è stata

proposta a questa Corte questione di legittimità costituzionale

dell'art. 458 del Cod. proc. penale, che stabilisce la competenza del

giudice procedente a conoscere del reato di falsa testimonianza,

perizia o interpretazione, commesso durante un dibattimento, nei casi

in cui possa applicarsi la disposizione del primo capoverso dell'art.

435 dello stesso Codice. Il Tribunale ha osservato che il procedimento

previsto nell'art. 458 suddetto è condizionato alla norma dell'art.

436; che, in base alla prima ipotesi di questo articolo, l'accertamento

dei presupposti della competenza è sostanzialmente rimesso al prudente

apprezzamento del giudice; che questo apprezzamento interviene

successivamente alla commissione del reato; e che perciò il sistema

contrasta con il principio della certezza del giudice sancito nell'art.

25 della Costituzione.

L'ordinanza è stata notificata il 26 novembre 1962 al Presidente

del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti del Senato della

Repubblica e della Camera dei Deputati il 21 novembre 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 dicembre 1962, n. 332.

Innanzi a questa Corte nessuno si è costituito o è intervenuto in

giudizio. Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta alla Corte è sorta a proposito

dell'art. 458 del Cod. proc. penale, che riguarda la falsa

testimonianza, perizia o interpretazione rilevata nel corso di un

dibattimento.

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha espressamente collegato il citato

art. 458 soltanto all'art. 435, che riguarda i reati commessi in

udienza. Ma l'art. 458 è condizionato pure dall'art. 436, che detta

eccezioni alla regola generale della competenza del giudice procedente;

e una di esse è quella che deroga alla competenza del giudice del

dibattimento a causa della natura del reato o per altre gravi ragioni.

Su questa eccezione si appunta sostanzialmente il dubbio sollevato

nell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno; nella quale infatti si

sostiene, pur senza riferirsi all'art. 436, che, nella sostanza, la

competenza a conoscere dei reati di udienza si radica secondo il

prudente apprezzamento del giudice e perciò in base a un criterio che

contrasta con il principio di certezza proclamato nell'art. 25 della

Costituzione.

Questo assunto non è validamente sorretto.

2. - L'art. 436 del Cod. proc. penale nell'escludere la competenza

del giudice procedente per il motivo della natura del reato o per altri

gravi motivi, intende far riferimento a dati idonei ad una valutazione

oggettiva: la possibile varietà di casi non avrebbe consentito una

elencazione completa, e tutti perciò sono stati racchiusi in due

categorie, aventi ciascuna una propria delimitazione, per quanto di

ampia estensione. La norma cioè obbliga il giudice procedente a

portare il suo esame su fatti specifici che hanno in se stessi la forza

di provocare lo spostamento della competenza, per la razionalità della

loro inclusione in una delle categorie previste; e ciò vuol dire che

il giudice, nell'applicare l'art. 436, non deve creare le ipotesi che

radicano la sua competenza o la competenza di altro giudice, ma deve

valutare liberamente i fatti che gli si oppongono o che egli rileva,

per accertare se essi possono ricomprendersi nelle categorie previste

dalla norma.

Diversi erano i casi dell'art. 30 del Cod. proc. penale e

dell'articolo 234 dello stesso Codice, su cui la Corte ha già espresso

il suo giudizio nelle sentenze 3 luglio 1962, n. 88, e 7 giugno 1962,

n. 110. L'art. 30 suddetto prescriveva che il processo poteva essere

rimesso al giudice inferiore sulla sola previsione della quantità di

pena che avrebbe potuto essere inflitta nella pronuncia finale, e

quindi in forza di una delibazione fondata su discrezionali giudizi di

congruenza; il citato art. 234 del Cod. proc. penale demandava al

procuratore generale della Corte di appello una scelta del giudice

competente per l'istruttoria non limitata da criteri legali. L'art.

436 invece, nell'ipotesi denunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno,

permette di derogare alla competenza del giudice di udienza soltanto

quando il reato "non può" essere giudicato con procedimento immediato,

e quindi in presenza di fatti che impediscono obiettivamente una

immediatezza di cognizione e che il giudice valuta con pronunzia

soggetta a gravame anche per il motivo della competenza.

L'ipotesi che è oggi all'esame della Corte è meglio accostabile

all'altra, riferentesi all'art. 55 del Cod. proc. penale, decisa con

sentenza 27 aprile 1963, n. 50; la quale muoveva pure da esigenze che

non avrebbero potuto essere indicate con esauriente elencazione di

casi, e che perciò dovevano necessariamente ricondursi a categorie

generiche. La Corte ha ritenuto che al sistema non ostava l'art. 25

della Costituzione; e tale giudizio deve ripetere per la fattispecie

oggi in esame, perché essa ritiene che una ripartizione legale del

potere giurisdizionale non determina incertezza sul giudice competente

se attribuisce scelte condizionate all'accertamento della sussistenza

di presupposti di fatto indicati dalla norma, in modo da consentire

alle parti di far valere ogni ragione di proprio interesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 458 e degli artt. 435 e 436 del Cod. proc. penale, proposta

dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza del 19 novembre 1962, in

riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari