Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/06/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 luglio

1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori

depressi dell'Italia settentrionale e centrale, promosso con ricorso

della Regione della Lombardia, notificato il 27 agosto 1970, depositato

in cancelleria il 5 settembre successivo ed iscritto al n. 13 del

registro ricorsi 1970.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;;

uditi l'avv. Enrico Allorio, per la Regione della Lombardia, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Giunta regionale della Lombardia, con atto 27 agosto 1970, ha

proposto ricorso a questa Corte, in contraddittorio con la Presidenza

del Consiglio dei ministri, deducendo la illegittimità costituzionale,

per invasione della sfera di competenza regionale, degli artt. 1, 2, 3,

4, 6, 10, 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (sugli interventi

straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale

e centrale), con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119 della

Costituzione.

Nel ricorso si premettono considerazioni sul problema generale

della successione di leggi regionali a leggi statali, sostenendosi la

tesi che queste ultime cessano di aver vigore ed effetto al momento e

in forza dell'entrata in vigore delle leggi regionali disciplinanti la

materia. Viene quindi prospettata la questione di legittimità

costituzionale delle norme impugnate, in quanto rivolte a disciplinare

materie di competenza regionale anche oltre l'istituzione delle Regioni

e l'effettivo inizio dell'esercizio delle loro competenze.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con atto 16

settembre 1970, nel quale si sostiene che la questione teorica dei

rapporti tra leggi statali e regionali non è pertinente ai fini del

decidere, e che la legge impugnata non copre materia riservata alla

Regione, trattandosi di legge programmatica, fondata sulla potestà

pianificatoria dello Stato, che ha la sua radice nell'art. 41 della

Costituzione. Si soggiunge che l'intervento programmatico e finanziario

dello Stato non esclude l'apporto della Regione alla disciplina della

materia.

Nella successiva memoria l'Avvocatura ha precisato che il problema

della coesistenza della legge statale con leggi regionali trova la sua

soluzione nella discriminazione tra "norme" e "principi", le prime

destinate a essere sostituite da norme regionali, i secondi costituenti

limite all'autonomia legislativa regionale.

All'udienza i rappresentanti delle parti si sono rimessi alle

difese scritte. Considerato in diritto :

La Regione lombarda, premessa nel ricorso un'analisi del problema

generale della successione tra leggi regionali e statali, ha impugnato

alcune disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 614, sostenendo che

avrebbero invaso la sfera della sua competenza col dettare, in materia

che a questa appartiene, una disciplina destinata a valere anche dopo

l'istituzione delle Regioni di diritto comune e l'effettivo inizio

dell'esercizio della loro potestà.

La questione è inammissibile. Nella sentenza n. 119 di pari data,

relativa a un ricorso fondato su argomenti sostanzialmente identici a

quelli dedotti nel presente giudizio, la Corte ha precisato che alle

Regioni è impedito sollevare questioni di invasione della loro

competenza finché non siano maturati i presupposti, richiesti

dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'effettivo

esercizio di essa.

Nel caso in esame, la Regione non disconosce che, allo stato

attuale, la legge n. 614 del 1966 ha piena validità ed intera

efficacia per tutto il territorio a cui si riferisce. Solo quando sarà

stato rimosso il predetto impedimento costituzionale potranno porsi in

concreto questioni di successione di norme o di connessione di leggi,

giacché, mentre la detta legge non potrà impedire l'esercizio della

potestà della Regione nei limiti della sua competenza, in essa si

potranno rinvenire i principi fondamentali che, a norma dell'art. 117

della Costituzione, limitano l'esercizio della competenza stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a

favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale,

proposta nel ricorso in epigrafe, con riferimento agli artt. 5, 115,

117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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