Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1969 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana l'11 giugno 1969, recante

"provvedimenti per l'intervento nel settore agricolo alimentare",

promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con

ricorso notificato il 19 giugno 1969, depositato in cancelleria il 23

successivo ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1969.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 30 giugno 1969 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e gli avvocati Salvatore Orlando Cascio ed Enzo

Silvestri, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 19 giugno 1969, il Commissario dello Stato

presso la Regione siciliana ha impugnato la legg approvata

dall'Assemblea regionale nella seduta dell'11 giugno 1969, recante

"Provvedimenti per l'intervento nel settore agricolo alimentare",

chiedendo che ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale.

La legge impugnata autorizza l'Ente siciliano di promozione

industriale (E.S.P.I.), presso il quale costituisce un fondo di lire 2

miliardi e 600 milioni, a reintegrare alla S.A.C.O.S. le perdite subite

nell'acquisto di notevoli quantitativi di agrumi effettuato

anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa, per sostenere

il mercato agrumicolo. Nella legge si precisa che tali perdite vanno

reintegrate limitatamente al prodotto conferito alla S.A.C.O.S. in

misura non superiore, per ogni produttore, a 50 tonnellate.

Il Commissario dello Stato rileva che, a prescindere da qualsiasi

apprezzamento di merito sulla compatibilità del provvedimento

impugnato con il disposto dell'art. 92 del Trattato istitutivo della

Comunità Europea, la legge in esame concreta una palese violazione

degli artt. 92 e 93 del Trattato stesso in quanto la Regione avrebbe

dovuto rispettare l'obbligo di comunicare, nei modi di legge, alla

Commissione C.E.E. il progetto legislativo di aiuti finanziari a

sostegno del settore agrumicolo.

Pertanto, la intervenuta approvazione della legge da parte della

Assemblea regionale senza dubbio configura, ad avviso del Commissario

dello Stato, una violazione della procedura prevista dall'art. 93,

paragrafo terzo, del Trattato di Roma: e tale violazione si risolve in

motivo di illegittimità costituzionale della legge stessa, secondo i

princìpi stabiliti in una fattispece analoga (sentenza n. 49 del 1963)

della Corte costituzionale.

Con atto depositato in cancelleria il 27 giugno 1969, si è

costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, in difesa del

Commissario dello Stato deducendo che la legge impugnata è

costituzionalmente illegittima perché contrasta con l'art. 1 dello

Statuto della Regione siciliana; difatti, sebbene non sia espressamente

previsto per la Sicilia il limite del rispetto degli obblighi

internazionali dello Stato, il fatto che la Regione siciliana sia

inquadrata "entro la unità politica dello Stato italiano" indica che

tale limite è imolicitamente operante anche nei confronti di quella

Regione. Pertanto, secondo l'Avvocatura, gli obblighi internazionali

assunti dallo Stato nel Trattato di Roma riguardano sia lo Stato stesso

sia le Regioni, rispetto alle quali, stante la struttura unitaria della

Repubblica Italiana, non potrebbe mai essere invocata la c.d. "clausola

federale" di cui, per altro, non v'è traccia nel Trattato istitutivo

delle Comunità Europee.

Il limite del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato

può essere strutturato, secondo l'Avvocatura, in duplice direzione:

non solo come limite nell'esercizio della competenza regionale

esclusiva, nel senso che la Regione è obbligata alla osservanza degli

obblighi derivanti dal Trattato di Roma; ma anche e soprattutto come

preclusione della possibilità di esercizio della legislazione

regionale esclusiva, in materie che abbiano formato oggetto di un

trattato internazionale.

Sotto il primo profilo il provvedimento legislativo impugnato

sarebbe affetto da illegittimità costituzionale per la violazione

dell'iter procedurale prescritto dal Trattato di Roma; sotto il secondo

profilo, nel presupposto che l'esecuzione dei trattati internazionali

è di esclusiva competenza del legislatore statuale, la illegittimità

costituzionale deriverebbe dalla incompetenza assoluta della Regione ad

emanare norme che sarebbero di produzione esclusiva dello Stato.

La Regione siciliana, costituitasi in giudizio con atto del 28

giugno 1969, ha chiesto che il ricorso sia rigettato, allegando la

insussistenza della dedotta violazione degli artt. 92 e 93, paragrafo

terzo, del Trattato di Roma.

Per quanto attiene all'art. 92, la difesa della Regione rileva che,

nella specie, non ricorrono i presupposti per l'applicabilità del

primo comma, sia perché l'intervento predisposto dalla Regione è

stato di entità irrisoria in rapporto al volume degli scambi

internazionali, sia perché "un aiuto con danaro pubblico può incidere

sugli scambi internazionali e può falsare la concorrenza soltanto se

si riferisce a una futura attività economica", mentre la legge

impugnata, come ammette lo stesso Commissario dello Stato, ha

indennizzato in parte la S.A.C.O.S. esclusivamente per le perdite che

questa aveva subi'to in passato.

Tuttavia, anche se volesse ritenersi che l'intervento della Regione

sia in contrasto con il primo comma del citato art. 92, il

provvedimento in esame, secondo la difesa della Regione, rientrerebbe

nelle deroghe di cui all'art. 92, comma secondo (aiuti a carattere

sociale) e di cui all'art. 92, comma terzo, lettere A e C (aiuti

destinati a favorire il tenore di vita anormalmente basso e aiuti

destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività).

Neppure sussiste, secondo la difesa della Regione, la violazione

dell'art. 93, comma terzo, in quanto l'onere delle comunicazioni alla

Commissione della C.E.E. è escluso, non solo per quei progetti che non

hanno lo scopo di istituire aiuti ai sensi del citato art. 92, ma anche

per i progetti di aiuti, consentiti dall'art. 2 del Regolamento C.E.E.

n. 159/66 - che disciplina l'organizzazione dei mercati per il settore

ortofrutticolo - ai sensi dell'art. 94 del Trattato di Roma.

Nella discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato le

proprie tesi difensive e insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

Il Commissario dello Stato ha impugnato la legge dell'Assemblea

regionale siciliana di cui in atti per un vizio di carattere

procedurale, e cioè per la mancata preventiva notificazione del

relativo progetto alla Comunità economica europea, cui, ai sensi

dell'art. 93 paragrafo terzo del Trattato di Roma, il progetto stesso

avrebbe dovuto essere comunicato, perché disponeva "aiuti" diretti a

sostenere il prezzo del mercato degli agrumi.

L'impugnazione del Commissario dello Stato è fondata.

Le norme del trattato istitutivo della Comunità economica europea

(reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203), al fine di

assicurare libertà di circolazione dei beni e parità di accesso ai

mercati agli Stati membri, impongono a ciascuno di essi obblighi ed

oneri che, in parte derivano dalle norme stesse del Trattato, ed in

parte dalle norme emanate dalle istituzioni comunitarie sotto forma di

"regolamento", "obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente

applicabile" in ciascuno dei detti Stati (art. 189, comma secondo, del

Trattato).

Non può esser dubbio, e non è contestato dalla Regione, che tali

obblighi ed oneri, derivanti dalle disposizioni del Trattato e dai

regolamenti comunitari, vincolino anche l'esercizio dell'attività

legislativa delle Regioni a statuto speciale. Le ragioni, attinenti

alla posizione sovrana dello Stato nei confronti delle Regioni, fruenti

di autonomia "entro l'unità politica dello Stato italiano" (art. 1

Statuto speciale per la Sicilia) il quale è "uno e indivisibile" (art.

5 Costituzione) ed è fornito di personalità internazionale, sono

state ampiamente svolte dalla Corte nella sentenza n. 49 del 1963.

Tra gli obblighi nascenti dal Trattato vi è appunto quello

dell'art. 93, paragrafo terzo, di cui si è detto, e che impone agli

Stati membri di comunicare "i progetti diretti ad istituire o

modificare aiuti". Tali aiuti comprendono tutti gli interventi che la

mano pubblica può effettuare per modificare la formazione dei prezzi

in regime di concorrenza: regime che il Trattato intende

sostanzialmente tutelare, pur non disconoscendo la possibilità di

legittimare tali interventi nell'interesse sociale, ma a condizione di

parità di tutti gli Stati membri, e quindi ordinariamente sotto il

controllo e con l'autorizzazione degli organi comunitari.

Non è qui il caso di esaminare quali e quante specie di tali

"aiuti" il Trattato contempli come compatibili direttamente o a seguito

di autorizzazione, bastando, per quanto attiene alla risoluzione del

problema proposto in causa, rilevare che gli aiuti consistenti in

"interventi sul mercato" nel campo dei prodotti ortofrutticoli sono

considerati tra quelli compatibili solo mediante autorizzazione degli

organi della Comunità, perché minutamente disciplinati dai due

"regolamenti" numeri 23 del 1965 e 159 del 1966 e segnatamente da

questo ultimo che dedica alla materia l'intero titolo secondo.

Ed a riprova della incidenza di quelle disposizioni nella materia e

nel caso in esame, sta la circostanza che lo Stato italiano, per

intervenire con acquisti di arance a mezzo dell'A.I.M.A., nel febbraio

di quest'anno in Sicilia, e cioè nello stesso periodo in cui ha

spiegato i suoi interventi anche la Regione, ha dovuto chiedere ed

ottenere l'autorizzazione della Comunità economica europea, che ha

espresso il consenso e dettato le condizioni nei due regolamenti, del

Consiglio n. 324/69 e della Commissione n. 332/69.

Oppone la difesa della Regione che tale procedura lo Stato ha

seguito ed ha dovuto seguire perché ha chiesto ed ottenuto, a sostegno

della operazione, l'intervento finanziario dello speciale fondo della

Comunità economica europea, mentre la Regione, che ha agito con fondi

propri o di suoi organismi, e non chiede rimborsi, non sarebbe tenuta

al rispetto di quelle procedure. Ma tale giustificazione non può

essere accolta, perché la struttura del Trattato, volto ad assicurare

libertà e parità di accesso e di condizioni a tutti gli Stati membri

sui mercati nazionali di ciascuno, non consente discriminazioni nelle

operazioni di sostegno dei prezzi che, siano effettuati o no con

l'apporto finanziario degli organi comunitari, rappresentano sempre

attività dirette a modificare le condizioni di concorrenza e soggetti

perciò al vaglio di merito della loro opportunità, ai fini della

possibile autorizzazione.

Egualmente infondato è poi da ritenersi l'altro rilievo della

Regione, che intenderebbe sottrarre la legge impugnata alle censure di

illegittimità sotto il profilo che essa provvederebbe soltanto a

reintegrare le perdite subite dagli organismi regionali E.S.P.I. e

S.A.C.O.S., che hanno poi effettuato l'intervento di mercato per

incarico della stessa Regione, conferito loro in forma amministrativa.

È ovvio che non può accettarsi, né ha rilievo ai fini della

valutazione delle condizioni di legittimità della legge regionale, la

tesi secondo la quale, una volta comunque effettuato l'intervento, gli

oneri di esso, facenti carico agli organismi incaricati di compierlo,

devono essere rifusi dalla Regione che ha conferito l'incarico e che,

in ogni caso, intenda addossarseli.

È ovvio invece che, se la Regione non poteva intervenire, o non

poteva farlo senza autorizzazione di altri organi, nel caso quelli

comunitari, nulla rileva che, precorrendo i tempi e trascurando

adempimenti, essa sia già intervenuta, perché il fatto compiuto non

può servire, sul piano del diritto, a legittimare il suo operato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'11 giugno 1969

recante "provvedimenti per l'intervento nel settore agricolo

alimentare".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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