Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1961 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3679, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1960 dal

Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra l'Arcivescovo

di Napoli, Card. Alfonso Castaldo, nella sua qualità di titolare e

rappresentante della Mensa arcivescovile di Napoli, la Sezione speciale

per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e

la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e il Ministero

dell'agricoltura e foreste, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze

1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112

del 7 maggio 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1961 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi gli avvocati Aldo Dedin e Michele Giorgianni, per

l'Arcivescovo di Napoli, e il sostituto avvocato generale dello Stato

Francesco Agrò, per l'Ente riforma e il Ministero dell'agricoltura e

foreste.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 28 giugno 1958, l'Arcivescovo

di Napoli, Card. Alfonso Castaldo, nella sua dichiarata qualità di

titolare e rappresentante della Mensa arcivescovile di Napoli,

conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Potenza la Sezione

speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della

irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nonché

il Ministero dell'agricoltura e foreste.

L'attore chiedeva che fosse dichiarata erronea, abusiva e nulla la

espropriazione dei terreni di una tenuta della estensione di circa 1750

ettari, in Montalbano Jonico, disposta con D.P.R. 27 dicembre 1952, n.

3679, nei confronti della Società agricola meridionale Carmine De

Martino e C.; affermava che la tenuta stessa non apparteneva a tale

Società, ma alla Mensa arcivescovile attrice; chiedeva, pertanto, la

condanna dell'Ente di riforma, del Ministero dell'agricoltura e foreste

e di qualsiasi altro detentore abusivo alla restituzione di tutti i

terreni occupati abusivamente, e in subordine al pagamento

dell'equivalente economico, nonché dei danni derivati dalla

espropriazione e dalla occupazione, danni da liquidare in separata

sede.

A fondamento delle proprie domande l'attore richiamava quanto era

stato deciso con una sentenza 20 luglio-30 agosto 1956 della Corte di

appello di Napoli, passata in giudicato, pronunciata in contraddittorio

delle Società S.A.I.M. (Società agricola industriale meridionale) e

S.A.I.S. (Società agricola industriale Scanzano), con la quale

sentenza era stata dichiarata l'inefficacia della concessione

enfiteutica, interceduta con atto 16 gennaio 1943 fra l'Arcivescovo pro

tempore di Napoli e la Società agricola industriale Carmine De Martino

e C., concernente la tenuta suddetta, e ciò per non essere stato

preceduto il contratto dalle autorizzazioni amministrative prescritte

dalla legge.

La causa veniva ampiamente discussa fra le parti, le quali

prendevano le conclusioni seguenti: l'attore per l'accoglimento delle

domande proposte in citazione, previa, se del caso, la trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale, e l'Avvocatura distrettuale dello

Stato, costituita in rappresentanza del Ministero agricoltura e foreste

e della Sezione speciale dell'Ente di riforma, perché fosse

dichiarata gradatamente la improponibilità, la inammissibilità o,

comunque, la infondatezza delle domande stesse.

Con ordinanza in data 26 febbraio 1960 il Tribunale di Potenza,

sospeso il giudizio in corso, disponeva la trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale, formulando la questione di legittimità

costituzionale da risolvere nei seguenti termini testuali: " se il

D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679, abbia violato i criteri cui è

informata la legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto diretta contro

soggetto privo - per giudicato successivamente intervenuto - in

relazione al terreno espropriato, di diritto enfiteutico".

In tale ordinanza il Tribunale premette, in relazione alla sentenza

della Corte di appello di Napoli prodotta in giudizio dall'attore, che

"nel pensiero espresso dalla Corte napoletana il concetto di

inefficacia riferito al contratto enfiteutico appare assunto nella sua

propria significazione tecnico-giuridica di fattispecie negoziale

perfetta ma improduttiva medio tempore di effetti giuridici (negozio

sospensivamente condizionato e sottoposto a termine iniziale), di modo

che è da inferirne la mancata costituzione del diritto reale

enfiteutico in favore della Società concessionaria".

Dichiarate manifestamente infondate alcune questioni proposte

dall'attore, nonché l'eccezione opposta dall'Avvocatura dello Stato

sulla base dei dati catastali recanti l'intestazione dei terreni sotto

la ditta S.A.I.M. quale livellaria dell'Arcivescovo di Napoli, il

Tribunale osserva che deve rilevarsi di ufficio "la questione relativa

alla illegittimità costituzionale del cennato decreto presidenziale

per eccesso di esso dai limiti tracciati dalla legge delegante,

giacché in violazione del principio enunciato dall'art. 4 della legge

n. 841 del 1950, che detta dover l'espropriazione fondiaria seguire

nei confronti del proprietario e, come nel caso, dell'enfiteuta, essa

sarebbe stata diretta contro soggetto (S.A.I.M.) sfornito di verun

diritto enfiteutico sui fondi espropriati come è risultato accertato

dalla citata sentenza della Corte di appello di Napoli, la cui

pronuncia relativa alla inefficacia del contratto di enfiteusi',

retroagendo ex tunc, ha fatto venir meno la titolarità del diritto

della S.A.I.M.".

L'ordinanza del Tribunale di Potenza fu notificata alle parti in

causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 marzo 1960,

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 112 del 7 maggio 1960.

Il 12 aprile 1960 si costituì in giudizio il Cardinale

Arcivescovo di Napoli, nella qualità di titolare e rappresentante

della Mensa arcivescovile di Napoli, esponendo nelle proprie deduzioni

che il bene ora espropriato pervenne all'Arcivescovo pro tempore di

Napoli, non come persona fisica, ma come rappresentante della Mensa

arcivescovile, e cioè come titolare di un beneficio ecclesiastico, in

qualità di erede universale dell'unico cespite ereditario del defunto

Onofrio Ferrara, il quale aveva incaricato l'Arcivescovo di destinare

la tenuta alla fondazione di un ospizio per poveri, con speciale

reparto per gli artisti caduti in miseria. Senonché, l'Arcivescovo

del tempo, Cardinale Ascalesi, dopo aver accettato l'eredità con

beneficio d'inventario e avanzata domanda al Capo dello Stato per

l'accettazione, ed al competente Ministero per l'erezione in ente

morale dell'opera pia voluta dal testatore, nelle more di tali

adempimenti, superando gravi difficoltà determinate da una serie di

giudizi promossi da parenti del de cuius e da una pesante situazione

debitoria, provvide al ricovero di un notevole numero di artisti

poveri, dapprima adibendo all'uopo una proprietà della Mensa, e poi

acquistando una villa ove sorge attualmente l'ospizio "Barone

Ferrara".

Successivamente, lo stesso Cardinale Ascalesi con atto del 16

gennaio 1943 concesse la tenuta in enfiteusi alla Società in

accomandita agricola industriale meridionale, senza però le necessarie

autorizzazioni canoniche e governative. La conseguente nullità del

contratto fu poi eccepita dal suo successore Cardinale Mimmi con atto

del 30 dicembre 1952, in accoglimento del quale dal Tribunale di

Napoli fu emanata una decisione nel 1954 in contraddittorio con la

S.A.I.M. (nella quale s'era trasformata l'originaria Società in

accomandita), la S.A.I.S. (avente causa dalla S.A.I.M.), l'Ente Puglia

e Lucania, e il Ministero dell'agricoltura e foreste. Tale sentenza

confermata nel 1956 da quella, passata in giudicato, della Corte di

appello di Napoli (prodotta nel pendente giudizio di merito) ha,

infatti, dichiarato la inefficacia del contratto enfiteutico,

condannando la S.A.I.S. al rilascio della tenuta in favore

dell'Arcivescovo.

D'altro canto, già in data antecedente a quella dell'atto

introduttivo del giudizio di primo grado proposto dal suo successore

(30 dicembre 1952), il Cardinale Ascalesi, avuto sentore che l'Ente di

riforma aveva predisposto un piano di espropriazione della tenuta

Scanzano, con esposti del 12 gennaio e 16 febbraio 1952, aveva

avvertito l'Ente che la tenuta non apparteneva alla S.A.I.M., e, con

atto notificato il 25 febbraio 1952, avverso la predisposizione del

piano aveva proposto al Consiglio di Stato un ricorso, che fu sospeso,

come ogni altro avente ad oggetto decreti di esproprio per la riforma

fondiaria.

Nel richiamare tali precedenti la difesa del Cardinale Castaldo

pone in rilievo che le due sentenze del Tribunale e della Corte

d'appello di Napoli, ritenendo radicalmente inefficace il contratto

enfiteutico, respinsero l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato secondo

cui, invece, il contratto, per mancanza dell'autorizzazione, doveva

ritenersi semplicemente annullabile e sottoposto al termine

quinquennale di prescrizione. Si assume, inoltre, che avendo le

suddette sentenze ritenuta la incompetenza territoriale in ordine alla

conseguente domanda di riconsegna dei beni illegittimamente

espropriati, l'Arcivescovo di Napoli ha successivamente adito il

Tribunale di Potenza per sentire dichiarare nulla ed abusiva

l'espropriazione della tenuta, nonché condannare l'Ente riforma alla

restituzione.

Nel merito si deduce:

1) che, come ha ritenuto il Tribunale di Potenza, è irrilevante il

fatto che la tenuta fosse intestata in catasto sotto la ditta S.A.I.M.,

in quanto i relativi dati non possono ritenersi vincolanti nel

procedimento di espropriazione per riforma fondiaria;

2) che, essendo stato erede l'Arcivescovo di Napoli, quale titolare

della Mensa vescovile, ed essendo l'enfiteusi un atto eccedente

l'ordinaria amministrazione, come tale considerato dall'art. 13 della

legge 27 maggio 1929, n. 848, occorreva all'uopo la necessaria

autorizzazione per il precedente art. 12 della stessa legge. Stante il

carattere imperativo della norma ivi contenuta, e non essendosi mai

avuta, né richiesta, l'autorizzazione, ricorre l'applicabilità

dell'art. 1418 Cod. civile.

D'altro canto, anche a voler distinguere tra inefficacia e

nullità, il negozio privo di autorizzazione è affetto da inefficacia

permanente, opponibile nei confronti di tutti;

3) a conferma si rileva che nel respingere un'eccezione sollevata

dalla S.A.I.S. sul riflesso che essa era terza e di buona fede per

aver trascritto a titolo oneroso il contratto di enfiteusi, la Corte di

appello di Napoli ha affermato che l'inefficacia del primo

trasferimento è opponibile, oltre che contro i diretti contraenti,

anche contro i loro aventi causa, rimanendo esclusa "ogni limitazione

soggettiva nell'ambito della declaratoria";

4) che tale inefficacia erga omnes è ancora più evidente nei

confronti dell'Ente riforma e del Ministero dell'agricoltura e foreste,

in quanto parti nel giudizio innanzi alla Corte napoletana;

5) che, per quanto possa apparire equivoca la dizione adottata

nell'ordinanza (illegittimità del D.P.R. per la "espropriazione

diretta contro soggetto privo, per giudicato successivamente

intervenuto, di diritto enfiteutico"), è evidente che il giudizio non

ha tolto efficacia al contratto enfiteutico, ma ha dichiarato una

preesistente inefficacia;

6) che l'Ente riforma e il Ministero, per essere stati

ripetutamente informati, prima che fosse emanato il decreto di

scorporo, non possono considerarsi terzi in buona fede;

7) che, appartenendo la tenuta alla Mensa vescovile, non è di

proprietà privata, e va esclusa dalla espropriazione.

Si conclude perché il decreto di esproprio sia dichiarato

costituzionalmente illegittimo.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi

nell'interesse del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'Ente

riforma, si richiama, nelle sue deduzioni depositate il 21 maggio 1960,

ai precedenti giudizi innanzi al Tribunale e alla Corte d'appello di

Napoli, nonché alle posizioni difensive assunte nel procedimento

principale, nel quale è stata proposta la questione di legittimità.

Al riguardo fa presente che l'Arcivescovo, con l'ulteriore fine di

negare all'Ente riforma il potere di espropriare i beni di cui è

causa, e sul fondamento che la enfiteusi (come anche l'accettazione

dell'eredità) non era stata preceduta dalle autorizzazioni ex artt. 9

e 12 della legge 1929, n. 848, ha impugnato il contratto enfiteutico,

dopo oltre dieci anni, per sentirne dichiarare la nullità e ottenere

la restituzione dei beni.

Un primo atto di citazione (30 dicembre 1952) fu notificato dopo la

pubblicazione del piano particolareggiato nei confronti della S.A.I.M.

e dell'Ente riforma; ed un secondo (30 gennaio 1953) - sempre dinanzi

al Tribunale di Napoli - dopo la pubblicazione del decreto di scorporo

fu notificato anche contro il Ministero dell'agricoltura e foreste.

Senonché il Tribunale, accogliendo un' eccezione pregiudiziale

sollevata dall'Avvocatura dello Stato, dichiarava la propria

incompetenza nei confronti dell'Ente e del Ministero e la competenza

del Tribunale di Potenza secondo le norme del foro erariale. Nei

confronti delle private Società convenute, il Tribunale si dichiarava,

invece, competente; e, nel merito, ritenuto che l'Arcivescovo era

erede quale rappresentante della Mensa vescovile, e prendendo atto che

l'autorizzazione ad accettare l'eredità era stata richiesta, esprimeva

l'avviso che, in pendenza del procedimento autorizzativo, il bene

poteva essere alienato, in base all'art. 11 della cit. legge 1929, n.

848; data però la mancata autorizzazione ad atti eccedenti

l'ordinaria amministrazione, dichiarava, ai sensi del successivo art.

12, il contratto enfiteutico privo di effetti nei confronti delle

Società.

Avverso tale decisione l'Arcivescovo proponeva appello in quanto,

pur essendo stato ivi riconosciuto che i due termini nullità ed

inefficacia non erano tra loro dissimili, in modo equivoco si era

ritenuto che la riscontrata inefficacia fosse relativa. A questo

riguardo l'appellante, insistendo sulla assoluta nullità del

contratto enfiteutico, faceva ancora una volta presente che

l'autorizzazione ad accettare l'eredità era mancata ed il suo difetto

non poteva comportare una inefficacia soltanto relativa del contratto

enfiteutico, dato che il concedente non aveva la capacità giuridica di

compiere un atto di disposizione (ma solo di conservazione) dei beni

ereditari. Tutto ciò al fine di non limitare l'inefficacia alle

Società, ma di estenderla pure nei confronti dei terzi (Ente di

riforma e Ministero).

Senonché la Corte d'appello di Napoli - secondo l'Avvocatura -

riconosceva l'inefficacia del contratto enfiteutico nei soli confronti

delle Società, confermando per il resto la pronunzia di incompetenza,

già resa in primo grado nei riguardi dell'Ente e del Ministero.

Nel giudizio innanzi al Tribunale di Potenza, iniziato

dall'Arcivescovo allo scopo di far dichiarare nulla l'espropriazione

sulla base dell'inefficacia del contratto enfiteutico, già dichiarata

dalla Corte napoletana con sentenza passata in giudicato, l'Avvocatura

dello Stato tra l'altro deduceva che si era proceduto all'esproprio

tenendosi presente la consistenza della proprietà al 15 novembre 1949,

e che a tale data risultava enfiteuta la S.A.I.M.; sosteneva, altresì,

che l'accettazione dell'eredità era valida e il contratto enfiteutico,

benché mancante di autorizzazione, non era nullo, ma solo annullabile.

Nell'attuale giudizio di costituzionalità l'Avvocatura generale:

1) fa cenno - senza tradurlo in espressa conclusione - ad un motivo

di inammissibilità della questione costituzionale, osservando che

nella specie non si tratta di un comune giudizio di rivendica a seguito

di annullamento del titolo di acquisto derivativo nell'ambito del

diritto privato, né di dare applicazione al principio resoluto jure

dantis resolvitur et jus accipientis. Si tratta, invece, di giudicare

se il procedimento espropriativo abbia ecceduto dai limiti della

delega, e solo in tal caso sarebbe ammissibile il rinvio della

questione alla Corte costituzionale; solo, cioè, ritenendo che la

sentenza del 1956 della Corte napoletana - resa in causa Arcivescovo

di Napoli contro le Società S.A.I.M. e S.A.I.S. - abbia modificato la

situazione qual'essa era il 27 dicembre 1952, data del decreto di

esproprio, in modo da alterare i presupposti di legittimità del

provvedimento;

2) nel merito, - a giudizio dell'Avvocatura - una ipotesi del

genere è da escludere in quanto la nozione di inefficacia di cui agli

artt. 17 Cod. civ. e 12 legge 1929, n, 848, è da intendere nel senso

della nullità relativa o addirittura dell'annullabilità, e non in

quello della nullità assoluta o dell'inesistenza giuridica. Anzi,

secondo la communis opinio della dottrina e della giurisprudenza,

l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione di un ente morale o di una

istituzione ecclesiastica è meramente annullabile e la sentenza che

dispopga tale annullamento è di carattere costitutivo. In

particolare, la sentenza della Corte di Napoli non può dar luogo ad

un eccesso di delega sopravvenuto, e il Governo, come legislatore

delegato (che come tale non può considerarsi " terzo avente causa"),

ha correttamente fatto uso della delega nei confronti della S.A.I.M.,

che alla data dello scorporo era enfiteuta.

Il fatto sopravvenuto, dato dal giudicato della Corte napoletana,

darebbe all'Arcivescovo soltanto il titolo a pretendere l'indennità di

espropriazione;

3) essendo, infatti, l'espropriazione un modo originario di

acquisto della proprietà - come, secondo l'Avvocatura, è

pacificamente riconosciuto dai trattatisti - la validità dell'acquisto

dell'espropriante non è subordinata all'esistenza del diritto

dell'espropriato, per cui se anche questi non è il vero proprietario,

l'espropriazione è valida, potendo il proprietario vero far valere

soltanto i suoi diritti sull'indennità di espropriazione. Tale

principio, essendo fondato non sulle caratteristiche e le finalità

politiche del procedimento espropriativo, ma solo sulla natura

giuridica dell'atto di apprensione del bene, vale pure per gli

espropri della riforma fondiaria;

4) a fondamento di un diverso ordine di motivi, rileva che il

giudicato della Corte napoletana non è opponibile alla pubblica

Amministrazione, che fu estromessa fin dal giudizio di primo grado per

incompetenza territoriale; e pone, quindi, in discussione quanto

statuito in quella pronuncia. In particolare deduce:

a) essendo stata trascritta la qualità di enfiteuta della S.A.I.M.

(ed avendo la trascrizione un valore diverso da quello dei dati

catastali) non può il concedente fare questione contro i terzi che

sulle risultanze dei libri immobiliari abbiano fondato il loro diritto

(art. 2655 Cod. civ.);

b) dall'inosservanza degli artt. 17 Cod. civ. e 12 legge 1929, n.

848, deriva un'ipotesi di annullabilità soggetta al termine

quinquennale di prescrizione;

c) tale ipotesi di annullabilità, peraltro, concretandosi in un

mancato intervento dello Stato, attraverso i suoi organi competenti, a

convalidare il contratto da cui è sorto il rapporto enfiteutico, non

ricorrerebbe nella specie, dato che l'espressione più alta della

volontà dello Stato, e cioè la legge, sarebbe intervenuta a prendere

atto dell'acquisto della S.A.I.M., imprimendo, con ciò stesso, crisma

di validità al titolo di essa Società;

d) sotto altro profilo, richiamandosi, fra l'altro, alla

motivazione di una sentenza pronunziata tra l'Arcivescovo e i parenti

del testatore, deduce che quest'ultimo intese istituire erede una

persona fisica individuata attraverso l'ufficio di Arcivescovo, perché

provvedesse ad impiegare, nel modo dal testatore stesso voluto,

l'eredità, e non locupletare un beneficio ecclesiastico. Di

conseguenza, essendo erede una persona fisica capace di agire, e non un

ente ecclesiastico, non si richiedeva autorizzazione; e l'Arcivescovo

validamente ereditò e validamente dispose del latifondo concedendolo

in enfiteusi alla S.A.I.M., attuale espropriata.

Si conclude perché la questione di legittimità sia dichiarata

priva di fondamento.

Nelle successive memorie, depositate nella cancelleria della Corte

il 19 gennaio 1961, le parti hanno insistito nelle rispettive

conclusioni.

La difesa dell'Arcivescovo di Napoli, dopo avere ricordato le

circostanze, nelle quali era avvenuta l'apertura della successione

ereditaria del barone Ferrara, le numerose cause iniziate dai

congiunti di questi, le ragioni per le quali l'Arcivescovo del tempo

si era indotto a concedere in enfiteusi la tenuta alla S.A.I.M.

(avvenimenti bellici e incertezza dei rapporti), le inadempienze della

Società, che provocarono l'azione promossa dinanzi al Tribunale e poi

alla Corte di appello di Napoli, ribadisce le tesi già sostenute,

richiamando numerosi precedenti desunti dalla giurisprudenza della

Corte costituzionale. Si osserva anche, nella memoria, che

l'Amministrazione si sarebbe limitata a riscontrare i soli registri

catastali, mentre le erano state fatte ben due intimazioni con gli atti

stragiudiziali del 12 gennaio e del 16 febbraio 1952, in seguito alle

quali essa avrebbe potuto facilmente rilevare l'inesistenza del

diritto della Società.

Si contesta, poi, la fondatezza della tesi sostenuta

dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale la decisione

della Corte di appello di Napoli, che dichiarò la invalidità

dell'acquisto della Società agricola, avrebbe natura costitutiva, vale

a dire avrebbe posto in essere uno strumento che "aliquid dat novi

nello universo giuridico", modificando la situazione di appartenenza,

quale essa appariva al momento dell'esercizio del potere delegato. La

Corte di Napoli avrebbe, invece, emesso una pronuncia meramente

dichiarativa, né la inefficacia si potrebbe equiparare alla

annullabilità: ed essendo stati presenti nel giudizio sia il Ministero

dell'agricoltura, sia l'Ente di riforma, la decisione, ormai passata in

giudicato, deve essere rispettata anche dall'Amministrazione.

Si contesta, infine, la validità degli altri argomenti addotti

dall'Avvocatura generale dello Stato, quali la tesi che la inefficacia

della concessione del fondo in enfiteusi per difetto delle

autorizzazioni prescritte sarebbe stata sanata proprio per effetto del

provvedimento di espropriazione, avente forza di legge; il carattere

di modo di acquisto originario della proprietà, da riconoscere ad

ogni atto di espropriazione, onde diverrebbe irrilevante il fatto che

esso fosse posto in essere nei confronti del titolare del diritto

reale sul bene espropriato, ovvero di altri; il principio della così

detta "pubblicità sanante", in base al quale sarebbe determinante il

fatto che l'atto di acquisto enfiteutico era stato trascritto.

La difesa dell'Arcivescovo di Napoli ribadisce, infine, che questi

deve essere considerato parte in causa non quale persona fisica, ma

quale rappresentante della Mensa arcivescovile istituita erede dal

barone Ferrara, come risulta dagli atti del giudizio principale; e

che, ove si potessero ridiscutere le questioni riguardanti la

validità degli atti di disposizione compiuti a suo tempo sui beni

ereditari, la Corte non potrebbe non dichiarare la nullità di tali

atti, e specialmente di quello di concessione dell'enfiteusi.

Nella memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato si

espone, al contrario, come punto fermo e indiscutibile, che nel sistema

delle leggi di riforma fondiaria non è possibile che si diano zone di

franchigia o, comunque, di immunità propter rem litigiosam, a causa di

contestazioni sul titolo. Si prospettano, poi, diverse ipotesi: quella

della mera apparenza del diritto, quella della nullità relativa

all'atto di acquisto dell'espropriato e quella della nullità

originaria, assoluta ed insanabile, osservando che nelle due prime la

soluzione sarebbe chiara, mentre nella terza la soluzione potrebbe

essere molteplice, giacché - in definitiva -, come ha insegnato la

Cassazione in una sentenza del 1946 in tema di donazione da parte di

persona incapace, l'obbligo di cui all'art. 2655 Cod. civ. a qualche

cosa deve pure servire. Ciò premesso, l'Avvocatura generale dichiara

essere ovvia verità che l'inefficacia di cui discorrono l'art. 17 Cod.

civ. e l'art. 12 della legge concordataria è una nullità relativa,

anzi, probabilmente, un semplice caso di annullabilità; e che, per

conseguenza, enfiteuta del latifondo in questione (e, quindi,

legittimata all'esproprio) alla data critica del 15 novembre 1949, alla

data del decreto di esproprio (27 dicembre 1952) ed alla data di

scadenza della delega legislativa (31 dicembre 1952) era soltanto la

S.A.I.M., dovendosi, invece, riconoscere all'Arcivescovo a quell'epoca

una mera facoltà di agire, che, ovviamente, non poteva formare oggetto

di espropriazione. Conclude contestando che possa configurarsi un

eccesso di delega sopravvenuto, in funzione dell'avvenuta eliminazione

dall'universo giuridico di un presupposto del legittimo esercizio del

potere legislativo delegato, eliminazione posteriore all'avvenuta

consumazione del potere stesso, e sostenendo, fra l'altro, che

erroneamente si è trascurata l'eccezione di prescrizione

quinquennale.

Nella discussione in pubblica udienza i difensori delle parti hanno

ribadito le rispettive tesi. Considerato in diritto Dalla ordinanza del Tribunale di Potenza risulta che l'Arcivescovo

di Napoli, nella qualità dichiarata di rappresentante della Mensa

arcivescovile, aveva chiesto che fosse dichiarata illegittima la

espropriazione dei terreni disposta con il D.P.R. 27 dicembre 1952, n.

3679, in quanto diretta contro un soggetto privo di diritto

enfiteutico in relazione al terreno espropriato; solo tale questione,

e non le altre, alle quali la difesa dell'Ente di riforma e del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste vorrebbe estendere l'esame

della Corte, costituisce l'oggetto del giudizio demandato a questa.

D'altra parte, il Tribunale si è espresso negativamente anche sul

punto, se la Società agricola meridionale Carmine De Martino e C., nei

confronti della quale il decreto presidenziale citato aveva disposto

la espropriazione, fosse titolare del diritto reale (enfiteutico)

presupposto dal decreto stesso. E ciò ha fatto sulla base della

sentenza 20 luglio-30 agosto 1956 della Corte di appello di Napoli,

passata in giudicato, che il Tribunale di Potenza interpreta nel senso

che sia "da inferirne la mancata costituzione del diritto reale

enfiteutico in favore della Società concessionaria", perché "nel

pensiero espresso dalla Corte napoletana il concetto di inefficacia

riferito al contratto enfiteutico appare assunto nella sua propria

significazione tecnico-giuridica di fattispecie negoziale perfetta ma

improduttiva medio tempore di effetti giuridici (negozio

sospensivamente condizionato e sottoposto a termine iniziale)".

È stato rilevato che il Tribunale, nella formulazione del quesito

sottoposto alla Corte costituzionale, ha parlato di espropriazione

"contro soggetto privo, per giudicato successivamente intervenuto, in

relazione al terreno espropriato, di diritto enfiteutico", e che

l'inciso "per giudicato successivamente intervenuto" potrebbe sembrare

di dubbio significato; ma nella stessa ordinanza si legge che quanto

sopra "è risultato accertato dalla citata sentenza della Corte di

appello di Napoli, la cui pronuncia relativa alla inefficacia del

contratto di enfiteusi, retroagendo ex tunc, ha fatto venir meno la

titolarità del diritto della S.A,I.M.". Di conseguenza sembra chiaro

che il Tribunale ha riconosciuto la natura dichiarativa, e non

costitutiva, di tale sentenza, sul presupposto che questa abbia solo

accertato, naturalmente in tempo successivo, quale fosse sin

dall'inizio la condizione giuridica del rapporto in esame.

La difesa dell'Ente di riforma e del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste contesta la natura dichiarativa della sentenza stessa, e

in particolare la sua efficacia erga omnes, aggiungendo che i propri

rappresentati, già convenuti nel primo processo davanti al Tribunale

di Napoli, erano stati estromessi dal giudizio per motivi di

incompetenza territoriale-funzionale. Non contesta però che si sia

formato il giudicato fra i due soggetti del rapporto di concessione

enfiteutica (Mensa arcivescovile e Società concessionaria); e ciò

sembra sufficiente ai fini del giudizio, perché una sentenza

dichiarativa concernente un rapporto fra più parti ha effetti anche

nei confronti dei terzi, in quanto costituisca cosa giudicata fra i

soggetti del rapporto controverso. Tale efficacia è stata ritenuta,

come si è notato, ai fini della questione in esame, dal Tribunale di

Potenza nella ordinanza di rimessione degli atti alla Corte

costituzionale, pronunciata in un processo nel quale fra l'altro erano

convenuti e costituiti anche l'Ente di riforma e il Ministero; e, del

resto, il punto concernente l'efficacia stessa rientra nella

competenza del giudice di merito, quale presupposto del giudizio di

legittimità costituzionale, come è stato ripetutamente ritenuto da

questa Corte (v. fra le altre, le ordinanze n. 77 del 16 maggio 1956 e

n. 69 del 22 dicembre 1959).

Le altre considerazioni, sulle quali si diffonde la difesa

dell'Ente e del Ministero, hanno piuttosto carattere di segnalazione di

inconvenienti, che di argomenti validi per la risoluzione di una

questione giuridica. Nessuno può contestare che il metodo e i termini

prescritti dalla legge per l'attuazione della riforma fondiaria, da un

lato, e la esistenza delle garanzie previste a salvaguardia dei diritti

di soggetti estranei all'ambito della riforma, dall'altro, possano aver

messo talvolta in difficoltà le Autorità amministrative preposte a

compiti tanto delicati e difficili.

Tuttavia, la considerazione di tali inconvenienti non può indurre

la Corte ad ammettere le estreme conseguenze, alle quali si giungerebbe

accogliendo le tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato. La Corte

ritiene di dover riaffermare la opinione, già espressa ripetutamente,

che le risultanze dei dati catastali non possono considerarsi decisive

ai finì della prova dei diritti reali in materia di espropriazione

fondiaria.

Nella specie che forma oggetto del presente giudizio non pare che

gli organi amministrativi preposti alla riforma fondiaria abbiano

svolto le indagini per accertare chi fosse titolare del diritto reale,

oggetto del procedimento di espropriazione. A quanto risulta dagli

atti, essi si sono limitati a rilevare i dati catastali e forse anche

a ispezionare i registri immobiliari; ma è stato pure dimostrato ex

adverso che più volte era stata richiamata l'attenzione di tali

organi sulle circostanze rilevanti ai finì della legittimità del

provvedimento in preparazione: erano stati presentati più esposti,

era stato notificato un ricorso al Consiglio di Stato contro la

predisposizione del piano di espropriazione e - a quanto è stato

affermato dal difensore della Mensa arcivescovile e non contestato

dalla difesa dell'Ente di riforma - gli stessi motivi di opposizione

sarebbero stati fatti valere davanti alla Commissione parlamentare, i

cui membri, all'unanimità meno uno, li avrebbero riconosciuti fondati.

Si aggiunga che, proprio in una specie come la presente, nessuno

meglio che l'Amministrazione avrebbe potuto agevolmente accertare se

l'Arcivescovo di Napoli avesse ottenuto o no dall'Autorità governativa

le autorizzazioni richieste dagli artt. 9, 10 e 13 della legge 27

maggio 1929, n. 848, per l'accettazione della eredità Ferrara e per

la stipulazione del contratto di enfiteusi, e dedurne se la Società

concessionaria o altri soggetti fossero titolari di un diritto reale

passibile di espropriazione.

Anche in vista degli aspetti particolari ora rilevati, concernenti

la condizione giuridica dei beni cui si riferisce il presente giudizio

e i ripetuti atti di diffida e di opposizione notificati

tempestivamente alla pubblica Amministrazione, non può ritenersi

giustificato il richiamo alle difficoltà che questa ha

frequentetemente incontrato nel procedere alla riforma fondiaria; né

argomenti simili possono essere addotti efficacemente a dimostrazione

della legittimità del provvedimento impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3679, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute

negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto

l'espropriazione è stata diretta contro soggetto privo di diritto

enfiteutico in relazione ai terreni espropriati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.

ECLI:IT:COST:1961:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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