Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del

condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della

legge 23 dicembre 1986, n. 897, promossi con n. 5 ordinanze emesse

dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma, iscritte ai nn. 382,

415, 430, 453 e 485 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 27 e 28, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Walter Roberto Del Prete;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Mauro Mellini per Walter Roberto Del Prete.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di cinque, analoghi procedimenti concernenti

l'esame di istanze con cui altrettanti condannati alla pena della

reclusione militare avevano chiesto il beneficio dell'affidamento in

prova ancor prima dell'inizio della detenzione, il Tribunale militare

di sorveglianza di Roma, con cinque identiche ordinanze emesse tra il

18 marzo ed il 20 maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt.

3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983,

n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come

sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n.

897, nella parte in cui esclude che i condannati alla pena detentiva

militare possano essere affidati in prova indipendentemente dal

periodo minimo di un mese di osservazione, da attuarsi

indefettibilmente nello stabilimento militare di pena.

Premette il giudice a quo che il Procuratore militare della

Repubblica, disponendo sulle istanze predette, ha sospeso gli ordini

d'esecuzione delle pene sul presupposto dell'applicabilità dell'art.

47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla sentenza

di questa Corte n. 569 del 1989, rinviando quindi gli atti al

Tribunale militare di sorveglianza. Quest'ultimo, nel dissentire da

tale interpretazione, sottolinea l'autonomia del beneficio in

argomento, oggetto di specifica disciplina da parte dell'impugnata

normativa, la quale impone, per poter concedere l'affidamento, almeno

un mese di osservazione nello stabilimento militare di pena.

Con la citata sentenza n. 569 del 1989, la Corte costituzionale ha

peraltro dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, terzo comma, della

legge n. 354 del 1975 (così come modificato dall'art. 11 della legge

10 ottobre 1986, n. 663), concernente il regime ordinario

dell'affidamento al servizio sociale, là dove non ne prevedeva la

concessione anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione

di pena o per custodia cautelare allorché il soggetto - ricorrendo

tutte le condizioni - abbia tenuto un comportamento tale da

consentire un giudizio prognostico favorevole in termini rieducativi.

Ricorda il Tribunale come questa Corte abbia rilevato una

sostanziale irrazionalità tra la struttura originaria della misura,

riservata a chi espiasse la pena detentiva (per cui era necessaria

l'osservazione in carcere) e la diversa, novellata, previsione che

consentiva di prescindere da tale osservazione per il detenuto il

quale, anche per breve periodo in custodia cautelare, poteva giovarsi

dell'osservazione durante il periodo di libertà successivo alla

custodia stessa.

L'argomento della richiamata decisione, secondo cui il legislatore

avrebbe ormai riconosciuto che il giudizio favorevole circa

l'idoneità alla rieducazione può utilmente avvenire anche in

libertà, è dal giudice a quo riferito alla pena militare,

rilevandosi un'ingiustificata disparità di trattamento in danno del

cittadino chiamato alle armi, non motivabile con la specialità

dell'ordinamento militare, né con la circostanza che l'affidamento

in parola avvenga nella specie non già al servizio sociale ma ad un

comando od ente militare (ovvero ad un ufficio o ente pubblico non

militare per la prestazione di un servizio, nei casi di reati

originati da obiezione di coscienza). Inoltre l'obbligatorietà

dell'osservazione inframurale verrebbe ad eludere la finalità

rieducativa della pena.

2. - Nel giudizio introdotto dall'ordinanza n. 430 del 1991 si è

costituita la parte privata, preliminarmente sostenendo l'immediata

applicabilità della più volte richiamata sentenza n. 569 del 1989

anche al caso di specie sulla base di un'asserito difetto di

autonomia dell'istituto. Non vi sarebbe infatti una puntuale

disciplina legislativa del medesimo, soprattutto con riguardo ai

soggetti passivi, genericamente individuati come "militari condannati

dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva", formula che si

presterebbe a ricomprendere, ad esempio, anche militari, condannati

alla reclusione militare dall'autorità giudiziaria ordinaria in

ragione della connessione con procedimenti a carico d'imputato non

militare, mentre, per converso, anche l'autorità giudiziaria

militare può irrogare la pena della reclusione ordinaria.

La difesa conclude peraltro nel senso della declaratoria

d'illegittimità ove fosse condiviso il presupposto ermeneutico da

cui muove l'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con cinque

identiche ordinanze del 18 marzo 1991 (R.O. n. 382 del 1991), del 22

aprile 1991 (R.O. n. 415 del 1991), del 13 maggio 1991 (R.O. n. 430

del 1991), del 20 maggio 1991 (R.O. n. 453 del 1991), del 13 maggio

1991 (R.O. n. 485 del 1991), solleva, in riferimento agli artt. 3 e

27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983,

n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come

sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n.

897, "nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente

dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il

condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova, se, in

presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale

da consentire il giudizio di cui al medesimo art. 2, primo comma".

2. - La questione - identica nei cinque giudizi che debbono essere

quindi trattati congiuntamente - è fondata.

Questa Corte ha ricostruito l'evoluzione dell'istituto

dell'affidamento in prova nella sentenza n. 569 del 1989, il quale,

nella originaria modellazione della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), era riservato ai condannati

che, espiando la pena in carcere, ivi potessero essere sottoposti

alla speciale osservazione collegiale, per un periodo dapprima

stabilito nella durata di tre mesi, poi - con l'art. 4-bis, inserito

nel decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, al momento della

conversione nella legge 21 giugno 1985, n. 297 - diminuito a un mese.

L'osservazione della personalità del condannato all'interno

dell'istituto penitenziario da parte di un collegio di esperti,

qualora conducesse ad accertare la disponibilità del detenuto a

collaborare all'attività rieducativa, si concludeva con

l'affidamento in prova al servizio sociale per espiare la pena

residua in condizioni di libertà, sia pure limitata da talune

prescrizioni.

La finalità dell'istituto era dunque quella di agevolare ed

affrettare il reinserimento sociale del condannato attraverso una

fase sperimentale all'interno del carcere.

Il mutamento della originaria natura dell'istituto, riservato ai

detenuti in espiazione carceraria della pena, si è verificato con

l'applicazione sua ai casi particolari previsti dall'art. 47- bis

come formulato nell'art. 4-ter, inserito nel decreto-legge 22 aprile

1985, n. 144 al momento della conversione nella legge 21 giugno 1985,

n. 297, cioè al tossico o alcool-dipendente che, avendo in corso o

intendendo intraprendere un programma di recupero, può chiedere

l'affidamento in prova al servizio sociale prima che si dia

esecuzione alla pena detentiva inflitta.

Successivamente l'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,

radicalmente novellando l'intero testo dell'art. 47, ha introdotto,

accanto all'affidamento in prova per il detenuto osservato per almeno

un mese in istituto (primo e secondo comma), una nova species,

disposta senza procedere all'osservazione, quando il condannato, dopo

un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà

serbando comportamento tale da consentire il giudizio prognostico

favorevole alla sua rieducazione e alla insussistenza del pericolo

ch'egli commetta altri reati (terzo comma).

Con la citata sentenza n. 569 del 1989, questa Corte ha

dichiarato, per incompatibilità con gli artt. 3 e 27, terzo comma,

della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 47,

terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come

modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella

parte in cui non prevede che il condannato possa essere affidato in

prova al servizio sociale, indipendentemente dalla detenzione per

espiazione di pena o per custodia cautelare. A tale pronuncia la

Corte perveniva sulla base della constatazione che, conservandosi il

prerequisito della osservazione in istituto sia in espiazione di pena

sia per custodia cautelare, dal beneficio dell'affidamento in prova

resterebbero irragionevolmente esclusi proprio coloro che commettono

reati meno gravi, o che, dimostrando minore pericolosità, non siano

assoggettati a misure cautelari coercitive.

Questa Corte rilevava inoltre che il legislatore ha svincolato

l'osservazione dallo stato di privazione della libertà,

riconoscendola utilmente condotta sia durante l'espiazione della pena

(art. 47, secondo comma), sia in libertà (art. 47, secondo comma, e

47- bis).

3. - Tutto ciò premesso, venendo alla impugnata norma di cui

all'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, la

quale, da un punto di vista sistematico, consiste nella estensione

del provvedimento dell'affidamento in prova del condannato comune al

condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle

particolarità dell'organizzazione materiale militare (stabilimento

militare di pena, comando o ente militare affidatario, giudice

militare di sorveglianza), si deve constatare che non è

riscontrabile alcuna valida ragione perché essa continui a stabilire

la indefettibilità dell'osservazione della personalità del

condannato, condotta per almeno un mese all'interno dello

stabilimento militare di pena, quando lo stato della legislazione per

il condannato comune, a seguito della evoluzione descritta, accoglie

sia l'osservazione inframurale sia quella in libertà.

La norma censurata, per le sopravvenienti novellazioni della

figura generale, è divenuta non compatibile con il principio

costituzionale di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167

(Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito

dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella

parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento

dell'affidamentoin prova indipendentemente dall'osservazione della

personalità del condannato condotta per almeno un mese nello

stabilimento militare di pena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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