Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1985

Altra decisione · depositata il 26/04/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e

5 della legge regionale Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2

luglio 1976; della legge regionale Emilia-Romagna 6 ottobre 1976,

riapprovata il 4 maggio 1977 e della legge regionale Puglia 17 marzo

1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, aventi per oggetto norme sugli

enti ospedalieri, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei

ministri notificati il 6 agosto 1976, il 24 maggio 1977 e il 15

novembre 1977, depositati in cancelleria rispettivamente il 14 agosto

1976, il 30 maggio 1977 e il 22 novembre 1977 ed iscritti al n. 32 del

registro ricorsi 1976, ai nn. 12 e 34 del registro ricorsi 1977.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Emilia-Romagna e

Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Vincenzo del Pozzo per la Regione Puglia e l'avvocato

dello Stato Dante Corti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data

29 luglio 1976 il Governo ha proposto questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia -

Romagna riapprovata il 21 luglio 1976, recante "norme sugli organi

degli enti ospedalieri", per contrasto con l'art. 117 della

Costituzione, in relazione agli artt. 9, legge 12 febbraio 1968, n. 132

(enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), ed al combinato disposto

degli artt. 12, legge n. 132 del 1968, e 3, d.P.R. 4 gennaio 1972, n. 4

(trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera), nella parte in cui

rispettivamente modificano il rapporto tra rappresentanti elettivi e

rappresentanti degli originari interessi dell'ente nella composizione

dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri (art. 2) e

sostituiscono i rappresentanti dei ministeri della sanità e del lavoro

e della previdenza sociale con due rappresentanti della regione nella

composizione del collegio dei revisori (art. 5).

2. - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data

20 maggio 1977, è stata altresì impugnata la legge della regione

Emilia-Romagna riapprovata il 4 maggio 1977, recante "norme sui

consigli di amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con

gli artt. 117 e 134 Cost., 2, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.

1, e 32, legge 11 marzo 1953, n. 87, laddove stabilisce che alle sedute

del Consiglio di amministrazione di taluni enti ospedalieri non

partecipa con voto consultivo il rappresentante di cui all'art. 8 della

legge 6 agosto 1975, n. 419, recante "miglioramento delle prestazioni

economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi"

(art. 1) e che del Consiglio di amministrazione stesso non fanno parte

i due membri aggiunti dall'art. 9 della legge n. 419 del 1975 (art.

2).

3. - Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, infine, con

ricorso del 14 novembre 1977, ha proposto questione di legittimità

costituzionale della legge della regione Puglia riapprovata il 26

ottobre 1977, recante "composizione dei consigli di amministrazione

degli enti ospedalieri", per contrasto con gli artt. 117 e 134 Cost.,

2, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32, legge 11 marzo

1953, n. 87, laddove, nello stabilire la composizione del consiglio

d'amministrazione degli enti suddetti, esclude le integrazioni di cui

agli artt. 8 e 9 della legge 6 agosto 1975, n. 419.

4. - Entrambe le regioni Emilia-Romagna e Puglia si sono costituite

in giudizio instando per il rigetto del ricorso (la prima, in via

principale, per l'improponibilità).

Discussi i ricorsi alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, questa

Corte, con ordinanza n. 230 del 13 dicembre 1982, riuniti i giudizi, al

fine di conoscere se fosse ancora attuale l'interesse alla decisione

delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, disponeva che

il Presidente della Giunta di ciascuna regione fornisse elementi

informativi comprovanti il compiuto trasferimento alle unità sanitarie

locali dei beni e delle funzioni degli enti ospedalieri a norma

dell'art. 61, terzo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1978, n.

833.

Pervenuti gli elementi richiesti, alla nuova udienza di discussione

del giorno 13 marzo 1984, mentre la difesa dell'Emilia-Romagna

concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del

contendere, quella della Puglia insisteva per il rigetto del ricorso.

All'ulteriore nuova udienza del giorno 12 dicembre 1984, disposta in

seguito all'ordinanza del 6 ottobre 1984, era presente il solo

difensore della regione Puglia, che rinnovava la predetta richiesta di

rigetto. Considerato in diritto :

1. - Va anzitutto disattesa l'eccezione, sollevata in via

preliminare dalla regione Emilia-Romagna, di improponibilità del

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 2 e

5 della legge regionale riapprovata il 21 luglio 1976 ("norme sugli

organi degli enti ospedalieri"), siccome recante la data del 29 luglio

1976, di due giorni anteriore a quella del 31 luglio 1976, nella quale

il Consiglio dei ministri aveva deliberato di impugnare la legge

regionale in questione. Nello stesso ricorso è invero contenuta la

testuale affermazione: "Il Governo della Repubblica, giusta

deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 luglio 1976,

impugna, ai sensi del quarto comma dell'art. 127 Cost., la legge sopra

indicata ...", onde risulta di tutta evidenza che è dovuta a mero

errore materiale la data "29 luglio 1976" effettivamente apposta in

calce al ricorso, non potendo esso non essere successivo alla

deliberazione cui fa riferimento.

È appena il caso di soggiungere che la conseguente incertezza

sulla data non comporta nella specie dubbi di sorta sulla tempestività

del ricorso, risultando dagli atti che della seconda approvazione della

legge fu data comunicazione al Commissario del Governo il 23 luglio

1976 e che il ricorso fu notificato al Presidente della Giunta

regionale il 6 agosto successivo, talché l'intervenuto rispetto del

termine di quindici giorni dalla comunicazione, posto per il

promovimento della questione dall'art. 127 Cost. e dall'art. 31, primo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è provato per tabulas.

2. - Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Con la citata ordinanza n. 230 del 1982 questa Corte rilevava che,

successivamente alla proposizione dei ricorsi, era stata emanata la

legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del servizio

sanitario nazionale" la quale: a) all'art. 61, terzo comma, lett. a),

stabiliva che le regioni, con lo stesso provvedimento col quale

costituiscono le unità sanitarie locali, adottano disposizioni "per il

graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle unità

sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui

sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della

presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del

servizio sanitario nazionale"; b) al successivo art. 66, penultimo

comma, prevedeva che, effettuato il trasferimento, gli enti ed istituti

di cui alle lett. a) e b) del primo comma - fra i quali gli enti

ospedalieri - perdessero la personalità giuridica. Rilevava altresì

che la regione Emilia-Romagna, con l.r. 3 gennaio 1980, n. 1 (Norme

sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie

locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali) aveva

stabilito, a norma del terzo comma dell'art. 61 della legge n. 833 del

1978, che detto trasferimento fosse attuato "ad avvenuto insediamento

delle assemblee dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali,

con atti del Presidente della giunta regionale, sulla base dei criteri

stabiliti dal Consiglio regionale" (art. 47, primo comma) e che solo

sino all'emanazione di tali atti le funzioni anche ospedaliere

"continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza

secondo la vigente normativa statale e regionale" (art. 47, secondo

comma). Si osservava, infine, nella menzionata ordinanza che la regione

Puglia con l.r. 26 maggio 1980, n. 51 (Norme per l'organizzazione ed il

funzionamento delle unità sanitarie locali), aveva a sua volta

stabilito che, con lo stesso decreto col quale il Presidente della

Giunta costituisce le unità sanitarie locali, fossero adottate, "sulla

base dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, in

relazione alle singole unità sanitarie locali, le disposizioni

previste dall'art. 61, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n.

833" (art. 56, secondo comma).

3. - Al fine di accertare l'attualità dell'interesse alla

decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale

veniva quindi disposto che il Presidente della Giunta di ciascuna

regione fornisse elementi informativi comprovanti il compiuto

trasferimento dei beni e delle funzioni degli enti ospedalieri a norma

dell'art. 61, terzo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1978, n.

833.

Il Presidente della Giunta della regione Emilia-Romagna, con

missiva in data 2 marzo 1983, ha fornito le richieste informazioni,

comunicando altresì che tutti gli enti ospedalieri di quella Regione

sono stati soppressi. Analoga risposta è pervenuta, con missiva del 25

marzo 1983, dal Presidente della Giunta della regione Puglia.

4. - Deve dunque dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia

del contendere anche nei confronti della regione Puglia, non avendo la

difesa di questa addotto motivi che possano indurre la Corte a

disattendere le risultanze fornite dal Presidente della regione a

seguito dell'ordinanza istruttoria di cui si è detto. Tutti i giudizi

promossi, infatti, concernono la composizione del consiglio

d'amministrazione degli enti ospedalieri, i quali, ex art. 66,

penultimo comma, della legge n. 833 del 1978, hanno cessato di esistere

in esito all'intervenuto trasferimento dei beni e delle funzioni alle

unità sanitarie locali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi

riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge

della regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976

(Norme sugli organi degli enti ospedalieri), della legge della regione

Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 (Norme sui

consigli di amministrazione degli enti ospedalieri) e della legge della

regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977

(Composizione dei consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri),

promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi

rispettivamente notificati il 6 agosto 1976, il 24 maggio 1977 e il 15

novembre 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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