Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, e 21 maggio 1957,

promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1967 dal Tribunale di Taranto

nel procedimento civile vertente tra Masella Paola, Liverano Marianna e

la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,

iscritta al n. 119 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente di riforma fondiaria;

udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506

veniva imposto, ai sensi dell'art. 8 della legge "stralcio" 21 ottobre

1950, n. 841, il vincolo di indisponibilità sui terreni siti nel

Comune di Palagiano costituenti il terzo residuo, escluso da immediata

espropriazione, nei confronti di Romanazzi Guglielmo. Tra i terreni in

questione era compreso un uliveto di IV categoria riportato nel catasto

del Comune di Palagiano alla partita n. 1601, della estensione di Ha

1,20. Con successivo decreto presidenziale 21 maggio 1957, emesso ai

sensi dell'art. 9 della citata legge stralcio, una parte dei terreni in

questione, tra i quali l'indicato uliveto, veniva trasferita in

proprietà della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e

Lucania.

Con citazione 1 luglio 1965 Paola Masella e la di lei madre

Marianna Liverano, assumendo di essere rispettivamente nuda

proprietaria ed usufruttuaria del ripetuto uliveto, convenivano in

giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la Sezione di riforma

fondiaria per rivendicare la proprietà del terreno di cui trattasi.

L'ente espropriante costituitosi in giudizio eccepiva per contro

l'inammissibilità della domanda, deducendo che il provvedimento di

esproprio aveva natura di atto averite forza di legge e come tale

insuscettibile di sindacato da parte del giudice ordinario.

Il Tribunale, con ordinanza collegiale del 6 giugno 1966, ammetteva

la prova testimoniale richiesta dalle attrici, tendente a dimostrare

che esse e i loro antenati avevano posseduto a titolo di proprietà e

da tempi immemorabile l'uliveto compreso nell'atto di esproprio ed,

espletata tale prova, con successiva ordinanza del 3 aprile 1967

rimetteva gli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità

costituzionale del decreto presidenziale 21 maggio 1957. Rileva il

Tribunale nell'ordinanza di rimessione che l'accertamento della persona

del proprietario è essenziale nei procedimenti di cui trattasi, al

fine di stabilire l'effettiva consistenza della proprietà e che la

prova testimoniale esperita ha dato esito positivo evidenziando la

sussistenza della usucapione dedotta dalle attrici come titolo di

acquisto dell'immobile rivendicato per effetto di un possesso "animo

domini" dalle medesime e dai loro danti causa esercitato da tempo

immemorabile. Il decreto presidenziale 14 maggio 1952, n. 506, avente

valore di legge impedisce al Collegio la definitiva pronuncia sul

merito della controversia e va conseguentemente proposta alla Corte

costituzionale la questione di legittimità per eccesso di delega del

decreto presidenziale 21 maggio 1957 per aver compreso, tra i terreni

costituenti parte del terzo residuo del Romanazzi Guglielmo trasferiti

all'ente riforma, l'uliveto rivendicato dalle attrici.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15

luglio 1967.

Nel presente giudizio le parti private non si sono costituite.

La sezione speciale riforma fondiaria dell'ente Puglia e Lucania,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, nelle

deduzioni depositate in cancelleria il 10 luglio 1967, rileva anzitutto

che il provvedimento lesivo del diritto delle attrici non è il decreto

presidenziale 14 maggio 1952, n. 506, avente valore di legge, con il

quale venivano esclusi dalla espropriazione e sottoposti a vincolo di

indisponibilità alcuni terreni costituenti il terzo residuo della

proprietà di Romanazzi Guglielmo, bensì il successivo decreto

presidenziale 21 maggio 1957 che comprendeva tra i terreni del

Romanazzi trasferiti all'ente riforma, l'uliveto del quale le attrici

assumono di essere proprietarie. Ora, quest'ultimo decreto non è atto

legislativo ma amministrativo; la questione di legittimità del decreto

delegato del 1952 è quindi mal posta e giudicherà la Corte se debba

pronunciare una sentenza di inammissibilità.

Nel merito l'Avvocatura osserva che la sommaria motivazione

dell'ordinanza non consente di stabilire se la prova testimoniale

esperita fosse ammissibile e se il Tribunale ne abbia esattamente

valutato i risultati, di tal che anche nel presente caso si corre il

rischio che la sentenza costituzionale sia mutiliter data restando

condizionata al formarsi del giudicato civile. Nell'ipotesi perciò in

cui la proposta questione fosse ritenuta ammissibile e dovesse

pervenirsi ad una dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe essere

adottata la consueta formula della pronuncia "in quanto".

Conclude comunque l'Avvocatura chiedendo in via principale, che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Taranto ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale sia del decreto del Presidente della

Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, concernente l'approvazione del piano

particolareggiato di espropriazione compilato dalla Sezione speciale

per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania nei confronti di Romanazzi

Guglielmo per i terreni siti nel Comune di Palagiano costituenti il

terzo residuo soggetti a vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art.

9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; sia del successivo decreto

presidenziale 21 maggio 1957 con il quale una parte di detti terreni

veniva trasferita in proprietà dell'ente di riforma.

La censura mossa ai decreti impugnati è l'eccesso dalla delega

contenuta nella citata legge n. 841 del 1950, in riferimento agli artt.

76 e 77 della Costituzione, per aver compreso tra i terreni del terzo

residuo del Romanazzi, assegnati poi in parte in proprietà all'ente,

un appezzamento non appartenente al soggetto espropriato, bensì alle

rivendicanti attrici Masella Paola e Liverano Marianna.

2. - L'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura

dello Stato nei riguardi del decreto presidenziale 21 maggio 1957, è

fondata.

Tale provvedimento, che risulta pubblicato per estratto, mediante

avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 14 agosto

1957, non è un decreto legislativo delegato, ma ha la natura

sostanziale e formale di atto amministrativo e, pertanto,

insuscettibile del sindacato di legittimità costituzionale che spetta

alla Corte unicamente sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge

(art. 134 della Costituzione).

3. - Infondata, invece, è l'eccezione di inammissibilità svolta

dall'Avvocatura nei confronti del D.P.R. 506 del 1952 sotto il rilievo

che questo provvedimento, con il quale erano esclusi dalla

espropriazione immediata i terreni costituenti il terzo residuo, non

sarebbe lesivo del diritto delle attrici.

Come chiaramente si evince dal disposto degli artt. 8 e 9 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, il terzo residuo è un beneficio

accordato al proprietario dei terreni espropriabili, il quale può

chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano

di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere

di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni

dalla data di autorizzazione. Nel caso in cui il proprietario non abbia

dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai

lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuto

la trasformazione entro due anni, anche i terreni costituenti il terzo

residuo e che erano stati esclusi dall'immediata espropriazione,

passano in proprietà all'ente. Qualora invece la trasformazione sia

stata effettuata, il proprietario deve consegnare all'ente solo la

metà dei terreni del terzo residuo ed ha diritto a conservare la

proprietà della restante metà.

Ora è di tutta evidenza che i terreni ricadenti nel terzo residuo,

al pari di quelli sottoposti ad espropriazione immediata, devono essere

di effettiva proprietà del soggetto passivo della legge di scorporo.

Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che l'uliveto

dell'estensione di Ha 1,20 riportato nel catasto del Comune di

Palagiano, incluso tra i terreni costituenti il terzo residuo di

Romanazzi Guglielmo, non apparteneva a questo, ma è di proprietà

delle attrici rivendicanti che hanno fornito la prova dell'acquisto per

usucapione per effetto di un possesso dalle medesime e dai loro danti

causa esercitato da tempo immemorabile.

Il decreto presidenziale impugnato, direttamente lesivo del diritto

delle attrici, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo

per eccesso dai limiti della delega, nella parte in cui include nel

terzo residuo ed assoggetta a vincolo di indisponibilità un terreno

del quale il soggetto espropriato non era proprietario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano

particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi

Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a

vincolo di indisponibilità è stato compreso un terreno che non

apparteneva al soggetto espropriato;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio

1957 proposta con ordinanza 3 aprile 1967 del Tribunale di Taranto in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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