Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1964 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

28 febbraio 1949, n. 43, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio

1964 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a

carico di Chiarchiaro Michele, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze

1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del

23 maggio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 novembre 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale aperto a carico del signor

Michele Chiarchiaro il Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, con

ordinanza 17 gennaio 1964, ritualmente notificata e pubblicata,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della

legge 28 febbraio 1949, n. 43 (c. d. I.N.A.-Casa), in riferimento agli

artt. 23 e 42 della Costituzione: quell'articolo, come è noto, obbliga

datori di lavoro e lavoratori a pagare certe somme che saranno

impiegate nella costruzione di case per lavoratori.

Secondo l'ordinanza, la norma impugnata contrasterebbe con la

Costituzione poiché "la potestà tributaria pubblica... non può

spingersi al di là di certi limiti dove è tutelato il patrimonio

privato": l'art. 5 della legge 1949, n. 43, valicherebbe questi limiti

imponendo a speciali categorie di cittadini, come i lavoratori, il

pagamento di un contributo "senza il corrispettivo di una particolare

utilità"; tale contributo non sarebbe propriamente una tassa, poiché

della tassa non ha spesso il requisito essenziale, cioè il

corrispettivo (infatti il lavoratore che già possiede una casa non ha

diritto all'assegnazione di un alloggio costruito con i fondi raccolti

in virtù della stessa legge del 1949, n. 43); ma non sarebbe neanche

un'imposta poiché la norma che lo impone ha per scopo diretto un

interesse privato, cioè l'assegnazione di un alloggio a cittadini non

abbienti. Si tratterebbe perciò, almeno per il lavoratore che già

possiede un alloggio, d'un "prelievo patrimoniale non giustificato"

alla luce degli artt. 23 e 42 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 9 aprile

1964. In quest'atto si osserva che, come ha più volte deciso la Corte

costituzionale, qualunque prestazione patrimoniale obbligatoria, sia

essa o non sia una vera e propria imposizione tributaria, è legittima

purché derivi dalla legge (art. 23 della Costituzione): la norma

impugnata, poiché fissa i criteri e le modalità di imposizione e di

prelievo del contributo I.N.A.-Casa, è perciò costituzionalmente

legittima; del resto essa risponde a criteri di mutualità e

solidarietà sociale, dimodoché i lavoratori beneficiano delle

relative provvidenze, non perché versano il contributo, ma in quanto

si trovano nelle condizioni richieste dalla legge (può beneficiarne lo

stesso proprietario d'un alloggio, se si trasferisce ad altra sede):

perciò non avrebbero fondamento i rilievi contenuti nell'ordinanza del

Pretore. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza pretorile si è sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43: esso,

ad avviso del Pretore, impone, anche ai lavoratori che non possono

trarre un vantaggio diretto dalla legge, una prestazione che non

avrebbe carattere di tributo; perciò violerebbe gli artt. 23 e 42

della Costituzione, che sanciscono, fuori del rapporto tributario,

l'intangibilità del patrimonio del privato.

La questione è infondata.

La legge 28 febbraio 1949, n. 43, sostituita di recente da altra

legge, conteneva un piano di costruzioni di case per lavoratori. Le

somme necessarie ad attuarlo si dovevano raccogliere sotto forma di

contributi obbligatori gravanti su datori di lavoro e prestatori

d'opera, appartenenti a determinate categorie (industria, commercio,

ecc.), e soprattutto sullo Stato. La legge indicava le persone e gli

enti soggetti a questo obbligo, la misura precisa del contributo, le

principali modalità e il tempo d'esazione, l'istituto preposto alla

gestione dei fondi: la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della

Costituzione era pienamente rispettata.

I singoli contributi previsti dall'art. 5 della legge, quale che ne

fosse la natura, non trovavano la loro causa o la loro giustificazione

in un corrispettivo diretto e concreto per chi li pagava; la legge,

promuovendo la costruzione di case popolari, con ciò non intendeva

garantire a ogni singolo contribuente un sicuro vantaggio economico:

non lo assicurava ai datori di lavoro, poiché le case non si dovevano

costruire per loro né da tutti loro; non lo assicurava ai lavoratori,

poiché questi erano molto più numerosi degli alloggi che si sarebbero

costruiti. E tuttavia non si può negare che, sotto un aspetto più

generale, tutti i contribuenti, almeno nella loro appartenenza ad ampie

categorie di soggetti, dovessero trarre dall'applicazione della legge

un qualche beneficio.

Infatti ai datori di lavoro essa offriva, direttamente o

indirettamente, più ampi sbocchi per la loro attività produttiva;

mentre ai prestatori d'opera dava maggiori occasioni di lavoro e la

possibilità (non la certezza) di conseguire un alloggio: possibilità

per tutti i lavoratori che versavano il contributo, compresi i

proprietari di casa se ne avessero perduta la proprietà o si fossero

trasferiti in altra sede.

Poiché a tali benefici attingevano soprattutto certe categorie di

soggetti, l'obbligo del contributo da parte di costoro, e solo di

costoro, aveva una sua propria giustificazione, a tacere dei doveri di

solidarietà sociale pur presenti al legislatore. Perciò è

assolutamente da escludere che la prestazione imposta con la legge sia

arbitraria o irragionevole, quasi una specie di espropriazione senza

indennizzo, come sembra ritenere, invocando l'art. 42 della

Costituzione, il giudice di merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (relativa alla c. d.

gestione I.N.A.-Casa), proposta, in riferimento agli artt. 23 e 42

della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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