Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1981 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 3 maggio 1978 e riapprovata il 16 giugno 1978 dal Consiglio

regionale del Friuli-Venezia Giulia, avente per oggetto "Interventi

regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio

pubblico radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5

luglio 1978, depositato in cancelleria l'11 luglio successivo ed

iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nella seduta del 16 giugno 1978, il Consiglio regionale del

Friuli-Venezia Giulia ha riapprovato la legge regionale, concernente

"Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del

servizio pubblico radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia", che,

approvata per la prima volta nella seduta consiliare del 3 maggio 1978,

era stata rinviata dal Governo ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di

autonomia.

Avverso la predetta legge, il Governo della Repubblica ha proposto

impugnativa in via principale, deducendone la illegittimità

costituzionale sotto un duplice profilo.

Ha eccepito, infatti, in primo luogo, che l'impegno, e quindi la

competenza, della Regione a "promuovere e favorire la massima

diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi soprattutto a favore di

alcune fasce di popolazione", sarebbero affermati, al primo comma

dell'art. 1 della detta legge, in assenza di alcuna specifica

attribuzione statutaria, e per di più in contraddizione con i principi

e le procedure di programmazione nazionale. secondo le disposizioni

della legge 14 aprile 1975, n. 103.

In secondo luogo, proprio l'inesistenza di competenze regionali in

materia escluderebbe conseguenzialmente la configurabilità di un

potere di spesa della Regione sull'identico oggetto, e con ciò la

possibilità (che gli artt. 1 e seguenti della legge impugnata invece

affermano e disciplinano) di concedere contributi a comuni e consorzi

di comuni e comunità montane (per opere di completamento e

miglioramento delle strutture e degli impianti radiotelevisivi).

Eventualmente, finanziamenti per gli scopi suindicati avrebbero

potuto essere disposti dalla Regione, ma solo con le modalità ed alle

condizioni indicate nell'art. 54 dello Statuto per gli interventi

economici in favore di comuni e provincie.

2. - Nel giudizio, innanzi alla Corte, si è costituita la regione

Friuli-Venezia Giulia, replicando che la legge impugnata, in realtà,

"si muove entro la sfera di competenza attribuita alle Regioni dalla

legge statale 14 aprile 1975, n. 103".

All'uopo ha sottolineato che quest'ultimo provvedimento normativo,

pur dopo l'affermazione della riserva statale del servizio

radiotelevisivo, ha, fra l'altro, previsto (all'art. 5) la elezione, da

parte di ciascun consiglio regionale, di un Comitato regionale per il

servizio radiotelevisivo, "organo di consulenza della Regione in

materia radiotelevisiva", cui si demanda di formulare "indicazioni sui

programmi destinati alla diffusione regionale"; di formulare, altresì,

"proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione della società

concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere

trasmesse in reti nazionali"; di regolare " l'accesso alle trasmissioni

regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare".

La dichiarazione di principio - contenuta nell'art. 1

dell'impugnata legge regionale - si correlerebbe, appunto, in funzione

strumentale, al complesso delle attribuzioni sopra indicate.

Così verificata l'inconsistenza del primo prospettato profilo di

illegittimità costituzionale, andrebbe, poi, parimenti escluso il

secondo profilo, attinente alla assegnazione di contributi agli Enti

locali per opere da realizzarsi a seguito di convenzione con la RAI.

A parte ogni altro rilievo, sarebbe, infatti, incontestabile -

sempre secondo la Regione resistente - che tali opere rientrino tra

quelle di sua competenza ai sensi dell'art. 4, n. 9, dello Statuto

("lavori pubblici di interesse locale e regionale"): tanto che la

Regione potrebbe, con propria legge, assumersi addirittura l'onere di

eseguirle direttamente.

L'art. 54 dello Statuto di autonomia non esaurirebbe, quindi, tutte

le possibilità d'intervento della Regione a favore degli Enti locali;

né potrebbe accogliersene la interpretazione riduttiva che ne viene

data nel ricorso governativo. Considerato in diritto :

1. - La legge riapprovata il 16 giugno 1978 dal Consiglio regionale

del Friuli-Venezia Giulia (intitolata "Interventi regionali per il

potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico

radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia") - dopo un'ampia premessa

introduttiva (contenuta nel comma primo dell'art. 1), secondo cui la

Regione "promuove e favorisce la massima diffusione dei servizi

pubblici radiotelevisivi, soprattutto in favore delle popolazioni

residenti nelle zone più periferiche e disagiate, anche in riferimento

alla programmazione regionale prevista sia in lingua italiana che in

lingua slovena con l'attivazione della terza rete televisiva della RAI"

- stabilisce (al comma secondo dello stesso art. 1) che, a tal fine,

l'amministrazione regionale è autorizzata a "concedere contributi in

conto capitale per il completamento ed il miglioramento delle strutture

e degli impianti televisivi".

Le disposizioni dei successivi artt. 2 a 6 disciplinano, poi, le

condizioni, i limiti e le modalità di erogazione dei contributi in

questione, elencandone i potenziali beneficiari (Comunità montane,

comuni e loro consorzi) ed indicando esemplificativamente le opere per

la cui realizzazione questi possono essere concessi (acquisizione di

aree, costruzioni di elettrodotti... e di ogni altra infrastruttura

necessaria per il funzionamento e la manutenzione delle opere tecniche

"a carico degli enti predetti in base ad apposita convenzione stipulata

tra i medesimi e la RAI").

2. - Di tal legge, il Governo deduce - come in narrativa detto -

l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 4 a 7 e

54 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale n. 1

del 1963.

Sotto un primo profilo, argomenta, infatti, che le enunciazioni

programmatiche di cui alla prima parte della legge, non solo sono

operate in assenza di ogni specifica attribuzione statutaria, ma si

trovano altresì in patente contraddizione con i principi e le

procedure di programmazione nazionale, di cui alla legge 14 aprile

1975, n. 103, che detta nuove norme per la disciplina del servizio

pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

In un secondo luogo discenderebbe, appunto, come logico corollario,

dall'acclarata inesistenza di una competenza legislativa (ed

amministrativa) della Regione nella materia in questione, la parallela

esclusione di un potere di spesa sull'identico oggetto. Trattandosi in

particolare di interventi economici in favore di comuni, questi -

sempre secondo il ricorrente - avrebbero dovuto semmai essere

realizzati nelle forme previste dal citato art. 54 dello Statuto e

cioè, con assegnazione di quota annua delle entrate regionali,

ricorrendo lo scopo di "adeguare le finanze dei comuni al

raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni

stabilite dalla legge".

3. - La questione non è fondata.

Contrariamente all'assunto dell'Avvocatura dello Stato, la legge

impugnata non incide sulla materia del servizio pubblico

radiotelevisivo (la cui riserva allo Stato non è minimamente posta in

discussione dalla Regione), restando, invece, circoscritta, nel suo

oggetto, al più ristretto e specifico settore dei "lavori pubblici":

che l'art. 4, n. 9, dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia attribuisce

(con formula sostanzialmente equivalente a quelle che, con varianti

solo formali, si ritrovano in altri statuti di autonomia e nell'art.

117 della Costituzione, per le regioni a statuto ordinario) alla

competenza regionale, ove trattisi (come nella specie) di lavori di

"interesse locale e regionale".

4. - E infatti proprio ed esclusivamente alla realizzazione di

opere pubbliche, quali appunto le infrastrutture occorrenti per

l'installazione e la manutenzione di impianti televisivi (anche per la

terza rete) che la legge impugnata ha riguardo, mirando ad agevolarle:

attraverso la disciplinata facoltà di concessione di contributi ai

comuni, cui tali opere facciano carico in base a convenzioni stipulate

con la RAI-TV.

L'enunciazione di principio, contenuta in apertura della stessa

legge, al di là di una evidente ridondanza ed enfatizzazione della

formula, si rileva come meramente introduttiva alle dette disposizioni

di sostegno economico. E si risolve in una esplicitazione dei motivi di

interesse (alla massima fruizione del servizio televisivo) che nella

circostanza determinano l'intervento del legislatore regionale;

interessi, per altro, che il legislatore nazionale prende anch'esso in

considerazione nella citata legge n. 103 del 1975 (in particolare agli

artt. 5 e 8) per attribuire precisi (sia pur collaterali) compiti (di

indicazione, proposta, ecc.) alle regioni, nel settore della

programmazione televisiva.

5. - D'altra parte, che le opere pubbliche alla cui realizzazione

si riferisce la legge impugnata siano da ricondurre, in particolare,

nel novero di quelle di "interesse regionale" non è revocabile in

dubbio ove si richiami il criterio interpretativo - desumibile dal

contesto dell'art. 4, n. 9, dello Statuto Friuli-Venezia Giulia e delle

correlate disposizioni di attuazione (artt. 22 e 26 d.P.R. 1965 n.

1116, 21 lett. a), 23 lett. f) d.P.R. 1975 n. 902; e che trova ora

anche riscontro per le regioni a statuto ordinario negli artt. 87, 88

del d.P.R. n. 616 del 1977 - secondo cui la materia dei lavori pubblici

di interesse regionale deve, in linea di massima, intendersi

caratterizzata da duplice connotazione: da un elemento positivo di

carattere spaziale rappresentato dalla ubicazione in ambito

infraregionale dell'opera da effettuare, e da un elemento negativo,

rappresentato dalla non inerenza dell'opera stessa a servizi dello

Stato.

Entrambi tali requisiti risultano nella specie puntualmente

esistenti, dacché i lavori previsti nella legge denunciata insistono

indiscutibilmente in ambito infraregionale, e, d'altro lato, non

ineriscono direttamente a servizi statali, cioè al servizio

televisivo, in quanto, come si è detto, consistono in opere

infrastrutturali e quindi meramente accessorie, le quali, appunto

perché tali, rimangono, del resto, in proprietà dei comuni e dei

consorzi che le eseguano.

6. - Né giova infine richiamare i limiti desumibili dall'art. 54

dello Statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia perché tale

norma, che ha riferimento ad interventi di sostegno finanziario in

favore dei Comuni per finalità e funzioni stabilite dalle leggi, non

esclude il ricorso da parte della Regione al normale potere di spesa

che le compete nelle materie di propria competenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge approvata dall'Assemblea regionale del Friuli-Venezia

Giulia nella seduta del 16 giugno 1978, proposta con il ricorso in

epigrafe, in riferimento agli artt. 4 a 7 e 54 dello Statuto regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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