Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1972 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464 e

3465 (riforma fondiaria), promossi con quattro ordinanze emesse l'11

febbraio 1970 dalla Corte d'appello di Bari in altrettanti procedimenti

civili vertenti tra Di Miscio Antonio, Nicola, Francesco e Gerardo, e

la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania

iscritte ai nn. 191, 192, 193 e 194 del registro ordinanze 1970 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8

luglio 1970.

Visti gli atti di costituzione della Sezione speciale per la

riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

udito il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per

l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso dei procedimenti civili promossi dai signori Antonio,

Nicola, Francesco e Gerardo Di Miscio contro la Sezione speciale di

riforma fondiaria in Puglia, per ottenere una somma corrispondente al

valore di alcuni fondi che assumevano essere stati illegittimamente

espropriati, oltre ai frutti ed al risarcimento del danno, la Corte di

appello di Bari sollevava questione di legittimità costituzionale dei

provvedimenti di scorporo contenuti nei d.P.R. 27 dicembre 1952, nn.

3462, 3463, 3464 e 3465, con quattro ordinanze, identicamente motivate,

emesse l'11 febbraio 1970.

Dopo aver respinto un'eccezione di irrilevanza della questione,

sollevata dal convenuto e basata sulla considerazione che il diritto

degli attori si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione, la Corte

d'appello osservava che i decreti denunziati sembravano viziati in

riferimento all'art. 76 della Costituzione per non aver rispettato i

limiti della delegazione legislativa contenuti nell'art. 4 della legge

n. 841 del 1950. In particolare rilevava che i decreti in parola erano

stati emanati, a seguito dell'opposizione degli attori al piano

particolareggiato di esproprio, senza che fosse stato pubblicato un

nuovo piano particolareggiato; che, secondo le risultanze della

consulenza tecnica esperita e degli atti processuali, a base del

calcolo della proprietà degli attori era stata posta non la

consistenza terriera rilevata sul reddito dominicale al 15 novembre

1949, bensì quella in aumento risultante dalle variazioni di detto

reddito, scaturite da verifiche disposte dall'U.t.e., all'epoca non

ancora definitive; infine che, sempre secondo le risultanze anzidette,

era stato erroneamente conteggiato, ai fini della rilevanza della

consistenza terriera al 15 novembre 1949, il reddito dominicale di

alcuni fondi che apparivano intestati a ciascuno degli attori, ma che

in realtà all'epoca appartenevano agli eredi riservatari di Di Miscio

Gerardo fu Francesco. Tale errore poteva rilevarsi dalle aggiornate

certificazioni catastali. Infatti il certificato relativo alla partita

2334 indicava (oltre alla provenienza dei terreni di quella partita

dalla precedente ditta Sanfelice Giuseppe) che i terreni stessi erano

stati trasferiti in parte agli eredi riservatari a seguito di

transazione contenuta nell'atto 20 luglio 1950 per notaio De

Benedictis. È pur vero - si aggiungeva - che la transazione era

intervenuta in data successiva a quella fissata dalla legge per lo

scorporo, ma la realtà confermava che, a seguito dell'apertura della

successione di Di Miscio Gerardo da cui derivava il diritto dei

riservatari sulla stessa, i beni poi trasferiti con transazione a

questi ultimi non appartenevano ai singoli appellanti Di Miscio sin

dall'apertura della successione, anteriore alla data fissata dalla

legge per lo scorporo.

Per effetto di tale errore, a Francesco Di Miscio era stata

espropriata in eccedenza una quota di terreno pari al reddito

dominicale di lire 1.354,51; a Gerardo una quota pari al r.d. di lire

3.921,44; a Nicola una quota pari al r.d. di lire 3.663,25. Antonio Di

Miscio, infine, non avrebbe dovuto subire alcuno scorporo in quanto

proprietario, al 15 novembre 1949, di terreni aventi un reddito

dominicale complessivo inferiore a lire 30.000 con reddito medio per

Ha. di lire 151.663.

Le ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, venivano

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8

luglio 1970. Nei termini prescritti si costituiva dinanzi alla Corte

costituzionale la Sezione speciale della riforma fondiaria dell'Ente di

sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, per

svolgere le seguenti deduzioni.

In primo luogo, pur riconoscendo che dinanzi alla Corte

costituzionale non poteva risollevarsi l'eccezione relativa alla

prescrizione, sia pure ai fini della rilevanza, domandava che

l'emananda sentenza della Corte costituzionale facesse salvo il punto,

con la consueta formula "in quanto" o simile.

Negava poi la fondatezza della questione relativa all'omessa

pubblicazione del piano particolareggiato, poiché (come la Corte

costituzionale aveva ritenuto con la sentenza n. 133 del 1967) la

nuova pubblicazione del piano emendato non è necessaria quando non

ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n.

339, tanto più quando la variante introdotta sia, conformemente alla

richiesta degli espropriati, in diminuzione e non in aumento rispetto

alla previsione originaria.

Relativamente al punto della consistenza del reddito dominicale

valutata in base a dati non definitivi, l'Avvocatura osservava che, se

è vero che le risultanze catastali 1949 debbono costituire un punto di

riferimento indefettibile, è pure vero che tali dati debbono

riflettere la reale situazione dei fondi.

Ora nell'ordinanza di rinvio non v'era cenno ad un'indagine in tal

senso, limitandosi questa ad una esemplificazione circa singole

particelle senza minimamente occuparsi se nell'insieme del piano si

fosse verificata una variazione in eccesso a danno degli espropriati.

Inoltre, come ammesso da costoro e come documentalmente comprovato

all'udienza del 13 dicembre 1968, l'Ente accolse tutte le osservazioni

degli interessati e modificò l'esproprio nei termini dai medesimi

indicati.

Sarebbe stata, quindi, configurabile un'acquiescenza all'esproprio

che può determinare la dichiarazione di manifesta infondatezza della

questione, o - quanto meno - una riserva circa l'entità del torto che

gli espropriati assumono di aver subito, spettando, in ogni caso, al

giudice a quo la pronuncia sull'eventuale eccesso rispetto ai limiti di

legge.

Comunque, a dire dell'Avvocatura, e ciò riguardava sia il secondo

che il terzo profilo, la Corte di appello aveva recepito dati non

rispondenti alla realtà. Infatti, benché l'ordinanza faccia espresso

riferimento alla transazione De Benedictis, si basa tuttavia

implicitamente sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio in

cui non si prese in considerazione tale atto, con il quale furono

definite le vicende patrimoniali degli appellanti e degli eredi

riservatari di Gerardo Di Miscio.

La consulenza tecnica, in realtà, tiene conto, ai fini della

valutazione della consistenza terriera, di un acquisto da tal Giuseppe

Sanfelice, della donazione fatta da Gerardo Di Miscio agli appellanti e

della successiva divisione per notar Locurcio del 9 giugno 1946, del

testamento di Gerardo Di Miscio del 30 agosto 1948 e infine di una

successiva divisione fra gli appellanti di cui non precisa gli estremi.

Non considera invece che il testamento venne impugnato dagli eredi

riservatari e che fra questi e gli appellanti si addivenne al

menzionato atto di transazione per notar De Benedictis 20 luglio 1950,

n. 2680. Per contro l'Ente espropriante, a seguito del ricorso avverso

il piano di esproprio, aveva preso in considerazione l'atto transattivo

e, ritenendo che i rapporti ereditari con esso definiti retroagissero

al momento della successione, avvenuta il 30 marzo 1949, aveva

aggiornato i dati secondo le richieste degli appellanti. In tal modo

costoro, antecedentemente al novembre del 1949, a quella data e

successivamente, risultavano proprietari delle partite computate ai

fini dell'espropriazione, dalle quali erano state escluse quelle

effettivamente appartenenti agli eredi riservatari di Gerardo Di

Miscio.

L'Avvocatura conclude chiedendo che la questione venga dichiarata

infondata e che comunque sia preso atto delle riserve formulate. Considerato in diritto :

1. - Con le quattro ordinanze in esame la Corte di appello di Bari

denuncia la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in cui

sarebbero incorsi i d.P.R. 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464,

3465, contenenti provvedimenti di scorporo di proprietà fondiaria nei

confronti rispettivamente dei signori Antonio, Francesco, Gerardo e

Nicola Di Miscio, in applicazione della legge stralcio 21 ottobre 1950,

n. 841, perché, eccedendo dalla delega conferita all'art. 1 di questa:

a) hanno proceduto ad esproprio dopo che l'Ente di riforma aveva

effettuato sostanziali modifiche dei piani originari di esproprio,

senza avere curato la ripubblicazione dei piani stessi; b) hanno

determinato la consistenza terriera sulla base di variazioni di reddito

in corso di accertamento da parte dell'ufficio tecnico erariale ma non

ancora definite al 15 novembre 1949; c) hanno valutato la consistenza

stessa conteggiando il reddito dominicale di terreni intestati ai

proprietari espropriati ma in realtà appartenenti a terzi eredi

riservatari di Di Miscio Gerardo.

2. - In ordine al primo dei motivi riferiti, risulta dagli atti che

i piani originari, i quali prevedevano a carico di Antonio Di Miscio lo

scorporo di Ha. 25.60.21 col complessivo reddito dominicale di lire

984,81, di Francesco lo scorporo di Ha. 29.14.70 col complessivo r.d.

di lire 15.882,94, a carico di Gerardo lo scorporo di Ha. 31.24.69 col

r.d. di lire 10.373,65, a carico di Nicola lo scorporo di Ha. 33.46.81

col r.d. di lire 15.921,20, sono stati successivamente modificati in

seguito a ricorso degli interessati nel senso di ridurre le quote di

esproprio rispettivamente a Ha. 19.20.42 con r.d. di lire 7.489,63, a

Ha. 10.66.43 con r.d. di lire 5.717,38, a Ha. 22.90.23 con r.d. di lire

5.784,22, a Ha. 15.34.61 con r.d. di lire 5.954,12.

La Corte in precedenti pronuncie ha affermato il principio secondo

cui la necessità di una nuova pubblicazione dei piani si verifica (pur

se sia stata apportata una riduzione dell'entità dello scorporo quale

risultava dal piano originario) allorché il nuovo piano abbia attuato

sostanziali modifiche, come sono quelle che conseguano da un mutamento

dei criteri giuridici che erano stati in precedenza posti a base del

medesimo (sent. n. 39 del 1962; n. 38 del 1964; n. 133 del 1967). Con

una più recente sentenza (n. 133 del 1969) è stato precisato che,

allorché le modifiche non si sostanziano nell'aggiunzione di nuovi

terreni o nuove ditte, deve ritenersi irrilevante la mancanza di

pubblicazione del piano modificato allorché sia esclusa l'esistenza a

carico dei soggetti espropriati di un danno diverso da quello

eliminabile solo attraverso il particolare rimedio di cui all'art. 4,

comma secondo, della legge n. 230 del 1950, ed invece riparabile con la

denuncia di illegittimità costituzionale del decreto di esproprio. Ora

nella specie risulta che le modificazioni apportate si riferiscono a

terreni già compresi nel piano prima pubblicato, e sono consistite

nella riduzione della loro estensione rispetto a quella che era stata

considerata, sicché la preventiva conoscenza del nuovo piano

nessun'altra tutela avrebbe potuto assicurare agli espropriati diversa

da quella effettivamente ottenuta con il promuovimento del controllo

della legittimità costituzionale del decreto.

3. - Nei riguardi del secondo motivo è da osservare che la Corte

ha costantemente affermato il principio secondo cui, in conformità a

quanto dispone l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a base dei

provvedimenti di esproprio sono da assumere, per quanto riguarda la

classe dei terreni e le valutazioni di estimo catastale, solo elementi

definitivamente acquisiti al catasto alla data del 15 novembre 1949;

mentre per la estensione dei terreni espropriabili si deve accertare

dal giudice a quo la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla

situazione di fatto esistente alla data predetta, facendo prevalere

questa a quelli (v. sent. n. 28, 84, 98, 99 del 1966, n. 133 del 1967,

n. 43 del 1968, n. 143 del 1970). Se pertanto si è nella specie tenuto

conto di mutamenti nello stato e nella classificazione delle culture

ricavabili da accertamenti catastali che, se pure in corso al 15

novembre 1949, sono tuttavia divenuti definitivi successivamente, se ne

deve far derivare la conseguenza della illegittimità costituzionale di

questa parte del decreto.

4. - Sul terzo motivo dell'allegato eccesso di delega la questione

si incentra sulla efficacia da attribuire, ai fini della valutazione

della consistenza della proprietà appartenente agli espropriati alla

data del 15 novembre 1949, alla transazione stipulata per atto del

notaio De Benedictis in data 20 luglio 1950, a quanto pare a

conclusione di una lite promossa dagli eredi riservatari di Di Miscio

Gerardo, deceduto nel marzo del 1949, contro gli altri eredi a cui

favore costui aveva disposto con suo testamento del 1948.

La Corte di appello osserva che, dovendosi tener conto della reale

consistenza della proprietà ai fini dello scorporo, non può non

aversi riguardo agli effetti su di essa della transazione stessa, pur

se successiva al 1949: effetti che sarebbero consistiti nel

trasferimento ai riservatari di terreni prima appartenenti ai

ricorrenti, con conseguente riduzione delle quote espropriabili,

secondo risulta anche dalla relazione della consulenza tecnica disposta

dalla stessa Corte di appello. L'Avvocatura dello Stato contesta

l'esattezza dei computi assunti a base dell'ordinanza, cui imputa di

avere recepito dati non corrispondenti alla realtà. Il che sarebbe

avvenuto, in primo luogo, perché la Corte non tenne presente che della

regolamentazione dei rapporti ereditari risultanti da detta transazione

era stato tenuto effettivamente conto dall'Ente di riforma, nella

considerazione dell'efficacia retroattiva da assegnare ad essa, con il

risultato di ridurre le quote di scorporo determinate con il piano; in

secondo luogo perché venne trascurato di includere nella proprietà

dei ricorrenti i terreni che erano loro pervenuti prima della morte del

padre, con atto di divisione 9 giugno 1946 per notar Lo Curcio.

Aggiunge l'Avvocatura che la perizia di ufficio ha determinato la

consistenza dei beni prendendo anche in considerazione una divisione

che sarebbe avvenuta fra i quattro fratelli, ma che non è in atti, e

di cui il perito non precisa gli estremi.

In questa situazione non è dato alla Corte, secondo la sua

costante giurisprudenza, procedere ad un esame del merito delle

deduzioni del consulente tecnico, né di quelle dell'Avvocatura,

sicché la sua pronuncia circa l'asserito eccesso di delega non può

altrimenti esprimersi se non con la formula "in quanto", con cui si

vuole far salvo il giudizio definitivo del giudice di merito, che

dovrà accertare l'influenza da assegnare agli atti di transazione e di

divisione che si sono ricordati, al fine della determinazione della

effettiva consistenza dei beni di proprietà dei ricorrenti al 15

novembre 1949.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464 e 3465, in

quanto risulti che, nella determinazione delle quote di scorporo, si

sia tenuto conto: a) dello stato delle culture non corrispondenti ai

dati del catasto alla data del 15 novembre 1949; b) di beni che a

questa data avevano legalmente cessato di far parte della proprietà

degli espropriati fratelli Di Miscio perché appartenenti a terzi,

eredi riservatari di Di Miscio Gerardo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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