Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1966

Altra decisione · depositata il 19/12/1966 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto

Adige con ricorso notificato il 23 agosto 1965, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 26 successivo ed iscritto al

n. 20 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra la

Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato sulla spettanza del potere di

dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed

urgenza, delle opere relative alla costruzione, da parte dell'E.N.EL.

di un elettrodotto nella Provincia di Bolzano.

Udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1966 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito l'avv. Mario Barbato, per la Regione Trentino-Alto Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il

23 agosto 1965, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, in

conformità di delibera della Giunta regionale 5 agosto 1965, n. 1384,

ha chiesto a questa Corte il regolamento di un conflitto di

attribuzioni sorto tra la Regione e lo Stato per effetto della

comunicazione fatta alla Giunta provinciale di Bolzano dall'ingegnere

capo del Genio civile di quella provincia con nota dell'11 giugno 1965,

n. 6096/E/581, della quale invano il Presidente della Regione aveva

chiesto la revisione rivolgendosi, con nota del 7 luglio 1965, n.

643/P/Pres., all'autore della comunicazione e al Ministero dei lavori

pubblici.

Con l'anzidetta nota l'ufficio del Genio civile di Bolzano, con

riguardo alla costruzione di una linea elettrica della tensione di 220

chilovolts progettata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica

(E.N.EL.) per la trasmissione di energia da una centrale a un'altra,

nella Provincia di Bolzano, e in riferimento alla pretesa del

Presidente della Giunta provinciale, cui l'E.N.EL. si era rivolto per

ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, di avere

competenza anche in ordine al rilascio della dichiarazione di urgenza e

indifferibilità delle stesse (nota 3 maggio 1965, n. 9529/TV/f),

precisava che, ai sensi dell'art. 9 del sopravvenuto D.P.R. 18 marzo

1965, n. 342, i decreti di autorizzazione degli elettrodotti

dell'E.N.EL. "hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità

nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere relative", onde

"anche la istruttoria relativa al riconoscimento di pubblica utilità

relativa all'elettrodotto in oggetto dovrà seguire le nuove norme

fissate con il D.P.R. sopra citato".

Con la nota 7 luglio 1965 sopra menzionata, con cui aveva chiesto

il riesame di tale punto di vista, il Presidente della Regione aveva

comunicato agli organi statali "il proprio diverso avviso" circa

l'applicabilità nella Regione dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965,

"ove esso detta una nuova disciplina contrastante con quella vigente in

forza della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, modificata con legge

regionale 14 maggio 1963, n. 16, in materia di dichiarazione di

pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità delle opere e della

conseguente costituzione forzosa della servitù ed autorizzazione alla

occupazione temporanea".

Col ricorso presentato a questa Corte si denuncia un contrasto

dell'atto impugnato con l'art. 4, nn. 4 e 5, e con l'art. 5, n. 5,

dello Statuto regionale in connessione con l'art. 13, comma primo -

dai quali risulta la competenza legislativa e amministrativa della

Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità non

riguardante opere a carico dello Stato e di utilizzazione delle acque

pubbliche -, nonché con l'art. 8 delle norme di attuazione dello

statuto approvato con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574. Si aggiunge che

la materia è regolata dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7,

modificata con legge regionale 14 maggio 1963, n. 16, emanate in base

alle anzidette disposizioni statutarie e di attuazione, facendosi

espresso richiamo agli artt. 1, 8, 59, 60 della prima di tali leggi e

all'art. 2 della seconda, e osservandosi che, nel Trentino-Alto Adige,

in base alle leggi stesse sono di spettanza della Regione o delle

Provincie, nella materia delle acque pubbliche e degli impianti

elettrici, le competenze riguardanti le dichiarazioni di pubblica

utilità e indifferibilità ed urgenza delle opere, nonché i

provvedimenti cui si collega ipso jure una dichiarazione di pubblica

utilità.

Di qui la conseguenza della inapplicabilità, in materia, nel

Trentino-Alto Adige, dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; o,

meglio, se, in correlazione coi limiti fissati negli articoli 4 e 5

dello Statuto regionale - relativi all'obbligo della Regione di non

legiferare in contrasto con gli interessi nazionali, le riforme

economico-sociali della Repubblica, i principi stabiliti dalle leggi

dello Stato -, può comprendersi il trattamento privilegiato fatto

dall'anzidetto art. 9 all'E.N.EL. a proposito del collegamento della

dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza

delle opere a certi provvedimenti di autorizzazione di opere e lavori,

tale trattamento differenziato non può comportare, senza che ne

vengano lese le autonomie costituzionali, uno spostamento delle

competenze dalla Regione e le Provincie allo Stato.

Deduce anzi la Regione che, ove dovesse ritenersi che l'art. 9 sia

destinato ad avere puntuale applicazione anche nel suo territorio

quando si tratti di costruire elettrodotti dell'E.N.EL. senza che le

opere possano considerarsi a carico dello Stato, con conseguente venir

meno delle competenze della Regione e delle Provincie risultanti dalla

preesistente ricordata normativa, l'art. 9 contrasterebbe col

"combinato disposto degli artt. 4, 5, 13 dello Statuto regionale e 8

del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, in relazione con gli artt. 1, 8, 59,

60 (modificato) della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7": onde alla

Corte spetterebbe di rilevarne in via incidentale l'illegittimità

costituzionale.

Il ricorso conclude pertanto, in via principale, per l'affermazione

della invasione della sfera di competenza della Regione da parte della

nota dell'ufficio del Genio civile che ha dato origine al conflitto,

della quale chiede l'annullamento; in via subordinata, per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale del più volte ricordato

art. 9, previa proposizione della relativa questione in via di

incidente, e con conseguente pronuncia nei sensi già riferiti nei

confronti della denunciata nota dell'ufficio del Genio civile.

Non vi è stata costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei Ministri', né di alcun'altra parte.

Il giudizio, originariamente fissato per l'udienza del 16 febbraio

1966, fu rinviato a nuovo ruolo a richiesta della difesa della Regione.

Nell'imminenza della nuova udienza, quest'ultima ha presentato il

12 ottobre 1966 una memoria.

In essa si contrasta, a titolo preventivo, l'eventuale obiezione di

incostituzionalità della legge regionale n. 7 del 1956 per essere

stata emanata nonostante la mancanza di norme statali di attuazione

delle disposizioni statutarie della materia. In proposito la Regione

si appella al fatto che nella materia contemplata dall'art. 4, n. 4,

del suo Statuto essa dispone di una legislazione "d'ordine primario",

che "prescinde dai principi stabiliti dalle leggi dello Stato", e

perciò anche da norme statali di attuazione. Essa aggiunge che, del

resto, la controversia in oggetto non verte in materia di

espropriazione (art. 4, n. 4, dello Statuto regionale), bensì in

materia di utilizzazione di acque pubbliche - da ritenere comprensiva

anche di quella degli impianti elettrici e degli elettrodotti -, per la

quale le norme di attuazione furono emanate col D.P.R. 574 del 1951, e,

pur non contenendo, nel campo che interessa il presente giudizio, una

espressa previsione di trasferimento dei poteri alla Regione, non

contengono tuttavia neppure alcuna riserva di competenza allo Stato.

Pertanto esclude che la legge regionale del 1956 possa esser

considerata illegittima, e insiste per l'accoglimento del ricorso.

A tal fine essa fa richiamo anche alla sentenza di questa Corte n.

13 del 1964 - intervenuta nei giudizi promossi dalle Regioni della

Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige in occasione della

nazionalizzazione dell'energia elettrica -, nella quale si affermava

che se quella riforma aveva compresso taluni poteri e diritti

regionali, tuttavia questi ultimi "non devono essere sacrificati oltre

i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della

riforma", dovendo il legislatore nazionale assicurare alle Regioni,

naturalmente nel quadro statutario, "il massimo di autonomia

compatibile con la nuova disciplina unitaria". Osserva la Regione che

dopo quella sentenza il legislatore statale, lungi dal fare venir meno

lo stato di disagio posto in evidenza dalla Corte, ha emanato il

provvedimento legislativo in applicazione del quale sono stati poi

adottati gli atti che hanno provocato il presente giudizio,

determinando così una ulteriore compressione dei poteri regionali e

fornendo esca alla accesa polemica politica, che si trascina sul piano

interno e su quello internazionale, a proposito dell'Alto Adige.

All'udienza di trattazione della causa il difensore della Regione

ha insistito nelle precedenti tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La Regione sostiene che, in base alle disposizioni statutarie

(art. 13, comma primo, dello Statuto regionale in riferimento all'art.

4, n. 4 e n. 5, e all'art. 5, n. 5), all'art. 8 delle norme di

attuazione emanate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e alla legge

regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per pubblica

utilità, modificata e integrata con legge regionale 14 maggio 1963, n.

16, sarebbe di sua esclusiva spettanza il potere di dichiarare di

pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ai fini delle necessarie

espropriazioni, le opere inerenti agli elettrodotti da realizzarsi nel

suo territorio da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

(E.N.EL.): onde sarebbe lesiva della sua sfera di attribuzioni la

pretesa statale - espressa nella impugnata nota dell'ufficio del Genio

civile di Bolzano -, secondo cui i decreti di autorizzazione degli

elettrodotti dell'E.N.EL. dovrebbero avere, ai sensi dell'art. 9, comma

ottavo, del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, efficacia di dichiarazione di

pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle relative

opere, anche quando riguardino impianti da realizzare nel territorio

regionale. Sostiene inoltre che, ove quest'ultima disposizione dovesse

essere ritenuta applicabile anche nel suo territorio, sarebbe da

considerare lesiva delle norme dello Statuto e delle norme statali e

regionali applicative di questo, più sopra indicate.

2. - Siccome l'atto impugnato si basa appunto sulla ricordata

disposizione del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, emanato in virtù della

delegazione di potestà legislativa conferita al Governo con legge 6

dicembre 1962, n. 1643, e rinnovata con legge 27 giugno 1964, n. 452, e

siccome tale decreto è sicuramente applicabile in tutto il territorio

in cui opera l'E.N.EL., e perciò in tutto il territorio dello Stato,

occorre preliminarmente portare l'esame in via delibativa (ai sensi e

per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) sulla

questione di legittimità costituzionale della disposizione stessa -

prospettata in via subordinata dalla Regione -, ai fini della eventuale

elevazione di un giudizio di legittimità nei confronti della medesima.

La Corte ritiene però che la questione sia manifestamente

infondata.

3. - A torto la Regione si richiama alle ricordate disposizioni

statutarie.

L'art. 4, n. 4, dello Statuto attribuisce alla Regione la materia

della "espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a

carico dello Stato". Quando pur dovesse ammettersi che le dichiarazioni

di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere

pubbliche rientrino nella materia di tale numero - e non in quella del

successivo n. 5, che si riferisce ai "lavori pubblici" (si tenga

presente che la tendenza della legislazione statale, a partire dalla

legge 18 dicembre 1879, n. 5188, appare sempre più orientata in

quest'ultimo senso) - sta di fatto che, essendo l'E.N.EL. - in quanto

preposto alla gestione di un servizio pubblico nazionalizzato (legge 6

dicembre 1962, n. 1643, e D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670) - un ente

di Stato, le opere relative al servizio cui esso è preposto non

possono non esser considerate, ai fini del n. 4 in esame, "opere a

carico dello Stato", e perciò estranee alla materia cui il numero

stesso si riferisce.

4. - L'art. 4, n. 5, dello Statuto considera, a sua volta, materia

di spettanza della Regione, oltre alla viabilità e agli acquedotti, i

"lavori pubblici di interesse regionale". È chiaro però che la

specificazione di tale categoria di lavori non può essere effettuata

se non attraverso norme di attuazione (come è avvenuto per le altre

Regioni: vedi, per la Sicilia, l'art. 3 del D.P.R. 30 luglio 1950, n.

878, e, per la Sardegna, l'art. 9 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327).

Per il Trentino-Alto Adige le necessarie norme di attuazione sono,

finora, mancate: infatti l'unica norma di attuazione finora emanata in

materia di lavori pubblici è l'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 1951, n.

574, attinente al settore urbanistico.

Può essere anzi opportuno tener presente in proposito che l'art.

3, lett. g, delle norme di attuazione dello Statuto della Regione

siciliana in materia di opere pubbliche, emanate col ricordato D.P.R.

30 luglio 1950, n. 878, qualifica "grandi opere pubbliche di prevalente

interesse nazionale" nell'ambito di quella Regione (ai sensi dell'art.

14, lett. g, del relativo Statuto) le linee elettriche di trasporto con

tensione non inferiore a 15.000 volts. E può essere utile ricordare

che la linea in occasione della cui realizzazione è sorto il presente

giudizio è della tensione di ben 220 chilovolts.

5. - L'art. 5, n. 5, dello Statuto, infine, attribuisce alla

Regione la materia della utilizzazione delle acque pubbliche. In

questa materia sono state emanate, con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (e

precisamente con gli artt. 8-16 di esso), le norme di attuazione, le

quali riflettono anche le disposizioni degli artt. 9-10 dello Statuto,

interessanti le ingerenze e i diritti regionali in materia di

concessioni, da parte dello Stato, di grandi derivazioni di acque a

scopo idroelettrico. Ma tale materia sicuramente non comprende gli

elettrodotti.

A parte la lettera della disposizione statutaria, è il caso di

ricordare, in proposito, che, secondo la costante giurisprudenza

formatasi in riferimento all'art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933, n.

1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, la materia delle acque

pubbliche non si estende agli impianti di trasmissione dell'energia

elettrica (i quali non attengono alla utilizzazione diretta e immediata

dell'acqua). E tale concetto risulta puntualmente applicato nelle

ricordate norme di attuazione, le quali non si occupano di tutti gli

impianti elettrici, bensì unicamente degli impianti di derivazione di

acque a scopi idroelettrici.

Risulta perciò ictu oculi destituita di fondamento altresì

l'affermazione che la disposizione dell'ottavo comma dell'art. 9 del

D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, contrasterebbe con le ricordate norme di

attuazione, e, più specificamente, con l'art. 8 di esse (il quale si

riferisce soltanto al riconoscimento, alla concessione e alla

rinnovazione delle derivazioni di acque).

6. - Dimostrata l'evidente insussistenza di qualsiasi contrasto

della denunciata disposizione del decreto legislativo del 1965 con le

norme statutarie e con quelle di attuazione di esse, non è il caso -

né è possibile - saggiarne la legittimità costituzionale rispetto

alla legge regionale sulle espropriazioni per pubblica utilità emanata

nel 1956 e modificata e integrata nel 1963. Il problema della

prevalenza tra norme legislative di pari grado si risolve infatti in

termini di successione temporale lex posterior derogat priori e non in

termini di legittimità costituzionale.

Si può prescindere quindi anche da ogni considerazione circa il

carattere speciale della legislazione sull'E.N.EL., destinata a

realizzare (come questa Corte ha avuto occasione di affermare nella

sentenza n. 13 del 1964) una di quelle riforme economico-sociali dalle

quali l'art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige vuole che i poteri

regionali siano condizionati.

Una volta esclusa ogni possibilità di prevalenza della legge

regionale rispetto al successivo decreto legislativo statale non

occorre poi affrontare la questione - che la stessa Regione non ha

mancato di considerare - della illegittimità della legge regionale per

essere stata emanata nonostante la mancanza di norme di attuazione

delle disposizioni statutarie in materia di espropriazione per pubblica

utilità e di lavori pubblici di interesse regionale.

7. - Dalla dimostrazione della manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma ottavo, del

decreto legislativo sulla base del quale lo Stato ha affermato la

propria competenza nel caso in esame, e dalla conformità di tale

affermazione all'anzidetta disposizione legislativa - che la stessa

Regione non contesta -, discende che la pretesa fatta valere dalla

Regione con l'elevato conflitto di attribuzioni è da dichiarare

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che il potere di dichiarazione di pubblica utilità

nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere dell'elettrodotto di

220 chilovolts tra le centrali dell'E.N.EL. di S. Valburga e di

Pracomune, in provincia di Bolzano, spetta allo Stato;

respinge in conseguenza il ricorso della Regione indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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