Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

formato dall'art. 18, primo comma, lettera b) e dagli artt. 30, primo

comma, lettera h) e 31, primo comma, lettera g), della legge 11

febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa

il 21 aprile 1993 dalla Corte di cassazione su ricorso proposto da

Fabrizio Zerini iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Fabrizio Zerini, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avvocato Claudio Chiola per Fabrizio Zerini e l'Avvocato

dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio vo'lto a ottenere l'annullamento di

una sentenza di condanna a carico di Fabrizio Zerini per essersi

impossessato, dopo averli uccisi, di ventidue fringuelli, la Corte di

cassazione, sezione terza penale, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art.

18, primo comma, lettera b) e dagli artt. 30, primo comma, lettera h)

e 31, primo comma, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio), lamentandone il contrasto con l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione e con la direttiva della Comunità

Economica Europea n. 409 del 1979.

Più precisamente, il giudice a quo sospetta la violazione del

principio costituzionale di determinatezza delle pene, dal momento

che, applicando i comuni canoni di ermeneutica legislativa, non si

riuscirebbe a dare un significato plausibile alle norme impugnate.

Infatti il giudice a quo ritiene che, tanto per la sua formulazione,

quanto per la sua collocazione, l'art. 18 non può essere

interpretato come diretto a inserire nell'elencazione delle specie

cacciabili il fringuello e la peppola in quanto eccezioni alla

regola, stabilita dagli artt. 30 e 31, della non cacciabilità dei

fringillidi, peraltro con limiti quantitativi che non risultano

dall'art. 18 (i cui limiti sono solo stagionali). Né, sempre ad

avviso dello stesso giudice a quo, sarebbero appaganti altre

interpretazioni, come quelle che considerano "non scritto" l'art. 18

o che giungono all'opposto risultato ritenendo invalidi gli artt. 30

e 31, di modo che non sarebbe possibile stabilire cosa rimane della

liceità prevista, per i fringuelli e le peppole, dal ricordato art.

18, lettera b), dovendosi comunque applicare le sanzioni disposte

dagli artt. 30 e 31.

2. - È intervenuta in giudizio la parte privata del giudizio a

quo, la quale, dopo aver premesso che l'inammissibilità della

questione deriva dalla evidente incertezza del petitum, chiede, in

subordine, una pronunzia di manifesta infondatezza. Sotto

quest'ultimo profilo, la parte privata sottolinea come l'apparente

contraddizione delle norme denunziate si risolva nel semplice

rapporto fra una norma generale, concernente il divieto di caccia dei

fringillidi, e una norma speciale, la quale consente la caccia del

fringuello e della peppola. Infine, quanto al preteso contrasto con

la direttiva comunitaria n. 79/409 (che in realtà non ricorre, non

rientrando il fringuello e la peppola fra le specie sottoposte a

protezione speciale), la parte privata osserva che si tratta di

materia che cade sotto la giurisdizione della Corte di giustizia

delle Comunità europee o del giudice ordinario (ove la direttiva

fosse self-executing).

3. - È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale sostiene, innanzitutto, che non sussiste alcuna

contraddizione fra le norme impugnate, poiché l'art. 30, lettera h),

nel punire l'abbattimento di più di cinque fringillidi, presuppone

che la caccia agli stessi sia ammessa dall'art. 18, tanto che

connette l'antigiuridicità della condotta alla quantità degli

abbattimenti. In ordine alla pretesa violazione della direttiva

comunitaria n. 79/409, a parte ogni considerazione sulla sua

inammissibilità, l'Avvocatura dello Stato ritiene che la relativa

questione non sia rilevante, dal momento che l'imputato del giudizio

a quo non potrebbe giovarsi di un'eventuale pronunzia

d'incostituzionalità, sia perché non ne potrebbe derivare un

aggravamento di responsabilità dello stesso, sia perché il citato

art. 30 punisce una cattura certamente non consentita dalla

direttiva.

4. - In prossimità dell'udienza la parte privata ha presentato

un'ulteriore memoria con la quale ha prospettato profili aggiuntivi

d'inammissibilità. Innanzitutto, essa ritiene che, essendo

l'ordinanza di rimessione vo'lta a ottenere una pronunzia che

sanzioni la caccia al fringuello e alla peppola, il giudice a quo

avrebbe dovuto impugnare l'art. 18, e non, come si legge nel

dispositivo dell'ordinanza, l'art. 30, lettera h), della legge n. 157

del 1992. Inoltre, per i motivi appena detti, il giudice a quo, dando

alle norme una duplice e contrastante interpretazione, sembra

proporre un quesito alternativo. Ancora a parere della parte privata,

il giudice a quo, poiché richiede a questa Corte la creazione di una

nuova fattispecie penale, formula un petitum di tipo legislativo e,

comunque, irrilevante nel giudizio a quo, non potendo trovare

applicazione in quella sede una legge penale meno favorevole al reo.

Infine, la stessa parte privata rileva che, a seguito dell'entrata in

vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22

novembre 1993, che ha eliminato il fringuello e la peppola

dall'elenco delle specie cacciabili, si è avuto jus superveniens e

si è, pertanto, resa dubbia l'applicabilità della norma impugnata

nel giudizio a quo. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione, sezione terza penale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

formato dall'art. 18, primo comma, lettera b) e dagli artt. 30, primo

comma, lettera h) e 31, primo comma, lettera g), della legge 11

febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio), per violazione del principio

di determinatezza delle fattispecie normative incriminatrici,

contenuto nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nonché

per violazione della direttiva del Consiglio della Comunità

Economica Europea 2 aprile 1979, n. 409.

2. - Va, innanzitutto, accolta l'eccezione d'inammissibilità

proposta dalla parte privata in ordine al profilo d'illegittimità

costituzionale sollevato dal giudice a quo per la pretesa violazione

della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 79/409. È,

infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che le norme

derivanti da atti normativi della Comunità Europea non possono

costituire parametro nei giudizi di competenza di questa Corte,

poiché, pur potendo derogare a norme interne di rango costituzionale

(purché non contenenti principi fondamentali o diritti inalienabili

della persona umana), esse appartengono a un ordinamento distinto,

anche se coordinato, rispetto a quello interno e, pertanto, non

possono essere qualificate come atti aventi valore costituzionale

alla stregua dell'ordinamento nazionale (v. sentt. nn. 232 del 1989 e

170 del 1984).

3. - Vanno, invece, respinte le altre eccezioni d'inammissibilità

sollevate dalla parte privata.

La prima eccezione si fonda sulla pretesa incertezza del petitum.

Questa prospettazione, tuttavia, non può essere accolta, poiché

dalla lettura complessiva dell'ordinanza di rimessione risulta

sufficientemente chiaro che, per il giudice a quo, l'insieme delle

disposizioni contestate, interpretate con i comuni canoni

ermeneutici, non esprimerebbero un significato normativo plausibile

o, quantomeno, certo e, pertanto, si porrebbero in contrasto con il

principio costituzionale di determinatezza delle norme penali.

Allo stesso modo, non si può condividere l'eccezione

d'inammissibilità motivata con il rilievo che il giudice a quo

avrebbe proposto un "quesito alternativo", dal momento che la

pluralità di interpretazioni addotte esemplificativamente

nell'ordinanza di rimessione, nessuna delle quali viene fatta propria

dallo stesso giudice a quo, è semplicemente rivolta a dimostrare

l'asserita mancanza di un significato plausibile o certo,

attribuibile alle disposizioni contestate.

Un evidente fraintendimento sta, invece, a fondamento della

eccezione di inammissibilità basata sul motivo che il giudice a quo

avrebbe dovuto impugnare l'art. 18, primo comma, lettera b), e non,

come invece risulta dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione,

l'art. 30, primo comma, lettera h), della legge n. 157 del 1992.

Infatti, anche se è vero che nella parte dispositiva dell'ordinanza

medesima si indica come oggetto di impugnazione soltanto l'articolo

da ultimo menzionato, tuttavia nella motivazione della stessa

ordinanza si afferma espressamente che si intende sollevare "la

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 18, primo comma, lettera b), e 30, primo comma, lettera h)

della legge citata". In ogni caso, determinante ai fini della

decisione sulla eccezione di inammissibilità è che, a una lettura

complessiva dell'ordinanza di rimessione, risulta chiaramente che il

giudice a quo ritiene del tutto indeterminata, e perciò

incostituzionale, la fattispecie normativa incriminatrice configurata

dal combinato disposto complessivamente formato dagli artt. 18, primo

comma, lettera b), 30, primo comma, lettera h), e 31, primo comma,

lettera g), della legge n. 157 del 1992. E questa deve essere

considerata, sulla base dei comuni canoni ermeneutici dell'ordinanza

di rimessione, la questione di costituzionalità posta a questa

Corte.

Sul medesimo fraintendimento ora esaminato, che ha portato la

parte privata a considerare l'impugnazione come se fosse diretta a

chiedere un divieto di caccia del fringuello e della peppola, si

basano le eccezioni di inammissibilità fondate sull'asserzione che

il petitum consista nella richiesta di una nuova fattispecie

incriminatrice.

Né, infine, è possibile considerare come jus superveniens, ai

fini della restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame

della rilevanza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

22 novembre 1993 (Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di

alcuni volatili), adottato in attuazione dell'art. 18, terzo comma,

della legge n. 157 del 1992, decreto che esclude la peppola e il

fringuello dall'elenco delle specie cacciabili. Infatti, posta in

ipotesi l'assoluta incertezza del significato normativo delle

disposizioni impugnate, la restituzione degli atti al giudice a quo

per un riesame della rilevanza non si potrebbe configurare in nessuna

delle ipotesi interpretative possibili: ove le norme contestate

dovessero essere interpretate come espressive di un divieto di

cacciare anche il fringuello e la peppola, il decreto sopravvenuto

non modificherebbe affatto il divieto preesistente, ma lo

confermerebbe con una norma sostanzialmente identica; ove, invece, le

disposizioni denunziate dovessero essere interpretate come dirette ad

ammettere eccezionalmente la caccia del fringuello e della peppola in

un periodo determinato (temporalmente coincidente con quello del

fatto per il quale è stato incriminato l'imputato del giudizio

principale), la sopravvenuta generalizzazione del divieto di cacciare

i volatili appena indicati non potrebbe avere alcuna rilevanza nel

processo a quo, dovendosi applicare in questo la norma più

favorevole al reo, vale a dire, in ipotesi, la precedente disciplina

normativa.

4. - La questione sollevata dalla Corte di cassazione è,

comunque, non fondata, dal momento che, contrariamente a quanto opina

il giudice a quo, al complesso delle disposizioni impugnate è

possibile conferire un significato chiaro e univoco applicando i

comuni criteri d'interpretazione delle leggi.

L'art. 30, primo comma, lettera h) e l'art. 31, primo comma,

lettera g), della legge n. 157 del 1992, stabiliscono le sanzioni da

applicare a coloro che cacciano fringillidi: il primo, configurando

come reato la caccia di fringillidi in numero superiore a cinque,

prevede che ai trasgressori sia irrogata una determinata ammenda; il

secondo, configurando come illecito amministrativo l'abbattimento di

fringillidi in numero non superiore a cinque, stabilisce per i

trasgressori determinate sanzioni amministrative. Dall'insieme delle

due norme deriva, dunque, un divieto generale di cacciare

fringillidi, bipartendo le rispettive trasgressioni come illecito

penale per le ipotesi più gravi e come illecito amministrativo per

le ipotesi più lievi.

La questione sollevata dal giudice a quo sorge in relazione al

fatto che una disposizione contenuta nella stessa legge -

segnatamente l'art. 18, primo comma, lettera b) - include due specie

della famiglia dei fringillidi, cioè il fringuello e la peppola,

nell'elenco dei volatili "cacciabili dalla terza domenica di

settembre al 31 gennaio". Tuttavia, secondo i canoni giuridici

comunemente applicati, quando coesistono due norme coeve e dotate

della stessa forza giuridica, l'una delle quali stabilisce un divieto

generale di caccia dei fringillidi e l'altra prevede che, per un

periodo di tempo limitato, due sole specie della famiglia dei

fringillidi siano cacciabili, si ritiene che l'una sia la norma

generale e l'altra la norma di deroga. È, infatti, proprio delle

norme di deroga sospendere (nella specie: per un periodo di tempo

determinato) l'applicazione della norma (nella specie: un divieto)

generale, al fine di permettere (per il medesimo periodo di tempo)

una disciplina eccezionale.

Sulla base dei canoni indicati, il complesso delle disposizioni

impugnate rivela un significato certo e per nulla indeterminato, nel

senso che, a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi

(artt. 30, primo comma, lettera h) e 31, primo comma, lettera g),

coesiste (o, meglio, coesisteva) una norma di deroga (art. 18, primo

comma, lettera b), che permette (o, più precisamente, permetteva) di

cacciare soltanto due specie di fringillidi (il fringuello e la

peppola) e soltanto nel periodo di tempo compreso tra la terza

domenica di settembre e il 31 gennaio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto formato dagli artt. 18, primo comma, lettera

b), 30, primo comma, lettera h) e 31, primo comma, lettera g), della

legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dalla

Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

concernente lo stesso combinato disposto indicato nel punto

precedente, sollevata dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, in riferimento alla direttiva del Consiglio

della Comunità Economica Europea 2 aprile 1979, n. 409.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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