Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1981 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3

e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Applicazione delle misure di

prevenzione), promossi con due ordinanze emesse l'11 ottobre 1977 dal

Pretore di Partinico nei procedimenti penali a carico di Centineo

Gaspare e di Maniaci Vito, rispettivamente iscritte ai nn. 972 e 973

del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 57 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze di identico tenore emesse l'11 ottobre 1977 nel

corso di altrettanti procedimenti penali instaurati a carico di

Centineo Gaspare e Maniaci Vito imputati entrambi del reato di cui

all'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - loro addebitato per aver

omesso di rincasare prima delle ore 20 e di uscire prima delle ore 8,

giusto quanto prescritto con decreti di sorveglianza speciale emessi

nei loro confronti dal Tribunale di Palermo rispettivamente il 18

novembre ed il 2 maggio 1975 - il Pretore di Partinico sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della

legge predetta.

Osservava il Pretore: 1) che il comportamento inibito agli imputati

"consente un'applicazione pratica delle misure di sicurezza previste

dall'art. 25, ultima parte Cost." il quale prescrive che queste

"possono essere applicate in casi previsti dalla legge, con ciò

apparentemente affermando un principio di tassatività delle misure di

sicurezza per casi ben precisi"; 2) che con tale principio appariva

contrastante "la misura di prevenzione di cui agli artt. 1 e 3 citati",

trattandosi di "previsione legislativa del tutto generica sia per la

sua ampiezza, che per la mancanza di una precisa e tassativa casistica

- in specie artt. 1 n. 2, 5 - ed ancora per la indeterminatezza ed

estraneità al cittadino soggetto alle misure del giudizio di

notorietà".

Le ordinanze, emesse l'11 ottobre 1977 risultano notificate

rispettivamente il 26 maggio ed il 10 luglio 1979. Esse sono pervenute

alla Corte solo il 5 dicembre 1979, e sono state pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1980. Nessuna parte si è

costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze del Pretore di Partinico sollevano, con

uguale motivazione, la medesima questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n.

1423, in relazione all'art. 25, ultimo comma, Cost.

I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Come si è riferito in narrativa, il giudice a quo era

chiamato a giudicare due soggetti imputati di contravvenzione agli

obblighi della sorveglianza speciale, secondo la previsione di cui

all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956.

Per quanto concerne questa specifica disposizione di legge, della

quale era sicuramente chiamato a fare applicazione, il Pretore di

Partinico non spende parola per motivare il preteso contrasto con

l'art. 25, ultimo comma, Cost.

Quanto agli artt. 1 e 3 del medesimo testo legislativo il giudice a

quo non indica - né è altrimenti ricavabile - a quale delle categorie

di persone passibili dell'applicazione di misure di prevenzione,

indicate nei numeri da 1 a 5 dell'art. 1 della legge in esame, siano

stati ascritti i giudicabili nel momento in cui è stata ad essi

irrogata, ad opera dei competente Tribunale con la procedura indicata

dall'art. 4, la sorveglianza speciale. Neppure è dato di conoscere se

si tratti di soggetti già diffidati dal Questore oppure, in quanto

indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, proposti per la

sorveglianza speciale dal Procuratore della Repubblica, ai sensi degli

artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Mancando qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione -

nonché, per quanto concerne l'art. 9 della legge 1423 del 1956, sulla

non manifesta infondatezza - e difettando persino l'individuazione

delle specifiche norme di legge delle quali il Pretore ritiene di dover

fare applicazione, la questione stessa deve dichiararsi inammissibile

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 3 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 sollevate in

relazione all'art. 25, ultimo comma, Cost. dal Pretore di Partinico con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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