Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1967

Altra decisione · depositata il 23/11/1967 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri

con ricorso notificato il 10 maggio 1967, depositato in cancelleria il

15 successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1967, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a

seguito del decreto dell'Assessore regionale per le finanze 28 aprile

1967, n. 648, con il quale il Comune di Taormina è stato autorizzato a

dare esecuzione alla deliberazione consiliare n. 263 del 6 marzo 1963,

che istituisce un Casinò municipale a Taormina.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto 9 maggio 1967 ha

sollevato conflitto di attribuzioni contro il decreto 28 aprile 1967

dell'Assessore regionale siciliano per le finanze con cui si è

autorizzato il Comune di Taormina a dare esecuzione alla delibera

consiliare n. 263 del 6 marzo 1963, la quale, secondo quanto si legge

nello stesso decreto, istituisce il Casinò municipale di Taormina.

Il ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato doveva

essere annullato perché concernente il gioco d'azzardo, cioè materia

penale, e invasivo della sfera di competenza riservata allo Stato;

chiedeva, comunque, la sospensione del provvedimento stesso ai sensi

dell'art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87, in considerazione del grave

turbamento dell'ordine pubblico che potrebbe derivare da una nuova

apertura della casa da gioco in Taormina.

Nella nota illustrativa del ricorso l'Avvocatura dello Stato,

nell'insistere sull'istanza di sospensione, escludeva che potessero

trarsi argomenti a favore di una pretesa legittimazione del gioco

d'azzardo dalla legge 18 febbraio 1963, n. 87, istitutiva di un diritto

erariale addizionale sui biglietti d'ingresso nelle case da gioco,

dovendo la disposizione interpretarsi come riferita a quelle case da

gioco che fossero legittimamente funzionanti alla data di entrata in

vigore della legge, ciò che non poteva dirsi per quella di Taormina.

Ed escludeva pure che ai fini di una sanatoria del genere, potessero

invocarsi le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia

finanziaria, approvato, con D. P. 26 luglio 1965, n. 1074, poiché

esse, secondo l'Avvocatura, sarebbero intese a regolare i rapporti

finanziari fra Stato e Regione senza alcun riferimento che possa

indurre a ritenere legislativamente sanzionato il gioco esercitato in

Taormina, ed anzi ribadirebbero l'esclusione di qualsiasi competenza

della Regione in materia, riservando appunto allo Stato le entrate

derivanti da attività di gioco.

La Regione, nell'opporsi al ricorso sosteneva che, per la casa da

gioco di S. Vincent, lo Stato, con l'acquiescenza alla sua istituzione

ed i vari provvedimenti legislativi successivi che avrebbero tenuto

conto del relativo apporto finanziario alla Regione, avrebbe

sostanzialmente riconosciuto la competenza regionale riguardo

all'esercizio del gioco di azzardo in quel Casinò. Analogo

riconoscimento sarebbe avvenuto, anche per la Regione siciliana,

attraverso l'imposizione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso

alle case da gioco e la relativa riscossione da parte dello Stato di

ingenti somme provenienti appunto dal funzionamento del Casinò di

Taormina, come pure per effetto delle norme di attuazione di cui al D.

P. 26 luglio 1965, n. 1074, che nell'allegata tabella C, n. 3,

prevedono "proventi delle attività di gioco" che non potrebbero

riferirsi che al gioco d'azzardo in Taormina, essendo espressamente

distinti dal lotto, lotterie e concorsi in genere contemplati in

diverse disposizioni della stessa legge.

Comunque, si sostiene che il Casinò municipale in Taormina sarebbe

stato istituito con la citata delibera consiliare del 6 marzo 1963,

regolarmente approvata, sicché il decreto impugnato, in sostanza, si

sarebbe "limitato a dare una.disciplina attuativa rispetto alla

delibera comunale, senza novare la fonte dell'autorizzazione". La

Corte, convocata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 41 e 18

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 Norme integrative 16 marzo 1956, con

ordinanza 14 giugno 1967, n. 74, disponeva la sospensione del detto

decreto assessoriale 28 aprile 1967 "per motivi di interesse generale"

riservando ogni pronuncia sul merito, e fissava l'udienza del 18

ottobre 1967 per la trattazione del ricorso.

Il 5 ottobre 1967 la difesa della Regione ha depositato copia del

decreto dell'Assessore regionale siciliano per le finanze 11 agosto

1967, n. 1138/67 con cui, considerato "che l'autorizzazione di cui al

predetto decreto assessoriale n. 648/67 non ha avuto esecuzione" e che

"per conseguenza, sono venute meno le finalità per cui era stata

concessa", ha disposto la revoca del provvedimento. Considerato in diritto :

A seguito del deposito del decreto 11 agosto 1967 con cui

l'Assessore per le finanze della Regione siciliana ha posto nel nulla

il precedente proprio decreto 28 aprile 1967 che aveva dato luogo al

sorgere del conflitto di attribuzioni da parte del Presidente del

Consiglio dei Ministri, i rispettivi patroni delle parti hanno in

udienza concordamente formulato richiesta che sia dichiarata la

cessazione della materia del contendere.

La Corte, nel prendere atto di questo riconoscimento, ritiene di

dover accogliere la richiesta stessa. Va, infatti, considerato che il

decreto assessoriale 28 aprile 1967 non ha avuto, in pendenza della

risoluzione del conflitto di attribuzione, alcun principio di

esecuzione né ha prodotto, né può produrre alcun effetto di altro

genere. A ciò si aggiunga il venir meno, dichiarato nella motivazione

del decreto impugnato, dell'interesse della Regione a mantenere in vita

detto decreto, ciò come conseguenza del venir meno del fine da

conseguire mediante esso.

In altra simile situazione, riguardante parimenti conflitto di

attribuzione sorto sempre in conseguenza della pretesa della Regione di

dar luogo all'apertura di una casa da giuoco in Taormina, questa Corte

(sentenza 6 febbraio 1962 n. 3) ha deciso per la cessazione della

materia del contendere, posto che l'oggetto del giudizio (annullamento

di atto viziato da incompetenza secondo l'art. 38 legge 11 marzo 1953,

n. 87) veniva ad essere assorbito dalla invalidazione successiva e

spontanea del provvedimento impugnato, con l'effetto della sua

caducazione - ex tunc-, effetto che va ritenuto ugualmente ricorrente

nel caso in esame.

La Corte ha segnato allora un limite a questa situazione,

conseguente all'ipotesi che l'atto abbia - medio tempore - esaurito in

tutto o in parte i suoi effetti, rimanendo così aperto il dibattito

circa la spettanza del potere. Ma questa ipotesi è esclusa nel caso in

esame, sicché la conseguenza non può essere che quella suaccennata e

pacifica tra le parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del

decreto 28 aprile 1967, n. 648, dell'Assessore per le finanze della

Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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