Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

siciliana 22 gennaio 1957 recante "agevolazioni fiscali per la

costruzione della strada di grande comunicazione Palermo-Catania",

promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Commissario

dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 30

gennaio 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 7 febbraio 1957 ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1957.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1957 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi

per i ricorrenti e l'Avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 30 gennaio 1957 al Presidente della

Giunta della Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa

Corte il 7 febbraio 1957, il Presidente del Consiglio dei Ministri -

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1957

- e il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, entrambi

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno

impugnato la legge regionale recante "agevolazioni fiscali per la

costruzione della strada di grande comunicazione Palermo-Catania"

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 gennaio 1957 e

comunicata al Commissario dello Stato presso la Regione il 25 gennaio

1957.

Del deposito del ricorso, nella cancelleria di questa Corte, è

stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del

16 febbraio 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.

11 del 27 febbraio 1957.

Nel ricorso l'Avvocatura dello Stato assume che la Regione

siciliana non ha alcuna potestà legislativa in materia di tributi

erariali e che, comunque, ove pur volesse riconoscersi una siffatta

potestà, essa non potrebbe non ritenersi concorrente e dovrebbe

pertanto essere esercitata dalla Regione non solo con i limiti indicati

nell'art. 17 dello Statuto, ma anche in conformità dei principi

fondamentali del singolo istituto, qual'è regolato dalle leggi dello

Stato.

Di conseguenza, in quest'ultima ipotesi, la legge regionale

impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, sia perché non

emanata per soddisfare una condizione particolare o un interesse

proprio della Regione - in quanto non sussistevano né l'una né

l'altro - sia perché contrastante con i principi cui si informa la

legislazione dello Stato e, in particolare, con i principi fondamentali

della legge di registro. Infatti, l'art. 2 del provvedimento impugnato

derogherebbe all'art. 94 di tale legge, accollando l'onere tributario,

sostanzialmente, alla Regione invece che all'appaltatore o

concessionario, mentre l'art. 1 dello stesso provvedimento sarebbe in

contrasto con tutta la legislazione statale, non essendo prevista, in

questa, alcun beneficio per situazioni similari, eccezion fatta per

l'agevolazione tributaria stabilita dall'art. 6 della legge 8 luglio

1903, n. 312, che riguarda la costruzione delle strade comunali

obbligatorie di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi

postali e ai porti.

Né, si soggiunge, potrebbero invocarsi, per analogia, i benefici

previsti per la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali,

cui provvede l'A.N.A.S.; sia perché, nella specie, trattasi di strada

consorziale, sia perché quei benefici vengono concessi a determinati

soggetti (Stato, A.N.A.S., Comuni) e non potrebbero essere estesi ad

altri (Consorzi) senza alterarne i principi informatori.

Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 18

febbraio 1957, si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta

della Regione siciliana, rappresentato e difeso, con procura speciale

per notaio Di Giovanni Vito del 12 febbraio 1957, dal prof. Avv. Pietro

Virga, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Oreste Tommasini, 16,

presso l'Avv. Pietro Bartoli.

In tale atto si eccepisce, preliminarmente, la inammissibilità del

ricorso, assumendo che la Corte costituzionale è incompetente a

decidere le questioni di legittimità costituzionale di una legge

regionale siciliana proposte in via principale, atteso che gli articoli

24-30 dello Statuto siciliano, che regolano siffatte impugnazioni,

devono ritenersi tuttora in vigore. Ed all'uopo si rileva che dette

norme traggono il fondamento della loro attuale efficacia dall'art. 116

e dalla XVII disposizione transitoria della Costituzione, nonché

dall'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Si soggiunge, sempre in via preliminare, che il ricorso sarebbe

inammissibile per difetto di legittimazione attiva in quanto proposto

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per quanto possa occorrere

dal Commissario dello Stato per la Sicilia e sottoscritto unicamente da

quest'ultimo per il Presidente del Consiglio dei Ministri. In proposito

si sottolinea che, se legittimato era il Presidente del Consiglio,

avrebbe egli dovuto sottoscrivere il ricorso e non già il Commissario

dello Stato, che non ha nei confronti del primo alcuna rappresentanza

processuale; e se legittimato era invece il Commissario dello Stato,

non già la Corte costituzionale, ma l'Alta Corte per la Regione

siciliana avrebbe dovuto essere adita.

Nel merito si fa richiamo alla sentenza n. 9 del 26 gennaio 1957

di questa Corte per contestare le affermazioni dell'Avvocatura dello

Stato circa la titolarità della potestà legislativa, in materia

tributaria, da parte della Regione siciliana e i limiti che tale

potestà incontra. Ed allo scopo di dimostrare che con la legge

impugnata non è stato superato il limite dei principi generali cui si

informano le leggi dello Stato, si precisa che anche a voler sostenere

la tesi che tali principi debbono ricavarsi non già dall'insieme della

legislazione statale, ma dai precetti delle singole leggi statali

corrispondenti, è facile accertare che numerose sono tali leggi che

prevedono esenzioni del genere di quelle concesse dalla legge regionale

impugnata. Anzi - continua la difesa della Regione per le autostrade è

possibile affermare che sono stati favoriti da un particolare

trattamento tributario non solo enti pubblici, ma ben anche consorzi e

addirittura private società commerciali come la Società delle

autostrade di Venezia e di Padova, la Società anonima autostrade

meridionali, la Società anonima bresciana autovie, la Società

bergamasca autovie, ecc. E cita, la ridetta difesa, tutti gli estremi

delle disposizioni legislative al riguardo.

Per dimostrare poi che la legge regionale rispetta, altresì, il

limite del divieto di turbativa del sistema tributario statale, la

Regione pone in evidenza che nessun danno subisce lo Stato per effetto

della esenzione in parola, in quanto il gettito delle imposte indirette

è attribuito alla Regione. Di conseguenza, lo Stato se ne avvantaggia,

dato che per effetto di quella legge, la spesa che esso sosterrà per

contribuire alla costruzione dell'autostrada Palermo-Catania subirà

una riduzione per effetto e in misura direttamente proporzionale alla

ripetuta esenzione.

La difesa della Regione rileva, infine, che la costruzione

dell'autostrada Palermo-Catania si inquadra in un piano generale per la

costruzione di autostrade nel territorio italiano. E mentre per quelle

che sono attualmente in costruzione ha provveduto lo Stato a concedere

le necessarie esenzioni (legge 21 maggio 1955, n. 463), per

l'autostrada siciliana la competenza doveva necessariamente spettare

all'Assemblea regionale. Ove quest'ultima si aggiunge - non avesse

emanato la legge impugnata, si sarebbero determinati una assurda

sperequazione rispetto al rimanente territorio statale ed un inutile

esborso di danaro pubblico.

Nell'udienza pubblica del 5 giugno 1957, i difensori delle parti

hanno illustrato i rispettivi scritti difensivi. Considerato in diritto :

La difesa della Regione eccepisce, pregiudizialmente,

l'incompetenza della Corte costituzionale a decidere le questioni di

legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane proposte in

via principale; sostiene, altresì, l'inammissibilità del ricorso per

difetto di legittimazione attiva, essendo soltanto il Commissario dello

Stato per la Sicilia e non anche il Presidente del Consiglio dei

Ministri legittimato a proporre la detta impugnazione.

L'Avvocatura dello Stato deduce l'incompetenza dell'Assemblea

regionale siciliana a legiferare in materia di tributi erariali.

Le eccezioni sono infondate.

Questa Corte, con la sentenza n. 38 del 9 marzo 1957, ha affermato

la propria competenza a conoscere, in via principale, dei giudizi di

legittimità costituzionale delle leggi siciliane ed ha ritenuto che

l'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni

di legittimità costituzionale, qual'è il Commissario dello Stato

(art. 27 Statuto siciliano), nonché i termini più brevi che l'art. 28

di tale Statuto stabilisce per la validità della impugnativa, bene si

inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla

regione siciliana.

E con sentenza n. 44 del 7 marzo 1957, è stato rilevato che il

Commissario dello Stato, proponendo ricorso "per quanto possa

occorrere", ha fatto ciò in previsione dell'ipotesi che fosse

riconosciuto il principio che la legittimazione attiva spetti al

Commissario dello Stato: il superfluo ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri non vizia il parallelo ricorso proposto

dall'organo competente.

Per quanto riguarda la eccezione dell'Avvocatura dello Stato, la

stessa Corte con altra sentenza del 17 gennaio 1957, n. 9, ha

riconosciuto alla Regione siciliana potere normativo in materia

tributaria, anche riguardo ai tributi erariali, salvi i limiti di cui

si farà cenno in seguito.

Ciò posto, la Corte deve decidere se la legge approvata dalla

Assemblea regionale siciliana il 22 gennaio 1957, recante agevolazioni

fiscali per la costruzione della strada di grande comunicazione

Palermo-Catania, sia costituzionalmente legittima.

L'Avvocatura dello Stato sostiene la illegittimità dell'articolo

primo di detta legge in quanto, disponendo che gli atti di acquisto e

di espropriazione di beni immobili occorrenti per la costruenda strada

Palermo-Catania siano soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie

nella misura fissa di lire 500 per ogni atto o formalità, avrebbe

concesso un beneficio fiscale non previsto, per situazioni similari,

dalle leggi dello Stato.

Le censure sono infondate.

Questa Corte, con sentenza n. 58 del 13 aprile 1957, ha ritenuto

che, ammesso nel sistema tributario generale il principio delle

esenzioni fiscali, non può disconoscersi alla Regione siciliana il

potere di emanare leggi di esenzione da tributi erariali;

subordinandone, peraltro, l'esercizio alla osservanza dei principi

fondamentali della legislazione statale, nella sfera delle esenzioni, e

con riguardo al singolo tributo. Che quindi la Regione non può creare

nuove esenzioni, e quelle che dispone, oltre ad avere riscontro in un

tipo di esenzione delle leggi statali, devono rispondere ad un

interesse regionale.

Occorre pertanto vedere se le disposizioni della legge impugnata

siano contenute entro i predetti limiti.

Numerose disposizioni legislative hanno concesso agevolazioni

fiscali per la tassa di registro e per i diritti di segreteria,

relativamente ad atti di acquisto e di espropriazione di terreni ed

altri stabili strettamente necessari per la costruzione di autostrade

(R.D.L. 17 dicembre 1922, n. 1691: autostrada Milano - Laghi, art. 9;

R.D.L. 4 settembre 1925, n. 1752: autostrada Napoli-Salerno, art. 9;

R.D.L. 15 marzo 1934, n. 769: autostrada Milano-Bergamo, art. 1; R.D.L.

14 febbraio 1929, n. 411: autostrada Bergamo-Brescia, art. 9; R. D.

L. 23 dicembre 1929, n. 2331: autostrada Padova-Venezia, art. 9; R.D.L.

26 febbraio 1930, n. 264: autostrada Torino-Milano, art. 11; R.D.L. 14

febbraio 1935, n. 110: autostrada Napoli-Pompei, art. 1; legge 17

agosto 1941, n. 989: autostrada Firenze-Lucca, art. 1, ecc.).

Da ciò si evince che, nel sistema tributario dello Stato, è stata

largamente accolta la regola di accordare ampie facilitazioni agli atti

riguardanti la costruzione di autostrade. Non può quindi disconoscersi

la legittimità del citato articolo primo della legge siciliana le cui

agevolazioni fiscali, riguardando la costruzione di una strada di

grande comunicazione e di indubbio interesse regionale, quale la

Palermo-Catania, trovano riscontro in un tipo di esenzione ammesso nel

sistema tributario dello Stato, per gli stessi atti considerati dalla

legge regionale.

Costituzionalmente illegittimo sarebbe inoltre, secondo la

Avvocatura dello Stato, anche l'art. 2 della stessa legge 22 gennaio

1957, in quanto stabilisce che la "convenzione" stipulata con il

Consorzio per la costruzione della strada su indicata è esente dai

diritti di segreteria e verrà registrata con il pagamento della sola

tassa fissa di L. 500 a carico del Consorzio concessionario. Il vizio

di illegittimità consisterebbe, a quanto sostiene l'Avvocatura dello

Stato, nell'avere la legge accollato l'onere della tassa alla Regione,

equiparata allo Stato nel trattamento tributario, invece che

all'appaltatore o concessionario della costruzione della strada. In tal

modo avrebbe violato la norma dell'art. 94 della legge di registro

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), la quale prescrive che "negli atti

stipulati fra lo Stato e i privati le tasse sono a carico... degli

appaltatori...".

Anche questa censura va disattesa, perché la disposizione del

citato art. 2 pone l'onere tributario per la registrazione della detta

convenzione a carico non della Regione, ma del Consorzio

concessionario, ente pubblico, che rimane distinto dalla Regione, anche

se questa concorra a farne parte. E ciò non contrasta con l'art. 94

della legge di registro, che prescrive di porre le tasse a carico degli

appaltatori nei contratti stipulati fra i privati e lo Stato, cui è

equiparata la Regione ai fini tributari.

Pertanto non sussistono i denunciati vizi di illegittimità

costituzionale della legge regionale siciliana 22 gennaio 1957.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dai difensori delle

parti;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana relativamente alla legge 22 gennaio 1957, recante

"agevolazioni fiscali per la costruzione della strada di grande

comunicazione Palermo-Catania".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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