Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/05/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389 del

d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1973 dal pretore

di Asti nel procedimento penale a carico di Guglielmo Paola, iscritta

al n. 367 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale contro Guglielmo Paola,

imputata di due distinte contravvenzioni alla legge per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro, previste rispettivamente dagli artt. 118 e

120 e punite con la sola pena dell'ammenda ai sensi dell'art. 389,

lett. a e c del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il pretore di Asti, con

ordinanza del 7 marzo 1973, ha sollevato dubbi sulla legittimità

costituzionale delle pene comminate dal citato art. 389 rispetto alla

previsione contenuta nell'art. 4 della legge di delega 12 febbraio

1955, n. 51, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Si afferma in primo luogo nell'ordinanza che nell'art. 4 della

legge di delega sarebbe contenuta una previsione alternativa di pena

comprendente "l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire

300.000" in base alla quale il legislatore delegato avrebbe avuto

soltanto la possibilità di graduare la quantità della pena, ma non

già quella di variarne la qualità scindendo l'arresto dall'ammenda ed

ottenendo così il risultato che alcune infrazioni, divenute

oblazionabili, fossero destinate a non comparire nel certificato

penale.

Accanto a questo primo dubbio di incostituzionalità riguardante

entrambe le imputazioni contestate all'imputata, il pretore ne

prospetta un secondo che si riferisce all'imputazione più grave

prevista dagli artt. 120 e 389, lett. a, del d.P.R. n. 547 del 1955.

Rileva in proposito che almeno per le contravvenzioni più gravi (e

tale, a suo avviso, dovrebbe considerarsi quella nella specie

contestata, punibile col massimo dell'ammenda) il legislatore delegato

avrebbe dovuto comminare la pena alternativa dell'arresto o

dell'ammenda al fine di impedire che imprenditori che violano

ripetutamente le norme sulla prevenzione infortuni si sottraggano ad

ogni giudizio penale mediante l'oblazione delle contravvenzioni,

riuscendo così a conservare del tutto netto il proprio certificato

penale.

Riconosciuta così la non manifesta infondatezza e la rilevanza

delle indicate questioni, il pretore ha ordinato la sospensione del

giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nel presente giudizio nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - L'eccesso di delega che l'ordinanza del pretore di Asti pone a

fondamento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 389

del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è prospettato sotto un duplice

profilo: si afferma, in primo luogo che nell'art. 4 della legge di

delega 12 febbraio 1955, n. 51, sarebbe indicata una previsione unica

di pena comprendente l'arresto o l'ammenda, di tal che il legislatore

delegato non avrebbe potuto scindere la previsione riservando ad alcune

ipotesi di reato la sola pena pecuniaria e ad altre ipotesi quella

detentiva; si sostiene, in subordine, che quanto meno per le ipotesi

più gravi di reato - tra le quali ad avviso del pretore andrebbero

ricomprese le contravvenzioni punibili ai sensi dell'art. 389, lett. a

- il legislatore delegato avrebbe dovuto riprodurre la previsione

alternativa di pena (arresto o ammenda).

Rileva la Corte che la questione è infondata sotto entrambi i

profili sopra precisati.

2. - La questione trae evidentemente origine da una interpretazione

restrittiva assolutamente non giustificata né dalla lettera né dallo

spirito della legge di delega. Per rendersi conto dell'ampiezza di

tale delega è sufficiente por mente che a termini dell'art. 1 il

Governo era autorizzato ad emanare norme generali e speciali per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro, norme

in cui dovevano essere stabiliti mezzi, metodi, condizioni e cautele

atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali (art. 3).

L'art. 4, infine, - che è quello che viene in diretta

considerazione nel presente giudizio - disponeva che "per la violazione

delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere

stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non

superiore a lire 300.000".

Ora è di tutta evidenza che con quest'ultima norma il legislatore

delegante ha inteso fissare soltanto i limiti massimi delle sanzioni

penali relative alle violazioni delle emanande norme di prevenzione,

lasciando libero il legislatore delegato, entro i limiti suaccennati,

di valutare e determinare in concreto quali ipotesi di contravvenzioni

alla disciplina infortunistica dovessero ritenersi più o meno gravi e

quale dovesse essere per le stesse la qualità e l'entità della pena

comminabile.

Un eccesso dai limiti della delegazione vi sarebbe stato se nella

formazione del testo delegato il Governo avesse superato i massimi

dell'arresto o dell'ammenda stabiliti nell'art. 4, ma è certo da

escludere che l'ambito del potere assegnatogli sia stato valicato per

avere operato una scelta (discrezionale ed incensurabile in questa

sede) tra le varie ipotesi di infrazioni con indicazione della qualità

e della misura delle sanzioni ad esse relative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente "norme per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro" sollevata dal pretore di

Asti con ordinanza 7 marzo 1973, in relazione all'art. 4 della legge 12

febbraio 1955, n. 51, contenente "delega al potere esecutivo ad emanare

norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e

di igiene del lavoro", in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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