Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1973

Altra decisione · depositata il 10/07/1973 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato il 9 giugno 1972, depositato in cancelleria il 22

successivo ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1972, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 30 dicembre 1971,

n. 12/3508 del Ministero delle finanze con la quale è stata negata

alla Regione la spettanza dell'imposta annua di abbonamento dovuta

dalla S.I.P sui corrispettivi dei servizi telefonici svolti in

Sicilia.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito. nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore

Nicola Reale;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il

9 giugno 1972 la Regione siciliana, in persona del suo Presidente,

previa delibera della Giunta regionale n. 153 del 26 aprile di detto

anno, ha proposto conflitto di attribuzione contro lo Stato ed ha

impugnato la nota 30 dicembre 1971 (prot. n. 12/3508/71) con la quale

è stata negata la spettanza alla ricorrente dell'imposta annua di

abbonamento dovuta dalla S.I.P sui corrispettivi dei servizi telefonici

svolti in Sicilia.

La difesa della Regione premette che le disposizioni del d.P.R. 26

luglio 1965, n. 1074, in attuazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto

speciale, stabiliscono la spettanza alla stessa Regione dei tributi

erariali diretti ed indiretti, riscossi nel suo territorio (art. 2),

nonché le entrate che, sebbene relative a fattispecie tributarie

maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze

amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio

siciliano.

Espone, quindi, che la legge statale 6 dicembre 1965, n. 1379,

concernente modificazioni al regime tributario delle società

concessionarie telefoniche (poi tutte fuse nella S.I.P.), dopo aver

disposto che le entrate, i contratti e gli atti relativi alle utenze

telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle predette società

vanno esenti da ogni tassa od imposta indiretta sugli affari, istituiva

un'imposta annua di abbonamento commisurata al 5,50% dell'ammontare dei

corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione

accessoria.

La stessa legge stabiliva inoltre che al nuovo tributo dovevano

applicarsi le norme vigenti per l'imposta di registro, e che ai

contratti di utenza, in caso d'uso, dovesse applicarsi anche l'imposta

di bollo.

Nel merito la difesa della Regione assume che gli atti per i quali

il tributo in esame è imposto sono incontestabilmente formati in

Sicilia; il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria è quello in

cui ciascun atto viene stipulato; se, per esigenze estranee al rapporto

tributario, l'imposta è poi riscossa in luogo diverso da quello in cui

l'obbligazione è sorta, si verifica l'ipotesi considerata

espressamente dall'art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Questa norma, richiamando la nozione di fattispecie tributaria

maturata in Sicilia, non può comprendervi l'accertamento del tributo,

così da sottrarre alla finanza regionale quelle entrate che vengano

accertate in altra parte del territorio nazionale.

Fra la fattispecie tributaria ed il presupposto d'imposta non vi

sarebbe autonomia: ma il presupposto d'imposta ne costituirebbe

"semplice proiezione sul piano concreto", espressione cioè di un

identico fenomeno. Donde l'impossibilità di considerare la fattispecie

tributaria come figura complessa nella quale comprendere l'obbligazione

tributaria in ogni suo aspetto sostanziale e formale, con riguardo

così ai fatti costitutivi come a quelli estintivi.

Il criterio della maturazione della fattispecie tributaria sarebbe

connesso con quello della territorialità dell'imposta, e dovrebbe

valere ad identificare le entrate spettanti, rispettivamente, alla

Regione, nel caso in cui detta fattispecie (e cioè il presupposto)

d'imposta siasi verificato in Sicilia, o allo Stato, quando tale

presupposto sia sorto, invece, in altra parte del territorio nazionale.

E ciò per confermare che, ove il più semplice criterio della

riscossione (ex art. 2) risulti inapplicabile per esigenze

amministrative (non dipendenti, cioè, da caratteristiche intrinseche

del tributo), spetterebbe alla Regione il gettito di un tributo

inerente a ricchezza formatasi o rivelatasi in Sicilia.

Secondo la difesa della Regione, non avrebbe fondamento, infine,

l'argomento che nella specie ci si trovi davanti ad una imposta globale

sul volume d'affari della S.I.P., non scomponibile in tante parti

quanti sono i fatti genetici di essa.

Né, ai sensi dell'art. 4 sopra ricordato, la pretesa della Regione

siciliana potrebbe essere elusa per il solo fatto che "esigenze

amministrative" possano avere determinato il legislatore a prevedere la

riscossione del tributo nel luogo ove la società concessionaria dei

servizi telefonici ha la sua sede principale fuori del territorio

siciliano.

La difesa della Regione ha, quindi, concluso perché sia annullata

la lettera del Ministero delle finanze sopramenzionata e sia dichiarata

la spettanza alla Regione medesima dell'imposta annua di abbonamento

dovuta dalla S.I.P sui corrispettivi di servizi telefonici svolti in

Sicilia.

Costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.

Dopo aver premesso che, a norma degli artt. 2 e 4 del decreto di

attuazione del 1965, ai fini dell'attribuzione delle entrate

finanziarie alla Regione siciliana costituisce criterio prevalente il

luogo della riscossione del tributo, del quale è criterio sussidiario

il luogo della maturazione della fattispecie tributaria, la difesa

dello Stato sostiene che l'imposta annua di abbonamento sui servizi

telefonici, istituita con legge 6 dicembre 1965, n. 1379, non ricade

nelle ipotesi di riparto finanziario prevedute dalle citate

disposizioni di attuazione.

Questa imposta - si osserva - la cui riscossione, secondo regola

incontestata, avviene in Torino (luogo nel quale ha sede la S.I.P unica

società concessionaria dei servizi telefonici per tutto il territorio

nazionale), è strutturata legislativamente in modo tale da escludere

che la fattispecie tributaria maturi in luogo diverso da quello in cui

la società stessa ha sede.

L'art. 3 della legge istitutiva prescrive, infatti, che la società

concessionaria presenti all'ufficio del registro della città ove essa

ha appunto sede legale, la denuncia indicante l'ammontare dei

corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie del

precedente anno solare, corredata dal bilancio e dalla relativa

documentazione.

Ed in base a questa denuncia il detto ufficio del registro liquida

l'imposta dovuta, in misura unica e globale, per l'intero territorio di

esercizio.

Da ciò l'Avvocatura argomenta per affermare che quel complesso di

elementi che integrano la fattispecie tributaria, quale fatto

costitutivo dell'obbligo d'imposta, matura esclusivamente nel luogo nel

quale la denuncia deve essere fatta.

I singoli servizi telefonici non avrebbero rilevanza ai fini

dell'imposta, che è globalmente commisurata all'ammontare dei relativi

corrispettivi.

Vi sarebbe, cioè l'unicità di fattispecie avente riguardo al

complessivo imponibile risultante dall'insieme dei servizi prestati.

Il diritto di rivalsa che la società concessionaria ha nei

confronti degli utenti (ex art. 6 della legge) non altererebbe la

struttura del tributo, ma consentirebbe alla società concessionaria di

trasferire, in senso soltanto economico, sugli utenti, l'onere

tributario. Considerato in diritto :

1. - Mediante il ricorso 9 giugno 1972 in esame la Regione

siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, ed ha

impugnato la lettera 30 dicembre 1971 (prot. n. 12/3508) con la quale

il Ministro per le finanze ha negato che spettino alla Regione

siciliana i proventi dell'imposta sulle utenze telefoniche in

abbonamento, istituita con legge 6 dicembre 1965, n. 1379, sui servizi

e sulle prestazioni accessorie effettuate dalla società S.I.P., avente

sede in Torino ed ormai unica concessionaria in Italia dei servizi

telefonici, per la parte concernente utenze effettuate nel territorio

siciliano.

La Regione chiede che lo Stato le attribuisca la quota parte del

gettito dell'imposta predetta, che, sebbene riscossa fuori del

territorio regionale, concerne prestazioni di servizi, le quali

dovrebbero essere configurate quali fattispecie tributarie maturate

nell'ambito della sua competenza territoriale. A fondamento del ricorso

invoca le disposizioni dell'art. 36 dello Statuto e degli artt. 2 e 4

delle norme di attuazione in materia finanziaria, emanate col d.P.R.

n. 1074 del 26 luglio 1965. E sulla interpretazione di tali

disposizioni si incentra, invero, il tema della controversia, nella

cornice dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione ricorrente.

2. - Come questa Corte ha precisato nella recente sentenza n. 71

del 30 maggio 1973, confermata con quella successiva n. 81 del 12

giugno 1973, l'art. 36 dello Statuto siciliano conferisce alla Regione

(con le eccezioni indicate nel secondo comma) competenza non esclusiva,

ma concorrente o sussidiaria, a legiferare in materia tributaria, ai

sensi dell'art. 17 dello Statuto medesimo; nel rispetto, quindi, delle

leggi costituzionali, e con l'osservanza dei limiti territoriali e di

quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si

informano le leggi dello Stato, affinché la legislazione regionale

risulti sempre coordinata con la finanza statale e non ne derivi

turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale.

In particolare si è riaffermato il criterio fondamentale, già

espresso in altre precedenti sentenze, che la legislazione regionale

siciliana non può disconoscere i principi informatori delle leggi

tributarie dello Stato, fra i quali rientra, senza dubbio, la

disciplina dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria, in

relazione alla tipologia dei singoli tributi.

In correlazione all'ambito della potestà normativa, alla Regione

è statutariamente attribuita altresì la potestà di acquisire entrate

tributarie. Ma, poiché detta potestà avrebbe dovuto essere

rigorosamente contenuta nei limiti dei tributi su cui essa può

legittimamente "deliberare", la Regione non può pretendere che le

siano attribuiti i proventi di entrate erariali, rispetto alle quali la

sua potestà legislativa incontrerebbe i limiti sopraindicati.

A completamento ed attuazione della normativa statutaria ed al fine

di assicurare alla Regione i mezzi finanziari occorrenti alla

esplicazione delle sue competenze istituzionali, il citato decreto n.

1074 del 1965 ha la funzione di determinare i criteri del riparto del

gettito di tributi erariali, attribuendo alla Regione siciliana le

entrate tributarie erariali riscosse in Sicilia (art. 2) nonché

quelle, che, sebbene attinenti a fattispecie tributarie maturate in

Sicilia, affluiscono per esigenze amministrative ad uffici situati

fuori del suo territorio (art. 4).

Tale attribuzione, peraltro, come si precisa nella prima delle

ricordate sentenze, si verifica quando lo Stato, anche con legge, al

fine di razionale organizzazione degli uffici, determini modifiche

nelle competenze di questi e, al caso, disciplini diversamente le

modalità della riscossione, ma è invece da escludersi quando,

nell'esercizio della sua potestà, lo Stato medesimo abbia modificato i

principi attinenti alla struttura dei singoli tributi, senza

possibilità di interferenza da parte della Regione.

3. - In base a tali premesse si può concludere che nella specie

non spetta alla Regione siciliana la quota del gettito del tributo

sulle utenze telefoniche, riscosso dallo Stato in base alla precitata

legge 6 dicembre 1965, n. 1379, recante modificazioni del precedente

regime tributario e istituzione di una imposta annua di abbonamento a

carico delle società concessionarie, in ragione del 5,50%

dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra

prestazione accessoria (art. 1, comma secondo).

Detta legge (che ha cessato di aver vigore col 31 dicembre 1972,

per effetto dell'art. 90 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) prevede

l'accertamento del tributo in base a denunzia da presentarsi il 31

maggio di ciascun anno dalla società concessionaria dei servizi

telefonici all'ufficio del registro competente (nella specie quello di

Torino, sede legale della S.I.P.); denunzia comprendente l'ammontare

dei corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie

svolti nell'anno solare precedente e corredata da copia del bilancio

dello stesso anno e dei relativi allegati. L'ufficio in base ai detti

documenti, liquida l'imposta dovuta in via provvisoria per l'anno in

corso alla presentazione della denunzia e quella effettivamente dovuta

per l'anno precedente. Il tutto ai sensi dell'art. 3 e con le modalità

di cui ai successivi artt. 4 e 5.

L'obbligo di corrispondere in abbonamento il tributo, secondo la

liquidazione fattane dall'ufficio predetto, risulta a carico della

società medesima, sicché la legge in esame indica soltanto

quest'ultima quale soggetto passivo dell'imposta, attribuendo rilevanza

alle singole utenze telefoniche ed alle prestazioni dei servizi

accessori solo in quanto oggetto della ricordata denunzia, da farsi,

peraltro, in forma unitaria e globale, e fissando il correlativo

accertamento nonché la riscossione nel luogo stabilito per la denunzia

stessa.

Dalla accennata disciplina discende che il tributo in contestazione

non ha fonte, in alcun caso, in fattispecie maturate nell'ambito

regionale, onde la esclusione di problemi circa la spettanza alla

Regione in riferimento alla riscossione di esso.

4. - Né ha rilievo contrario il diritto di rivalsa riconosciuto

alla società obbligata al pagamento dell'imposta, nei confronti dei

singoli utenti (art. 6).

Tale diritto non è nella specie connesso - come a torto sostiene

la Regione - a rapporti di sostituzione o di responsabilità d'imposta,

essendo invece configurabile quale strumento giuridico di traslazione

sui tributi dell'ammontare pecuniario degli oneri fiscali gravanti

sull'ente, unico obbligato alla soluzione dell'imposta secondo il già

citato art. 1 secondo comma, della legge.

Il ricorso della Regione siciliana non ha, pertanto, fondamento e

deve essere respinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettano allo Stato, e non alla Regione siciliana, i

proventi dell'imposta sulle utenze telefoniche di cui alla legge 6

dicembre 1965, n. 1379, concernenti utenze effettuate nel territorio

della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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